Guida RENTRI per le Imprese Edili
Le Imprese Edili devono affrontare obblighi specifici nell’ambito del RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Vediamo quando l’iscrizione è obbligatoria, cosa cambia se operi in Categoria 2-bis e quali sono le regole per FIR, Registri Rifiuti e le Unità Locali.
Per capire se iscriversi o meno a RENTRI le Imprese Edili devono valutare se producono rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi inerenti all’attività di cantiere. In base a questi due parametri scatta o meno l’obbligo.
Le imprese che generano solo rifiuti non pericolosi afferenti all’attività di cantiere, come gli inerti da demolizione e costruzione, non sono obbligate a iscriversi, indipendentemente dal numero di dipendenti.
In tutti i casi, resta l’obbligo assoluto di iscrizione a RENTRI se il cantiere è configurato come Unità Locale, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti prodotti.
Quando un’Impresa Edile deve iscriversi al RENTRI
L’Impresa Edile deve iscriversi al RENTRI nei seguenti casi:
- se produce rifiuti pericolosi, anche in piccole quantità indipendentemente dal numero di dipendenti ;
- se produce rifiuti non pericolosi non afferenti all’attività di cantiere o in luoghi diversi dai cantieri;
- se svolge attività autorizzate di stoccaggio (D15 o R13), anche di soli rifiuti non pericolosi;
- se tiene un Registro di Carico e Scarico Rifiuti presso un cantiere considerato Unità Locale.
Al contrario, non sono obbligate all’iscrizione a RENTRI le Imprese Edili che:
- producono solo rifiuti non pericolosi, come ad esempio inerti da demolizione non contenenti materiali e sostanze pericolose, la cui produzione afferisce all’attività di cantiere;
- non svolgono attività di trattamento;
- se emettono esclusivamente Formulari, in quanto dal 13 febbraio 2025 anche i non obbligati all’iscrizione devono emettere FIR vidimati digitalmente tramite RENTRI.
Le imprese che producono solo rifiuti non pericolosi afferenti all’attività di cantiere, dunque, non sono formalmente obbligati all’iscrizione ma devono comunque registrarsi al RENTRI per accedere alle funzionalità di compilazione e vidimazione dei FIR.
Nel caso in cui i rifiuti edili inizialmente considerati non pericolosi, diventino pericolosi, cioè ad esempio se contengono amianto, vernici con solventi, rifiuti da bonifica, e così via, l’impresa è obbligata all’iscrizione e alla gestione digitale dei Registri, oltre ai FIR.
Iscrizione cantieri su RENTRI
Le Unità Locali sono sedi operative o gestionali dove si producono rifiuti soggetti a registrazione. Come chiarito nella Circolare MASE del 27 settembre 2024, un cantiere può essere considerato Unità Locale solo se vi è svolta un’attività stabile, come la presenza di un ufficio o magazzino.
Se hai bisogno di approfondire il tema delle Unità Locali e il loro ruolo nel RENTRI, puoi leggere la nostra guida su Come Funziona RENTRI.
Quello che è indispensabile sapere, oltre alle tempistiche, è che per l’iscrizione a RENTRI delle Unità Locali e dei cantieri si può procedere con un’unica pratica per tutte le sedi, effettuando quindi un’iscrizione centralizzata. In alternativa, si può scegliere l’iscrizione indipendente, per cui è possibile produrre una pratica per ogni sede.
Infine, le Unità Locali vanno registrate tramite l’Area Iscrizione del portale RENTRI, mentre le sedi non obbligate possono registrarsi tramite l’Area Produttori Non Iscritti.
Trasportatori dei propri rifiuti edili
Nella nostra Guida ai Soggetti Obbligati RENTRI abbiamo fornito un focus sulla posizione degli iscritti alla Categoria 2-bis ANGA: le Imprese Edili che trasportano solo i propri rifiuti, iscritte alla Categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali, sono obbligate al RENTRI solo se sono anche produttori di rifiuti pericolosi o rifiuti non pericolosi non afferenti all’attività di cantiere.
In questi casi, in fase di iscrizione, è sufficiente spuntare solo “Produttore”. È necessario, invece, indicare l’attività di trasporto nel RENTRI se si esegue il trasporto di rifiuto conto terzi.
L’iscrizione non è richiesta per i trasportatori di propri rifiuti edili non pericolosi, salvo casi particolari come lo stoccaggio autorizzato D15 o R13, come anticipato sopra.

Software facile per il RENTRI?
Scadenze per l’iscrizione RENTRI delle Imprese Edili
Le scadenze per l’iscrizione al RENTRI sono stabilite dal Decreto Ministeriale 59/2023 e suddivise per scaglioni, anche queste in base al numero di dipendenti e alla tipologia di rifiuti prodotti.
Il primo scaglione, esaurito tra il 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025, coinvolge Imprese Edili che producono rifiuti pericolosi e hanno più di 50 dipendenti, Imprese Edili che svolgono attività industriali o artigianali e hanno più di 50 dipendenti anche se producono solo rifiuti non pericolosi, oltre che trasportatori, impianti di trattamento rifiuti, intermediari e soggetti delegati (ad esempio associazioni, consulenti ambientali). Puoi consultare una tabella comprensiva di tutti gli scaglioni nella nostra Guida alle Tempistiche di Iscrizione a RENTRI.
