Deposito Temporaneo Rifiuti: limiti di legge e sanzioni
Il Deposito Temporaneo dei Rrifiuti deve rispettare limiti di Legge raggiunti i quali sono previste sanzioni.

Definizione di Deposito Temporaneo secondo la Normativa
Secondo il D.Lgs 152/2006, art. 184, lett. bb) definisce il Deposito Temporaneo come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci […]“.
Questa definizione è stata integrata dall’art. 11, comma 16-bis, della legge n. 125 del 2015. Questa ha aggiunto anche la dicitura “deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”. Tale integrazione non ha intaccato il significato originario della definizione, in quanto essa rientrava già in via interpretativa nella nozione di Deposito Temporaneo. Il nuovo testo fa infatti riferimento ad un’attività di deposito che è preliminare e funzionale al trasporto dal luogo in cui sono stati prodotti verso l’impianto di destino.
Quali condizioni devono essere rispettate nel Deposito Temporaneo
Sempre all’interno della D.Lgs 152/2006 sono previste le determinate condizioni che il Deposito Temporaneo deve rispettare, riportate qui di seguito:
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.
Leggi anche Cos’è un rifiuto secondo la normativa ambientale
I criteri per il conteggio delle giacenze dei rifiuti
È possibile adottare due criteri di conteggio delle giacenze dei rifiuti al fine di non trasformare il proprio Deposito Temporaneo in discarica non autorizzata. La scelta è tra criterio temporale e quantitativo.
È il Produttore stesso a poter compiere la scelta. Scelta che sarà condizionata dalla natura dei rifiuti prodotti e dallo spazio a disposizione. Cosa meno risaputa è la possibilità di poter scegliere uno dei due criteri a seconda del rifiuto.
La Normativa e la Giurisprudenza, non pronunciandosi esplicitamente, consentono infatti tacitamente l’adozione di modalità differenti di conteggio del Deposito Temporaneo a seconda della tipologia di rifiuti. Possibilità questa sicuramente meno battuta e di più complessa gestione ma comunque consentita.
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Il Deposito Temporaneo non richiede autorizzazione
A differenza di deposito preliminare e messa in riserva, il Deposito Temporaneo dei rifiuti presso il luogo dove sono stati prodotti non richiede un’autorizzazione. Ciò a condizione del rispetto dei limiti temporali o quantitativi posti dall’art. 183 sopra riportato. La definizione parla infatti di un raggruppamento precedente alla raccolta. Solo a partire da quest’ultima avviene quella che giuridicamente è inquadrabile come “gestione di rifiuti” e che quindi deve essere autorizzata.
Le norme in materia di autorizzazione perciò non vengono applicate al Deposito Temporaneo, salvo l’obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico ed il divieto di miscelazione. Il mancato rispetto però di anche una sola delle condizioni sopra indicate comporta l’applicabilità delle sanzioni previste per l’abbandono di rifiuti (deposito incontrollato) e per la gestione non autorizzata di cui all’art. 256, D.Lgs 152/2006.
I limiti del Deposito Temporaneo Rifiuti
Quale dei due criteri adottare per il Deposito Temporaneo dei propri rifiuti? Inviare i rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale oppure farlo al raggiungimento dei 30 mc di rifiuti, dei quali al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi? La facoltà di scelta è rimessa al produttore stesso. Esso può se seguire il criterio temporale o quantitativo. Questa scelta ovviamente sarà condizionata dalla natura dei rifiuti prodotti e dalle condizioni riguardanti lo spazio disponibile.
La Normativa e la Giurisprudenza, non pronunciandosi esplicitamente, consentono tacitamente l’adozione di modalità differenti di gestione del Deposito Temporaneo a seconda della tipologia di rifiuti. Si può quindi scegliere il criterio temporale per alcuni e quello quantitativo per altri.
Si consiglia di indicare la modalità scelta nello spazio “annotazioni” del Registro di carico e scarico, al momento della registrazione dell’operazione di carico, l’opzione scelta tra criterio volumetrico e temporale per ogni singolo codice CER. Essa risulta di grande utilità, in mancanza di un chiaro riferimento normativo, per consentire una corretta lettura dell’alternanza tra i due criteri.
