
Giacenze rifiuti: come gestirle rispettando i limiti del deposito temporaneo
Capita non poche volte, alla ricezione della quarta copia del formulario, di riscontrare una differenza tra peso presunto dei rifiuti indicato alla partenza del trasporto e peso verificato a destino. Come comportarsi?

Differenza tra peso presunto dei rifiuti e peso a destino: come comportarsi?
Capita non poche volte, alla ricezione della quarta copia del formulario, di riscontrare una differenza tra peso presunto dei rifiuti indicato alla partenza del trasporto e peso verificato a destino. Come comportarsi?

Come il DL 3 settembre 2020, n.116 modifica il deposito temporaneo
Con l’introduzione dell’art. 185-bis da parte del D.L. 3 settembre 2020, n. 116 – pacchetto economia circolare, si sostituisce la definizione di deposito temporaneo prima espressa dalla lettera bb) dell’art. 183 – definizioni. Non vi sono particolari novità se non per quanto riguarda la possibilità per alcune attività di organizzare il deposito preliminare alla raccolta presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

DL 3 settembre 2020, n.116: scopriamo le nuove definizioni introdotte
Scopriamo assieme quali altre novità in merito alle definizioni (art. 183) sono state introdotte dal DL 3 settembre 2020, n.116 – pacchetto economia circolare. Di rilievo sono la modifica della definizione di gestione dei rifiuti e l’introduzione della definizione di riempimento con riferimento all’utilizzo di rifiuti per le attività di ripristino ambientale di aree escavate e rimodellamenti morfologici.