Il 14 agosto 2025 si è concluso il secondo scaglione avviato il 15 giugno, che ha visto l’iscrizione al RENTRI delle Imprese Edili che producono rifiuti pericolosi o non afferenti l’attività di cantiere, tra 10 e 50 dipendenti.
Infine, le Imprese Edili con meno di 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non afferenti l’attività di cantiere, dovranno iscriversi a RENTRI a partire dal terzo scaglione, che parte il 15 dicembre 2025 e terminerà il 13 febbraio 2026.
Imprese Edili e gestione digitale dei Rifiuti
Nel contesto del RENTRI, le Imprese Edili sono chiamate a gestire in forma digitale i due principali strumenti di tracciabilità: il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e il Registro di Carico e Scarico.
Il Formulario è obbligatorio anche per i rifiuti non pericolosi e, come abbiamo visto, all’oggi deve essere vidimato digitalmente tramite il portale RENTRI. Questo vale per tutte le Imprese Edili, comprese quelle non obbligate all’iscrizione: in tal caso, è comunque possibile accedere alla sezione dedicata alla sola registrazione per compilare e gestire il documento.
Il Registro di Carico e Scarico, invece, è obbligatorio solo per i rifiuti pericolosi. L’Impresa Edile deve tenere il Registro presso la propria sede o, in alternativa, direttamente nel cantiere quando quest’ultimo è considerato Unità Locale.
Una volta effettuata l’iscrizione al RENTRI, la tenuta del Registro è esclusivamente in formato digitale. Le registrazioni devono essere consultabili dagli organi di controllo attraverso strumenti informatici messi a disposizione dall’operatore, e devono garantire l’immodificabilità e la tracciabilità dei dati. Il file elettronico generato (in formato XML secondo lo standard RENTRI) rappresenta il documento originale a tutti gli effetti e deve essere conservato digitalmente.
Se si adotta una delle modalità alternative previste dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006 per la tenuta del Registro, il Registro Carico/Scarico non deve essere trasmesso digitalmente al RENTRI, ma resta comunque obbligatorio.
Infine, ricordiamo che le Imprese Edili che producono e trasportano rifiuti pericolosi sono tenute anche alla compilazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), da presentare ogni anno secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Sanzioni RENTRI per le Imprese Edili
Le Imprese Edili che non rispettano gli obblighi previsti dal RENTRI possono incorrere in sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche penali.
Le multe vanno da 500 a 3.000 euro per la mancata iscrizione o la trasmissione errata dei dati, mentre la mancata tenuta del Registro di Carico e Scarico può comportare sanzioni fino a 30.000 euro, con possibilità di sospensione dalla carica per i responsabili. Secondo il regime sanzionatorio del RENTRI, anche il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), se non tenuto correttamente, può portare a multe fino a 10.000 euro e, in casi estremi, alla reclusione fino a 2 anni.
Per ridurre il rischio di errori o dimenticanze, è consigliabile adottare un software per la gestione dei rifiuti compatibile con RENTRI, che garantisca la corretta compilazione e conservazione dei documenti digitali nel rispetto della normativa.
Software di gestione rifiuti per Imprese Edili
Come abbiamo visto ogni errore nella compilazione o conservazione del Formulario, del Registro di Carico e Scarico o nella trasmissione dei dati può comportare conseguenze rilevanti sul piano amministrativo e, in alcuni casi, penale.
Per rispettare la normativa RENTRI ed evitare le pesanti sanzioni previste, le Imprese Edili devono applicare correttamente la gestione digitale dei Rifiuti. Ma come fare? La soluzione è utilizzare un software progettato per le esigenze delle Imprese Edili e interoperabile con RENTRI, come Rifiutoo, per gestire Formulari e Registri di Carico Scarico in cloud e la loro Tenuta e Conservazione. Nello specifico caso dell’Impresa Edile, inoltre, Rifiutoo offre anche funzionalità aggiuntive pensate per la gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri.

Software facile per il RENTRI?
Domande frequenti su Imprese Edili e RENTRI
-
Le imprese edili che non producono rifiuti pericolosi si devono iscrivere al RENTRI?
Le imprese edili che producono solo rifiuti non pericolosi non devono iscriversi al RENTRI.
-
Nel caso in cui un’impresa produca all’improvviso un rifiuto pericoloso, deve iscriversi al RENTRI? Se sì, con quale scadenza?
Nel momento in cui un’impresa produce un rifiuto pericoloso, scatta l’obbligo di iscrizione al RENTRI. Dal punto di vista della tempistica, se al momento della produzione del rifiuto pericoloso non sono ancora scaduti i termini dei tre scaglioni previsti dal DM 59/2023, l’impresa si iscriverà nello scaglione di appartenenza, in funzione del numero dei suoi dipendenti. Se, sulla base del numero dei suoi dipendenti, è già passato il termine per lo scaglione di appartenenza, l’impresa si iscrive nel momento in cui ha prodotto il rifiuto pericoloso
-
I soggetti iscritti alla categoria 2 bis che trasportano rifiuti da essi stessi prodotti, devono iscriversi al RENTRI come trasportatori?
