attività gestione rifiuti

Aprire un’attività di gestione rifiuti: cosa devi sapere e quali documenti presentare

L’apertura di un’attività di gestione rifiuti può essere un’opportunità da prendere in considerazione. In base al tipo di impresa ci sono determinati passi da compiere e documenti da presentare.


Indice


Introduzione

Aprire un’attività di gestione rifiuti può essere sicuramente un’opportunità. Negli ultimi anni le imprese hanno riscontrato difficoltà sempre maggiori nella gestione dei rifiuti a causa della carenza di impianti. Per cui aprendo una nuova attività di questo genere non si rischia certo di andare incontro a un mercato saturo. Di contro c’è il fatto che aprire un’attività in Italia dal punto di vista burocratico è sempre, per così dire, impegnativo. Nel mondo della gestione rifiuti questo è ulteriormente gravato dalle autorizzazioni ambientali da ottenere per l’apertura. Inoltre dotarsi di mezzi e spazi di produzione in questo settore è un investimento di certe dimensioni.

La gestione rifiuti è un’attività oggi molto più nota di quanto non lo fosse anche solo un ventennio fa. I motivi sono molteplici. Prima i rifiuti erano un argomento tabù da nascondere sotto il tappeto. Oggi la gestione rifiuti viene vista sempre più come un’opportunità, talvolta travisando la natura delle operazioni, scambiando per esempio raccolta differenziata con riciclo.

Una nuova consapevolezza ambientale, se così vogliamo chiamarla, ha reso più accettabile il tema rifiuti nel dibattito politico. Novità tecnologiche hanno reso realizzabili recuperi e riutilizzi laddove non era possibile e questo ha significato nuove opportunità produttive. L’inquinamento e il cambiamento climatico hanno persuaso che una produzione all’infinito senza una strategia di gestione delle risorse a fine vita porta a pericoli concreti per la salute e l’ambiente.

Cosa si intende per attività di gestione rifiuti

Venendo al tema di come aprire un’attività di gestione rifiuti bisogna però dire che prima si deve capire quale attività specifica si vuole andare a svolgere. Quale tipo di servizio si vuole proporre? Il termine gestione rifiuti comprende infatti tante operazioni.

La gestione dei rifiuti è l’insieme di metodi e procedure volti a realizzare le fasi di deposito, raccolta, trasporto, i trattamenti di recupero o smaltimento di rifiuti, salvaguardando salute umana e limitando il più possibile impatti negativi sull’ambiente. Si tratta quindi di un insieme di attività anche piuttosto differenti. Per svolgerle, ognuna di esse necessita di determinate tipologie di autorizzazioni e documenti da produrre. Alle suddette attività aggiungiamo anche quelle di bonifica e capiamo come in realtà si debba scendere nello specifico per avere il quadro completo della modulistica da produrre ai fini dell’apertura.

La prima cosa da sapere è che per poter svolgere attività di gestione rifiuti bisogna innanzitutto essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali.

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Attività di gestione rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo

Il D.lgs. 152/2006 norma che raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, bonifica di siti, bonifica di beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti, gestione di impianti di smaltimento o recupero e gestione di impianti mobili di smaltimento o recupero rifiuti, possono essere svolti solo da imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’articolo 30 del D.lgs. 22/97, poi modificato dalla Legge 426/98, specifica quali attività sono obbligate all’iscrizione all’Albo, prevedendo due procedure di iscrizione, ordinaria e semplificata.

La procedura ordinaria è necessaria per:

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
  • chi raccoglie e trasporta rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti;
  • le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • chi effettua attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese di commercio ed intermediazione rifiuti;
  • impianti di recupero e smaltimento rifiuti;
  • chi gestisce impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.

La procedura semplificata è invece consentita per:

  • aziende speciali, Consorzi di Comuni e società costituite ai sensi della Legge 142/1990 che esercitano i servizi di gestione rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di riciclaggio e di recupero individuate dagli articoli 30, 31 e 33 del D.lgs. 22/97.

Le procedure semplificate consentono l’apertura di un’impresa presentando una comunicazione di inizio attività. Questa sostituisce l’autorizzazione ordinaria prevista dall’art. 208 del D.lgs. 152/2006. Le prescrizioni, modalità operative e requisiti necessari per operare sono fissati da standard ministeriali contenuti nel DM 05/02/1998 per i rifiuti non pericolosi e nel DM 161/2002 per i rifiuti pericolosi. L’iscrizione e la comunicazione vanno rinnovate ogni cinque anni.

