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Miscelazione rifiuti. In che consiste e i suoi limiti di Legge

La miscelazione di rifiuti è normata dal Testo Unico Ambientale. Recentemente però è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che ha cambiato le cose. Scopriamo come in questo articolo.


Indice


Cos’è la miscelazione di rifiuti

La Corte di Cassazione Penale a questo proposito ha chiarito che la definizione di “miscela di rifiuti” come i “rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati II, III B, IV e IV A“, può essere applicata alla normativa generale sui rifiuti.

Quindi la miscelazione si può definire come l’operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici CER diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.

Cosa prevede la normativa ambientale sulla miscelazione

Il tema della miscelazione rifiuti non riguarda soltanto il divieto o la possibilità di effettuarla. E’ importante sapere nel caso fosse legale effettuarla se è necessaria un’autorizzazione. Partiamo dicendo che la miscelazione è un’attività normata dall’art. 187 del D.Lgs n. 152/2006 e sanzionata dall’art. 256, comma 5 dello stesso Decreto. Generalmente consentita è vietata solo in particolari casi. Nell’art. 187 al comma 1 il divieto di miscelazione è posto per le seguenti casistiche:

  • miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità differenti;
  • miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Il comma 2 dell’articolo stesso prevede delle deroghe al divieto: “la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;
b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 183, comma 1, lettera nn)”.

Quando la miscelazione rifiuti è consentita

Ciò significa che secondo la Legge è possibile miscelare i rifiuti in deroga al comma 1 ottenendo un’autorizzazione e a condizione di non recare pericolo alla salute umana o all’ambiente. Il divieto di miscelazione superabile con l’autorizzazione non riguarda la miscelazione tra loro di rifiuti non pericolosi e quella tra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo. Per questi ultimi due casi essa può avvenire senza richiedere l’autorizzazione. Infatti in mancanza di una norma che lo prevede, essa non potrebbe essere concessa.

E’ però recentemente intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che potrebbe cambiare le cose.

La sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza del 12 aprile 2017, n. 75, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, della Legge 221/2015 per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e dell’art. 118, comma 1 della Costituzione italiana.

L’art. 49 della Legge 221/2015 aveva introdotto nel sopracitato art. 187 del D.Lgs n. 152/2006 un nuovo comma 3-bis. Esso recitava: “Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge”.

Secondo la Corte Costituzionale così facendo, cioè sottraendo ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella fra rifiuti non pericolosi, non veniva rispettato l’art. 23, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/98/CE. Questo articolo prevede miscelazioni vietate (art. 18, paragrafo 1), ma autorizzabili in deroga (art. 18, paragrafo 2), e miscelazioni non vietate (non in deroga), comunque soggette ad autorizzazione in quanto rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti (art. 23).

Miscelazione rifiuti ad oggi

L’eliminazione del suddetto comma 3-bis dall’art. 187, D.Lgs n. 152/2006 potrebbe implicare di fatto la necessità di autorizzare qualsiasi attività di miscelazione. Ciò perché venuta meno la norma che espressamente ne consentiva lo fattibilità per quanto riguarda rifiuti pericolosi con le stesse caratteristiche di pericolo e rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione e senza prescrizioni o limiti ulteriori rispetto a quelli previsti.

Non esiste infatti uno specifico titolo autorizzativo del quale fare richiesta. Quindi bisogna capire se la soppressione della norma che espressamente consentiva la miscelazione di determinate tipologie di rifiuti senza autorizzazione precluda comunque la possibilità di svolgere tale attività. Soprattutto se si pensa al fatto che in epoca antecedente a tale sentenza risultava pacifico procedere alle miscelazioni non vietate in assenza di autorizzazione.

Conclusioni

La possibilità per Legge di miscelare i rifiuti secondo le modalità consentite non significa il permesso di creare rifiuti di indistinguibile natura. E’ infatti necessario poter identificare un determinato codice CER per ciò che dev’essere destinato a recupero o smaltimento. Infatti chi trasporta e riceve i rifiuti lo fa in base ad autorizzazioni rilasciate per determinati codici CER. Quindi la possibilità di miscelare non può risultare nella produzione di un rifiuto non identificabile secondo un Codice CER preciso.

La separazione dei rifiuti prodotti, oltre che risultare vantaggiosa dal punto di vista pratico, lo è anche economicamente. Ciò in relazione ai continui aumenti dei costi di gestione dei rifiuti misti. Quindi la tenuta di una corretta divisione dei rifiuti nell’organizzazione del deposito temporaneo è più che consigliabile. I rifiuti nel deposito temporaneo andrebbero pertanto gestiti secondo categorie omogenee soprattutto per prevenire il rischio di miscelazioni involontarie.

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