Vai all’elenco dei Codici EER/CER
Il Decreto Rilancio
Il Decreto Rilancio 19 maggio 2020 n°34, entrato in vigore con la L. 17 luglio 2020 n°77, revoca l’estensione dei limiti quantitativi e temporali per il deposito rifiuti.
Il Deposito Temporaneo dei Rifiuti torna ai limiti ordinari.
Facciamo un passo indietro e ripercorriamo l’avvicendarsi delle norme.
I limiti quantitativi e temporali del Deposito Temporaneo dei rifiuti erano stati rivisti a causa dell’emergenza causata dal COVID.
Secondo l’articolo 183 “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il Deposito Temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del “Decreto Rilancio”, l’articolo 228-bis ha abrogato l’articolo 113-bis del precedente “Decreto Cura Italia”, in materia di Deposito Temporaneo di rifiuti. Sono stati così ripristinati i limiti precedenti di cui all’articolo 183 del Testo Unico Ambientale.
Ripristinati il limiti di Deposito Temporaneo: tutto come prima?
Con la L. 17 luglio 2020, n° 77, di conversione, il “Decreto rilancio” 19 maggio 2020, n° 34, si stabilizza nell’ordinamento, diventa cioè permanente.
Quel che più ci interessa di queste misure di rilancio post pandemia è l’art. 228-bis, che revoca il precedente innalzamento dei tempi e dei quantitativi tollerati per lo stoccaggio in azienda del rifiuto. Per il Deposito Temporaneo Rifiuti i limiti sono quindi ripristinati come da normativa classica.
L’ormai soppresso art.113-bis del “Cura Italia” originava peraltro alcuni cortocircuiti interpretativi, come ad esempio la nozione di discarica dell’art. 2 lett. g del Testo Unico Ambientale, che definisce tale i depositi di rifiuti superiori al limite temporale di un anno.
Le modalità per la raccolta e l’avvio alle operazioni di smaltimento dei Rifiuti in azienda tornano quindi ad essere quelli ordinarie, precedenti all’emergenza sanitaria, ovvero:
- ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito;
in alternativa - al raggiungimento in deposito di 30 metri cubi complessivi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
La scelta tra queste due procedure è rimessa al produttore dei rifiuti, il cui Deposito Temporaneo non può in ogni caso oltrepassare la durata di un anno.
Il “Cura Italia” e la situazione attuale
Abrogato l’art. 113-bis del D.L. “Cura Italia” vengono dunque eliminate tutte le novità da questo introdotte. Permangono invece alcune problematiche relative all’emergenza Covid-19, data la mancanza di un regime transitorio, che permetta alle aziende lo smaltimento dei rifiuti stoccati in deposito durante la precedente norma.
Estrema attenzione quindi ai limiti di Deposito Temporaneo, per non incorre in gravose sanzioni amministrative.
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Sanzioni Deposito Temporaneo Rifiuti
Non tenere sotto controllo le giacenze dei rifiuti può avere conseguenze spiacevoli. Sono infatti previste delle sanzioni per chi sfora i limiti del Deposito Temporaneo.
La condotta consistente il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti dalla Legge per il “deposito temporaneo” identifica il suddetto deposito come un vero e proprio “stoccaggio” di rifiuti. Questo è quindi inquadrabile come:
- deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è propedeutico ad una operazione di smaltimento;
- messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero.
Come tutte le attività di gestione dei rifiuti, anche le due forme che la Legge inquadra come stoccaggio sono soggette ad autorizzazione e ai controlli previsti dalla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006. In mancanza di detta autorizzazione si è puniti:
- con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Nel caso in cui i rifiuti si trovino ancora presso il luogo di loro produzione, il mancato rispetto di tempi o quantità del Deposito Temporaneo inquadra l’illecito di deposito incontrollato o abbandono.
Se commessa da un privato è sanzionata con una multa da 300 a 3mila Euro, raddoppiata se riguarda rifiuti pericolosi.
Se commessa da un responsabile di Ente o titolare di impresa è punita con l’arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da 2mila e 600 a 26mila euro per rifiuti non pericolosi. Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2mila e 600 a 26mila se i rifiuti sono pericolosi.
