Domande frequenti sul Registro di Carico e Scarico

Francesco Marica

Francesco Marica

Consulente Ambientale
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In questo articolo vogliamo dare risposta a 3 delle domande più frequenti che ci si pone sul Registro di Carico e Scarico.

Approfittiamo per ricordare di aggiornarsi su tutti gli aggiornamenti riguardanti i Nuovi Modelli di Registro, introdotti dal RENTRI.

Con quale frequenza effettuare le registrazioni nel Registro di Carico e Scarico?

Le registrazioni nel registro di carico e scarico e la loro frequenza sono regolamentate nell’art. 190 del D.Lgs 152/2006. A questo proposito l’articolo dice che “[…] le annotazioni devono essere effettuate:

  • per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
  • per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
  • per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;
  • per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.”

Inoltre “I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.

Le aziende del settore dei servizi devono tenere il registro di carico e scarico?

Tra le attività che non sono obbligate a tenere il Registro di carico e scarico, l’articolo 190 del D.Lgs 152/2006 include “i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, servizio, sanitarie, attività agricole ed agro-industriali (art. 2135 C.C.)”. Per i rifiuti pericolosi, invece, si tratta di soggetti obbligati.

Quindi le aziende del settore dei servizi non sono obbligate a tenere il Registro di carico e scarico rifiuti.

A titolo informativo chiariamo comunque che i rifiuti prodotti da questo tipo di aziende sono rifiuti speciali e non rifiuti urbani. I rifiuti speciali sono quelli prodotti dalle attività economiche e si distinguono dagli urbani, prodotti dalle utenze private. A seconda delle modalità con cui si svolge la raccolta differenziata nel territorio, alcune tipologie di rifiuti speciali vengono assimilate agli urbani e pertanto conferite al servizio di raccolta.

Cosa fare in caso di variazione dei dati dell’impresa?

Nel caso in cui il codice fiscale dell’impresa cambi oppure se varia l’indirizzo dell’unità locale in cui vengono prodotti o gestiti i rifiuti (escluso il caso di variazione toponomastica) è necessario sostituire il Registro di Carico e Scarico e il Formulario d’identificazione del rifiuto. La vidimazione del nuovo Registro o Formulario deve avvenire successivamente alla comunicazione al Registro Imprese della variazione ma comunque prima di effettuare una qualsiasi registrazione.

Il Registro e il Formulario rimangono gli stessi invece nel caso vari solo la ragione sociale e restino invariati il luogo in cui vengono prodotti o gestiti i rifiuti e il Codice Fiscale. In questo caso basta scrivere i nuovi riferimenti sul frontespizio di entrambi i documenti, indicando comunque gli estremi dell’atto di modifica (per le società) e la data in di variazione al Registro Imprese.

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