Gli enti e le imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti (pericolosi e non pericolosi) iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2 bis, non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI in qualità di trasportatori, poiché tale attività non è considerata trasporto a titolo professionale. In ogni caso, tali soggetti saranno tenuti ad iscriversi in qualità di produttori laddove producessero rifiuti speciali pericolosi.
-
Un’Impresa Edile che si occupa di demolire, costruire, ristrutturare deve iscriversi al RENTRI?
Solo se produce rifiuti pericolosi. Se produce solo rifiuti non pericolosi, non è obbligata all’iscrizione ma deve comunque emettere FIR vidimati dal 13 febbraio 2025.
-
Siamo una cooperativa edile con 4 dipendenti iscritta in Categoria 2-bis. Produciamo solo rifiuti non pericolosi. Dobbiamo iscriverci?
No, ma dal 13/02/2025 è necessario emettere e vidimare i FIR tramite RENTRI.
-
Produco rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi e non sono obbligato all’iscrizione, ma non riesco a compilare il FIR sul portale. Devo registrarmi comunque?
Sì, può registrarsi come soggetto non obbligato per accedere alla compilazione FIR.
-
Se un’impresa edile produce sia rifiuti pericolosi che non pericolosi deve inserire nel Registro di carico e scarico anche i rifiuti non pericolosi derivanti dalla sua attività?
Con specifico riferimento ai rifiuti prodotti nell’ambito di attività edile, l’art. 190 del D.lgs. 152/2006 prevede che debbano essere inseriti nel Registro cronologico di carico e scarico i dati relativi ai soli rifiuti pericolosi. Pertanto, se un’impresa edile produce sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, non dovrà inserire nel Registro di carico e scarico i rifiuti non pericolosi derivanti dalla sua attività.
-
Il cantiere è considerato Unità Locale?
La definizione di cantiere (art. 89 del D.lgs. 81/2008) non coincide con quella di Unità locale (art. 3, comma 1, lett. a) DM 53/2013) poiché questo è generalmente temporaneo e mobile. Con la Circolare 27 settembre 2024 (n. 01754222) il MASE ha specificato che, solo laddove all’interno del cantiere venga svolta un’attività di tipo stabile, questo si può considerare come Unità locale.
Un cantiere edile è considerato Unità Locale, e quindi deve essere iscritto al RENTRI, solo se sono soddisfatte entrambe queste condizioni:
• Produzione di rifiuti pericolosi;
• Esercizio stabile dell’attività. -
Ho una ditta edile in Categoria 2-bis con 3 operai. Non produco rifiuti speciali. Posso usare la sezione dei non obbligati? Ci sono costi?
Sì, può usare la sezione. Non ci sono costi legati all’iscrizione come soggetto non obbligato.
-
Se il rifiuto pericoloso viene prodotto in un cantiere che non può essere considerato come Unità locale, l’operatore come adempie all’obbligo di iscrizione?
Se il rifiuto pericoloso viene prodotto in un cantiere che non può essere considerato come Unità locale, poiché manca l’elemento della stabilità, l’operatore iscriverà al RENTRI la sede legale e il rifiuto risulterà prodotto fuori dall’Unità locale.
✅ Questo è un contenuto originale scritto dai nostri esperti con il supporto delle IA
Questa è una Guida Verificata
Tutte le Guide presenti su Rifiutoo.com, compresa questa, sono scritte e verificate dai nostri consulenti ed esperti ambientali per assicurarti la massima qualità del contenuto.
Siamo un impresa edile che oltre al codice 17.09.04 (rifiuti da costruzione/demolizione) produce anche occasionalmente ferro e acciaio, legname, imballaggi misti.
E’ vero che possiamo NON registrare nel registro di carico e scarico messo a disposizione dal RENTRI i rifiuti 17.09.04? Pertanto, registrare solo i formulari degli altri oppure vanno inseriti tutti?
Grazie
Buongiorno Raffaella,
La norma prevede per le aziende edili la possibilità di garantire la tracciabilità dei rifiuti solo conservando le copie dei formulari per i soli rifiuti non pericolosi afferenti all’attività di cantiere. Sono ricompresi in questi anche i rifiuti non pericolosi diversi dai rifiuti edili veri e propri ma connessi con l’attività di cantiere (es: i bancali su cui era trasportata la merce utilizzata in opera).
Buon lavoro
Buongiorno impresa.edile con 16 dipendenti iscritta alla categoria 2bis sono obbligata ad iscrivermi al rentri? Al momento utilizzo solo i fir vidimati digital.enrw. grazie
Buongiorno Maria,
nell’articolo sui Soggetti obbligati trova numerosi esempi e definizioni, inoltre può utilizzare il Quiz che abbiamo creato e che torna utile proprio per comprendere se la propria azienda deve iscriversi al RENTRI.
Saluti