Deposito incontrollato e sanzioni
Nel caso invece in cui i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero, il mancato rispetto dei requisiti del Deposito Temporaneo inquadra la condizione di deposito incontrollato o abbandono. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo. Se posta in essere da un privato con sanzione amministrativa da 300 a 3.000 Euro, raddoppiata se riguarda rifiuti pericolosi. Se tenuta da un responsabile di Ente o titolare di impresa” con l’arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro per rifiuti non pericolosi. Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.
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Come gestire le giacenze dei rifiuti
Dotarsi di un software gestionale, come ad esempio Rifiutoo, permette di monitorare automaticamente le giacenze dei rifiuti quale che sia il criterio scelto. Al momento delle registrazioni dei movimenti di carico, il software convertirà i pesi caricati per ogni rifiuto in metri cubi e li sommerà, oppure terrà conto delle date delle operazioni di carico. Il sistema invierà quindi delle notifiche circa l’avvicinamento ai limiti.
Il secondo metodo potrebbe essere quello di utilizzare un foglio di calcolo elettronico. Nel caso del criterio temporale potranno essere utilizzate le formule tipicamente usate in ambito contabile per quanto riguarda le scadenze. Su come creare uno scadenzario nei fogli elettronici sono disponibili vari articoli e guide sul web.
Per non superare i limiti di peso su un foglio elettronico non ci sono formule che monitorino automaticamente l’avvicinamento ad una soglia. L’unica soluzione è riportare le somme dei pesi convertiti in metri cubi in una colonna e stare attenti ai valori. In aiuto può giungere la “formattazione condizionale” che consente di cambiare il colore delle celle in base al valore in esse contenuto. In questo modo sarà possibile colorare di un colore vistoso le celle qualora contengano valori che si avvicinano alla soglia e così fare più attenzione.

Per lo smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo i limiti di permanenza in deposito tempopoaneo sono ben definiti tanto che non sono riconducibili a nessuno dei due criteri. E’ giusta la mia interpretazione? Per tutti gli altri rifiuti seguo semplicemente il limite di tempo non superiore all’anno calcolato dalla data del primo deposito. chiedo se tutto questo è corretto. Grazie mille.
Buongiorno Gianforte,
grazie per il suo quesito. Cerchiamo di fare chiarezza:
La gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è regolata in particolare dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (“Regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari”), che stabilisce:
– Articolo 8, comma 1: I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere avviati a smaltimento entro 5 giorni dalla produzione.
– Articolo 8, comma 2: Se la quantità prodotta è inferiore a 200 litri, è consentita una deroga che consente la permanenza fino a 30 giorni, purché vengano rispettate le norme di conservazione per evitare rischi sanitari e ambientali.
Questo criterio non è riconducibile ai consueti limiti del deposito temporaneo definiti dal D.Lgs. 152/2006, essendo specifico per la natura del rifiuto e i rischi correlati.
Per tutti gli altri rifiuti, si applicano i criteri generali del deposito temporaneo definiti dall’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006:
– Limite temporale: Smaltimento obbligatorio entro tre mesi se si superano i quantitativi indicati.
In assenza di superamento quantitativo, è consentito il deposito fino a un massimo di un anno dalla data del primo deposito.
– Limite quantitativo: Non più di 30 m³ complessivi di rifiuti, di cui massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi.
La sua interpretazione è corretta:
Per i rifiuti a rischio infettivo, valgono esclusivamente i limiti definiti dal D.P.R. 254/2003.
Per tutti gli altri rifiuti, può seguire i criteri generali di tempo e quantità del D.Lgs. 152/2006.
Fonti normative di riferimento
– D.P.R. 254/2003, articolo 8: Gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
– D.Lgs. 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera bb): Definizione e criteri del deposito temporaneo.
Per approfondire, le consiglio di verificare eventuali ulteriori disposizioni regionali o indicazioni operative dell’ARPA locale.
Saluti
Per rimanere al di sotto dei 30 mc (20+10 pericolosi) si può prevedere uno smaltimento parziale o bisogna sempre “ripulire” il deposito temporaneo? Grazie mille