Altre autorizzazioni necessarie (AIA e AUA) per aprire attività di gestione rifiuti

Alcune delle attività di gestione rifiuti, per le quali è necessaria l’iscrizione all’Albo, necessitano anche di altre autorizzazioni. Si tratta di AIA e AUA che devono essere prodotte per dimostrare che l’attività che si vuole aprire abbia un impatto ambientale entro certo limiti.

La prima, l’Autorizzazione Integrata Ambientale è necessaria per realizzare, modificare e tenere aperti impianti di smaltimento o recupero rifiuti. L’AIA costituisce il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso in conformità ai requisiti del D.lgs. 59/2005. Ha lo scopo di valutare in modo integrato e complessivo gli impatti ambientali di un impianto e sostituisce ogni autorizzazione in materia di emissioni in aria, acqua, suolo e di rifiuti. L’Allegato I al suddetto Decreto Legislativo fornisce un elenco di tutte le attività soggette a questa procedura.

L’Autorizzazione Unica Ambientale è invece necessaria per l’esercizio di operazioni di trattamento rifiuti in procedura semplificata contenute negli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/2006. Provvedimento introdotto dal DPR 59/2013 sostituisce diversi atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale.

Quindi in fase di apertura è bene accertarsi se l’attività che si vuole aprire necessita di questo tipo di autorizzazioni.

Categorie di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Le iscrizioni all’Albo sono articolate in categorie in relazione alla specifica tipologia di attività di gestione rifiuti svolta. Esse poi sono ulteriormente divise in classi a seconda del volume di rifiuti gestiti o della dimensione societaria. A seconda del tipo di attività le imprese possono richiedere l’iscrizione ad una o più categorie e relative classi. Le categorie sono:

  • 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
  • 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
  • 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
  • 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
  • 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
  • 6: trasporto transfrontaliero di rifiuti.
  • 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
  • 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
  • 9: bonifica di siti.
  • 10: bonifica dei beni contenenti amianto.

I requisiti per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Le imprese e gli enti si possono iscrivere all’Albo nella persona del titolare nel caso di impresa individuale oppure nella persona del legale rappresentante. L’articolo 10 del DM 120/2014 recante il Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali stabilisce i requisiti, da dimostrare in forma documentale, che devono possedere le imprese e gli enti che intendono iscriversi all’Albo stesso. Questi requisiti sono:

  • soggettivi riguardanti l’onorabilità del titolare o legale rappresentante e riguardanti la società;
  • di idoneità tecnica, che consistono:
    • nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
    • nella disponibilità di attrezzature e mezzi di trasporto;
    • adeguata dotazione di personale addetto;
    • eventuale esecuzione di opere o svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l’iscrizione o in ambiti affini;
  • di capacità finanziaria, che consiste nel comprovare le potenzialità economiche dell’impresa.

Requisiti soggettivi (morali dei soggetti e societari)

Come accennato, i requisiti soggettivi sono di due tipi. Questi sono comuni per tutte le categorie. I primi riguardano la persona del titolare dell’impresa o il legale rappresentante. I secondi si riferiscono alla società. Nel caso dei requisiti del primo tipo, questi devono essere posseduti anche dal Responsabile Tecnico dell’impresa, figura obbligatoria per le imprese che si vogliono iscrivere all’Albo.

Idoneità tecnica

Per ognuna delle suddette categorie, il Comitato Nazionale ha poi stabilito criteri specifici, che le singole attività di gestione rifiuti che intendono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono rispettare. Come detto tutte le categorie devono nominare almeno un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e di quelli soggettivi sopra elencati. Se ciò non avvenisse ci sarebbe l’improcedibilità della domanda di iscrizione.

Gli altri requisiti di idoneità tecnica sono differenti a seconda delle singole categorie. Infatti è chiaro come attività diverse implichino necessità diverse. Per conoscere nello specifico i requisiti in base ai propri interessi si consiglia di consultare il sito dell’Albo o delle Camere di Commercio.

Requisiti finanziari

Per comprovare le potenzialità economiche delle imprese il Comitato Nazionale stabilisce criteri specifici, modalità e termini da rispettare per ogni categoria e classe. La capacità finanziaria deve essere infatti adeguata alla tipologia di attività al fine di garantirne lo svolgimento.

