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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: Chi è, requisiti e di cosa si occupa in azienda

Il Responsabile Tecnico gestione rifiuti è una figura professionale non solo strategica ma indispensabile dal punto di visto normativo per le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali.


Indice


Introduzione

Il Responsabile Tecnico è una figura professionale che non è sufficiente definire come strategica. Si tratta di una figura indispensabile dal punto di visto normativo. Per imprese che svolgono le attività che richiedono l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è infatti obbligatorio dotarsi di un Responsabile Tecnico. Senza questa figura non è infatti permesso svolgere le attività di gestione rifiuti per le quali è necessaria l’iscrizione all’Albo. Anzi, l’assunzione a priori di questa figura è requisito necessario per l’avanzamento della pratica di iscrizione all’Albo. Se ciò non fosse, la pena sarebbe l’improcedibilità della domanda.

Attività di gestione rifiuti che necessitano del Responsabile Tecnico

L’articolo 10 del Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali stabilisce che la presenza di un Responsabile Tecnico in azienda è una delle condizioni necessarie a quest’ultima per essere iscritta regolarmente all’Albo stesso. La sua presenza è obbligatoria all’interno delle imprese che vogliano svolgere legalmente le seguenti attività relative alle categorie di iscrizione:

  • Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1), rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) e rifiuti speciali pericolosi (categoria 5);
  • trasporto transfrontaliero di rifiuti (categoria 6);
  • Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8);
  • bonifica di siti (categoria 9);
  • bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

Per queste categorie è possibile ottenere l’idoneità a svolgere il compito di Responsabile Tecnico. Ci sono poi altre categorie e sottocategorie per le quali l’incarico di responsabile tecnico può essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa. Questo in attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali e delle condizioni per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile Tecnico in tali categorie.

Chi è il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Si tratta di un ruolo non riconducibile ad un semplice delegato o ad una figura come quella del RSPP. È invece, come detto, una figura normata per Legge. Il regolamento dell’Albo Gestori Ambientali contenuto nel Decreto Ministeriale 120/2014 definisce la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti. Gli articoli 12 e 13 ne spiegano nel dettaglio i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione.
L’incarico di Responsabile Tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa o legale rappresentante, oppure da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione.

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Cosa fa il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

A stabilire Compiti, responsabilità e requisiti del Responsabile Tecnico gestione rifiuti è l’articolo 12 del Decreto Ministeriale 120/2014. Il comma 1 dell’articolo stabilisce che “compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.

Il comma 3 stabilisce poi che è compito del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del Responsabile Tecnico. Infatti, con la Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato ha emanato le “prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico”.

Questa Delibera contiene sette articoli che disciplinano sia compiti generali che attribuzioni specifiche per ognuna delle categorie. L’ultimo articolo impone poi al Responsabile Tecnico di portare a conoscenza di ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello definito dal Comitato Nazionale. Ciò specificando che l’attività da portare a termine risulta compatibile con lo svolgimento delle altre. Questo attraverso un apposito modulo che i legali rappresentanti delle imprese dovranno sottoscrivere pena l’improcedibilità della domanda di iscrizione, variazione o rinnovo.

Nell’articolo 1 della Delibera sono elencati i compiti generali quali:

  • coordinamento delle attività degli addetti dell’impresa;
  • definizione delle procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
  • vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
  • verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Compiti specifici del Responsabile Tecnico per ogni categoria di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Gli articoli della suddetta Delibera dal 2 al 6 stabiliscono per ogni categoria d’iscrizione le attribuzioni specifiche che il Responsabile Tecnico deve svolgere.

Per la Categoria 1 (centri di raccolta):

  • Garantire formazione e addestramento del personale dei centri di raccolta;
  • garantire che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alla normativa vigente;

Per le Categorie 1, 4, 5 e 6 (trasporto rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e transfrontalieri):

  • Redigere le perizie per attestare i mezzi adibiti al trasporto in relazione ai rifiuti da trasportare;
  • vigilare sul mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto;
  • definire le procedure per verificare che il codice CER del rifiuto da trasportare sia presente in autorizzazione, la rispondenza mediante esame visivo dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore. Eseguire con correttezza le operazioni di carico e scarico, garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza di attrezzatura e documentazione che deve essere presente durante il trasporto;
  • formare i conducenti sulle corrette procedure relative alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti e ai casi di emergenza;
  • garantire al personale la formazione sulla corretta compilazione della documentazione inerente ai rifiuti;

Per la Categoria 8 (intermediazione e commercio):

  • Garantire formazione agli addetti dell’impresa sulla corretta compilazione della documentazione relativa ai rifiuti;
  • verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione;

Per la Categoria 9 (bonifica siti) e 10 (bonifica beni contenenti amianto):

  • Produrre congiuntamente al legale rappresentante una dichiarazione nella quale vengano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature, la disponibilità in capo all’impresa e stato di conservazione delle stesse;
  • verificare il mantenimento delle attrezzature.
  • redigere una relazione congiunta con il legale rappresentante qualora l’azienda dichiari la disponibilità di attrezzature che non sono presenti nell’allegato A della deliberazione n. 5 del 2001 ma che vengono impiegate per la bonifica di siti (solo per la categoria 9).

