Pacchetto economia circolare Decreto Legislativo 3 settembre 2020 116

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti introdotto dal DL 3 settembre 2020, n.116

Con l’introduzione dell’art. 188-bis viene istituito il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel Registro elettronico nazionale (c.d. REN) istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.


Registro Elettronico Nazionale | REN

L’art. 188-bis, di cui verranno di seguito riportate solo alcune parti, istituisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel Registro elettronico nazionale (c.d. REN) istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Le nuove modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario, col fine di consentire la lettura integrata dei dati, saranno disposte con uno o più decreti ministeriali (art. 188-bis, comma 1).

Fino all’entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 dell’art. 188-bis introdotto dal D.L. 22 settembre 2020 – pacchetto economia circolare, il nuovo sistema di tracciabilità non sarà operativo e pertanto continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Struttura del registro

Il comma 3 specifica come sarà articolato il registro, ovvero sarà composto da:

“a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto …”

Semplificazione amministrativa

L’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti favorirà la semplificazione amministrativa consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti (pubblici e privati). Sembra saranno inoltre garantiti un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema.

Il comma 4, a garanzia dei principi di cui sopra, recita che i futuri decreti ministeriali disporranno inoltre: 

a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189;
e) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188, comma 5, nonchè le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Adempimenti digitali

Il comma 5 specifica ulteriormente che gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 (registro e formulario) saranno effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati o che vorranno aderirvi volontariamente. I soggetti esclusi che decidono di non aderire volontariamente al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, potranno continuare ad assolvere gli adempimenti relativi a registro e formulario mediante il formato cartaceo.

I modelli di registro e formulari di cui alla lettera a) saranno predisposti con successivi decreti ministeriali. Pertanto, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, continuano ad essere vigenti modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto e le relative modalità di compilazione e tenuta.

Soggetti obbligati

  • chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti (pericolosi e non);
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti pericolosi;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • per i rifiuti non pericolosi i soggetti di cui all’art. 189 comma 3, ovvero:
    • chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto;
    • commercianti ed intermediari senza detenzione;
    • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
    • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3, lettere:
      • c) – rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell’allegato L-quater e dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies;
      • d) – rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell’allegato L-quater e dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies;
      • g) – rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, … , fosse settiche.

Soggetti esonerati

  • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C. e volume d’affari inferiore a 8.000 euro annuo;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8);
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.

 

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