Deposito temporaneo rifiuti. I limiti di Legge e come rispettarli

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare limiti di Legge raggiunti i quali sono previste sanzioni. Scopriamo una soluzione che permette di tenere sotto controllo il deposito temporaneo in maniera semplice senza il rischio di sforare i limiti.
Indice
- Definizione di Deposito Temporaneo secondo la Normativa
- Quali condizioni devono essere rispettate nel Deposito Temporaneo
- Il deposito temporaneo non richiede autorizzazione
- I limiti del deposito temporaneo e la loro corretta applicazione
- Sanzioni
Definizione di Deposito Temporaneo secondo la Normativa
Secondo il D.Lgs 152/2006, art. 184, lett. bb) definisce il deposito temporaneo come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci […]“.
Questa definizione è stata integrata dall’art. 11, comma 16-bis, della legge n. 125 del 2015. Questa ha aggiunto anche la dicitura “deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”. Tale integrazione non ha intaccato il significato originario della definizione, in quanto essa rientrava già in via interpretativa nella nozione di deposito temporaneo. Il nuovo testo fa infatti riferimento ad un’attività di deposito che è preliminare e funzionale al trasporto dal luogo in cui sono stati prodotti verso l’impianto di destino.
Quali condizioni devono essere rispettate nel Deposito Temporaneo
Sempre all’interno della D.Lgs 152/2006 sono previste le determinate condizioni che il Deposito Temporaneo deve rispettare, riportate qui di seguente:
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.
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Il deposito temporaneo non richiede autorizzazione
A differenza di deposito preliminare e messa in riserva, il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo dove sono stati prodotti non richiede un’autorizzazione. Ciò a condizione del rispetto dei limiti temporali o quantitativi posti dall’art. 183 sopra riportato. La definizione parla infatti di un raggruppamento precedente alla raccolta. Solo a partire da quest’ultima avviene quella che giuridicamente è inquadrabile come “gestione di rifiuti” e che quindi deve essere autorizzata.
Le norme in materia di autorizzazione perciò non vengono applicate al deposito temporaneo, salvo l’obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico ed il divieto di miscelazione. Il mancato rispetto però di anche una sola delle condizioni sopra indicate comporta l’applicabilità delle sanzioni previste per l’abbandono di rifiuti (deposito incontrollato) e per la gestione non autorizzata di cui all’art. 256, D.Lgs 152/2006.
I limiti del deposito temporaneo e la loro corretta applicazione
Quale dei due criteri adottare per il deposito temporaneo dei propri rifiuti? Inviare i rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale oppure farlo al raggiungimento dei 30 mc di rifiuti, dei quali al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi? La facoltà di scelta è rimessa al produttore stesso. Esso può se seguire il criterio temporale o quantitativo. Questa scelta ovviamente sarà condizionata dalla natura dei rifiuti prodotti e dalle condizioni riguardanti lo spazio disponibile.
La Normativa e la Giurisprudenza, non pronunciandosi esplicitamente, consentono tacitamente l’adozione di modalità differenti di gestione del deposito temporaneo a seconda della tipologia di rifiuti. Si può quindi scegliere il criterio temporale per alcuni e quello quantitativo per altri.
Si consiglia di indicare la modalità scelta nello spazio “annotazioni” del Registro di carico e scarico, al momento della registrazione dell’operazione di carico, l’opzione scelta tra criterio volumetrico e temporale per ogni singolo codice CER. Essa risulta di grande utilità, in mancanza di un chiaro riferimento normativo, per consentire una corretta lettura dell’alternanza tra i due criteri.
Qui trovi Deposito Temporaneo Rifiuti: limiti ripristinati dal “Decreto Rilancio”
Sanzioni
La condotta consistente il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti dalla Legge per il “deposito temporaneo” identifica il suddetto deposito come un vero e proprio “stoccaggio” di rifiuti. Questo è quindi inquadrabile come:
- deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è propedeutico ad una operazione di smaltimento;
- messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero.
Come tutte le attività di gestione dei rifiuti, anche le due forme che la Legge inquadra come stoccaggio sono soggette ad autorizzazione e ai controlli previsti dalla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006. In mancanza di detta autorizzazione si è puniti:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Deposito incontrollato e sanzioni
Nel caso invece in cui i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero, il mancato rispetto dei requisiti del deposito temporaneo inquadra la condizione di deposito incontrollato o abbandono. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo. Se posta in essere da un privato con sanzione amministrativa da 300 a 3.000 Euro, raddoppiata se riguarda rifiuti pericolosi. Se tenuta da un responsabile di Ente o titolare di impresa” con l’arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro per rifiuti non pericolosi. Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.
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Per lo smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo i limiti di permanenza in deposito tempopoaneo sono ben definiti tanto che non sono riconducibili a nessuno dei due criteri. E’ giusta la mia interpretazione? Per tutti gli altri rifiuti seguo semplicemente il limite di tempo non superiore all’anno calcolato dalla data del primo deposito. chiedo se tutto questo è corretto. Grazie mille.
Buongiorno Gianforte,
grazie per il suo quesito. Cerchiamo di fare chiarezza:
La gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è regolata in particolare dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (“Regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari”), che stabilisce:
– Articolo 8, comma 1: I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere avviati a smaltimento entro 5 giorni dalla produzione.
– Articolo 8, comma 2: Se la quantità prodotta è inferiore a 200 litri, è consentita una deroga che consente la permanenza fino a 30 giorni, purché vengano rispettate le norme di conservazione per evitare rischi sanitari e ambientali.
Questo criterio non è riconducibile ai consueti limiti del deposito temporaneo definiti dal D.Lgs. 152/2006, essendo specifico per la natura del rifiuto e i rischi correlati.
Per tutti gli altri rifiuti, si applicano i criteri generali del deposito temporaneo definiti dall’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006:
– Limite temporale: Smaltimento obbligatorio entro tre mesi se si superano i quantitativi indicati.
In assenza di superamento quantitativo, è consentito il deposito fino a un massimo di un anno dalla data del primo deposito.
– Limite quantitativo: Non più di 30 m³ complessivi di rifiuti, di cui massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi.
La sua interpretazione è corretta:
Per i rifiuti a rischio infettivo, valgono esclusivamente i limiti definiti dal D.P.R. 254/2003.
Per tutti gli altri rifiuti, può seguire i criteri generali di tempo e quantità del D.Lgs. 152/2006.
Fonti normative di riferimento
– D.P.R. 254/2003, articolo 8: Gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
– D.Lgs. 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera bb): Definizione e criteri del deposito temporaneo.
Per approfondire, le consiglio di verificare eventuali ulteriori disposizioni regionali o indicazioni operative dell’ARPA locale.
Saluti