Requisiti per essere Responsabile Tecnico

Coprire la carica di Responsabile Tecnico è possibile soltanto se in possesso di determinati requisiti. Questi sono i seguenti:

  • Titolo di studio;
  • esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
  • superamento verifica di idoneità.

Titoli di studio

I titoli di studio presi in considerazione sono sia il diploma di scuola superiore che la laurea. Innanzitutto è indispensabile possedere un diploma per essere ammessi alle verifiche di idoneità. Sono dispensati però da tale obbligo i Responsabili Tecnici delle imprese iscritte all’Albo alla data del 16 ottobre 2017. Il possesso della laurea è invece indispensabile per categorie riguardanti particolari e complesse attività.

Per l’intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione (categoria 8) è ritenuta idonea qualsiasi tipo di laurea. Mentre per la bonifica di siti (categoria 9) sono necessarie lauree in ingegneria, chimica, scienze biologiche. Infine per la bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10) sono riconosciuti idonei esclusivamente titoli accademici in ingegneria, architettura, chimica, geologia e biologia. Sono consentiti anche altre lauree sulla base dei relativi ordinamenti professionali. Inoltre il possesso di questi titoli di studio universitari determinano una riduzione degli anni di esperienza richiesti.

Requisito di esperienza

Il requisito di esperienza è forse la materia più controversa riguardante i requisiti necessari al Responsabile Tecnico. Infatti come è possibile iniziare a fare il Responsabile se è necessaria già dell’esperienza? Innanzitutto per le classi più basse (cosiddette classi di accesso) delle suddette categorie è già possibile esercitare la professione con il superamento della verifica di idoneità. Quindi dalla data di assunzione dell’incarico parte il conteggio temporale dell’esperienza, che crescendo concede la possibilità di esercitare anche nelle classi superiori man mano che passano gli anni. A questo proposito sono presenti delle tabelle riassuntive dei requisiti nell’Allegato A della Delibera dell’Albo del 30 maggio 2017.

Al di là di quanto detto, l’esperienza conteggiata riguarda quella acquisita come legale rappresentante, responsabile tecnico o direttore tecnico, come dirigente o funzionario direttivo tecnico, sempre però per responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione. Si segnala che, per quanto riguarda l’esperienza di Responsabile per la categoria 8, viene considerata valida come esperienza maturata anche quella in altre attività di gestione rifiuti oltre che a quella nell’intermediazione e commercio.

Un’ulteriore soluzione trovata per sopperire e aumentare questo requisito è quella riconosciuta nell’esperienza acquisita come dipendente nell’affiancamento al Responsabile Tecnico. In questo caso l’impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla sezione regionale competente, l’inizio e la durata del periodo di affiancamento.

Verifiche di idoneità – esame da Responsabile Tecnico

A seconda delle categorie e classi d’iscrizione è il Comitato nazionale stesso a definire materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità. Le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017 prevedono che dal 16 ottobre 2017 tutti gli aspiranti responsabili tecnici per la gestione dei rifiuti, così come quelli già in carica che desiderino ricoprire nuove categorie debbano sostenere delle verifiche abilitative.

L’idoneità conseguita mediante la verifica ha una validità di cinque anni a decorrenza dalla data del suo superamento. La verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno precedente la scadenza del quinquennio di validità. La validità di tale verifica di aggiornamento però decorre comunque dalla data di scadenza della verifica iniziale.

Chiunque ricopra già la carica di Responsabile Tecnico alla data di entrata in vigore di queste delibere può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni da questa data. Questo anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria e classe o anche in classi inferiori. Il Responsabile Tecnico già in carica secondo il vecchio ordinamento potrà sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021.

È dispensato da queste verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto o ricopra contemporaneamente anche il ruolo di Responsabile Tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno vent’anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

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Responsabilità del Responsabile Tecnico

Da tempo, la distribuzione di responsabilità all’interno dell’impresa di gestione rifiuti è oggetto di dibattito giuridico. Il dubbio riguarda se la responsabilità per situazioni penalmente rilevanti debba in ogni caso far capo al titolare o legale rappresentante dell’impresa o se è possibile che talvolta ricada sul Responsabile Tecnico.

Il dilemma, non ancora risolto, su come la delega delle funzioni nei riguardi del Responsabile possa sfociare in una responsabilità, assume particolare importanza in campo ambientale. Ad oggi la delega ad altri soggetti di funzioni di gestione ambientale da parte del titolare non sembra escludere la responsabilità penale del legale rappresentante che resta sempre il garante primario dell’integrale rispetto della Normativa. La responsabilità però potrà essere addebitata a soggetti delegati solo secondo determinate condizioni riguardanti:

  • dimensioni e complessità dell’impresa;
  • modalità di affidamento della delega;
  • condotta del Responsabile. A questo proposito si dovrà valutare il grado di ingerenza del titolare nelle decisioni e il grado di effettiva competenza tecnica in capo al Responsabile delegato.

Si può affermare che con la delega di alcune funzioni al Responsabile Tecnico, la responsabilità di quest’ultimo si possa aggiungere a quella del titolare o legale rappresentante, ma non sostituirsi ad essa. Si tratta una responsabilità concorrente. Ciò a meno che non ricorrano precisi e ben individuati elementi, che sono appunto quelli sopra elencati, grazie ai quali ci sia una chiara evidenza dell’erroneità delle scelte del Responsabile Tecnico.

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