La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità riportate nell’articolo 11 del Decreto 120/2014, attraverso documenti che comprovino le potenzialità economiche dell’attività come volume d’affari, capacità contributiva ai fini dell’IVA, patrimonio e bilanci. Oppure tramite affidamento bancario.
La capacità finanziaria, da non confondere con le garanzie finanziarie, può essere dimostrata con una delle seguenti modalità:

  • copia delle ultime due denunce IVA;
  • copia degli ultimi due bilanci (escluse ditte individuali);
  • attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito.

La garanzia finanziaria definita dall’articolo 1 del DM 20 giugno 2011 è una fideiussione o polizza fideiussoria che serve per assicurare la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall’impresa nell’esercizio dell’attività. Si è tenuti a presentare questa garanzia finanziaria per ogni anno di iscrizione all’Albo e deve essere conforme ad uno schema creato dal Ministero. Sottoscritta a favore del Ministero dell’Ambiente è necessaria per l’impresa che richiede iscrizione o rinnovo all’Albo nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi), 5, 8, 9 e 10.

Modulistica da presentare per aprire un’attività di gestione rifiuti

L’intento di questo articolo è dare un’idea in linea generale di quali documenti sono da produrre in sede di presentazione di domanda di apertura di un’impresa che voglia svolgere una delle attività facenti parte il ciclo di gestione dei rifiuti. Come detto, a seconda della tipologia di attività la documentazione da presentare cambia. Non è nostro intento sostituirci all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed è per questo motivo che consigliamo vivamente di consultare il sito ufficiale o quello della Camera di Commercio della Provincia nella quale si ha intenzione di aprire l’attività. Lì sono contenute nei dettagli tutte le informazioni sulla modulistica da presentare. Qui di seguito riporteremo l’elenco dei documenti da presentare, comuni a tutte le categorie.

Accertamento requisiti soggettivi e morali:

  • Autocertificazione antimafia Allegato A – art. 85
  • Autocertificazione antimafia Allegato B – art.88 c. 4bis e art. 89
  • Autocertificazione antimafia art. 88 c. 4 bis – modulo generico
  • Autocertificazione del casellario (Mod. Casellario Autocertificazione)

Moduli generali delle categorie ordinarie 1, 4, 5, 8, 9, 10:

  • Modulo Iscrizione (MOD. ISC-ORD)
  • Modulo di variazione/cancellazione
  • Modulo Autocertificazioni
  • Copie conformi fai da te (da utilizzare solo per atti/documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione)
  • Modulo Dichiarazione sostitutiva di conformità (da utilizzare per atti/documenti non conservati e non rilasciati da una pubblica amministrazione)

Per il Responsabile Tecnico (RT):

  • Modello RT
  • Modulo Dichiarazione esperienza RT – dichiarazione del legale rappresentante delle imprese presso le quali il responsabile tecnico ha maturato l’esperienza professionale richiesta
  • Dichiarazione di compatibilità allo svolgimento dell’incarico di RT presso altre imprese

Il dettaglio dei documenti da presentare per ogni categoria sarebbe troppo lungo e differenziato da riportare interamente all’interno di questo articolo. Perciò, come accennato sopra, rimandiamo ai siti di Albo e Camera di Commercio.

Conclusioni

Concludendo, sappiamo quali siano le lungaggini burocratiche legate all’apertura di una qualsivoglia attività economica in Italia. Il settore dei rifiuti è inoltre caratterizzato purtroppo dal pericolo di permeazione da parte della criminalità organizzata e da preoccupazioni riguardanti gli impatti negativi su salute e ambiente che alcune attività possono causare. A ciò si aggiunge la complessità di molte operazioni facenti parte il ciclo di gestione rifiuti, come per esempio le bonifiche.

Di conseguenza le Leggi che normano la modulistica da produrre si pongono a garanzia di uno svolgimento corretto di tali attività. Da qui si comprende la natura e la mole di documenti da produrre. Il nostro consiglio finale vuole essere di contattare sempre la Camera di Commercio a garanzia di un corretto espletamento delle operazioni al fine di prevenire errori che possano compromettere l’esito positivo dell’iter di apertura.

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2 risposte a “Aprire un’attività di gestione rifiuti: cosa devi sapere e quali documenti presentare”

  1. Nunzio ha detto:

    Eccellente

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