Chi deve iscriversi al RENTRI?

Scopri se sei soggetto all’obbligo di iscrizione a RENTRI e in quale modalità, o se rientri tra i soggetti esonerati con possibilità di iscrizione volontaria

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema obbligatorio per una vasta gamma di operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

Con l’introduzione del Decreto Legislativo 213/2022 e il successivo Decreto del 4 aprile 2023 n. 59, sono stati definiti nel dettaglio i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI.

Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati RENTRI e chi, invece, è esonerato ma può comunque utilizzare il sistema.

I soggetti obbligati RENTRI

L’art. 188-bis del TUA modificato dal D.Lgs. 213/2022 introduce il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti definendo i soggetti obbligati.

«Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale»

A seguire, il Decreto del 4 aprile 2023, specifica che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI sono:

  1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
  2. Produttori di rifiuti pericolosi. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
  3. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.
  4. Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione. Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
  5. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
  6. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali e artigianali;
    • Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
    • Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
  7. Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume di affari superiore a 8.000 euro. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l’azienda supera una certa soglia di fatturato, l’iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.

Vediamo ogni categoria soggetta agli obblighi RENTRI nel dettaglio.

 

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Obblighi per la Categoria 2 bis ANGA

Le imprese e gli enti iscritti alla Categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sono soggetti ad obblighi specifici rispetto all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Questa categoria comprende, ad esempio, aziende edili o concessionari auto che gestiscono i rifiuti prodotti direttamente dalla propria attività.

Secondo l’articolo 13, comma 2, del D.M. 59/2023, i soggetti Produttori Iniziali di rifiuti iscritti in Categoria 2-bis devono iscriversi al RENTRI solo quando sono obbligati in quanto Produttori, rispettando le tempistiche previste dall’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

L’iscrizione come Trasportatori di propri rifiuti non implica automaticamente l’obbligo di iscriversi al RENTRI per documentare il trasporto, a meno che appunto non sia specificamente richiesto dal ruolo di Produttore.

Un caso particolare riguarda le attività di stoccaggio D15 o R13. Lo stoccaggio di rifiuti con questi codici è considerato un’attività di trattamento autorizzata, e chiunque svolga tali operazioni è tenuto all’iscrizione al RENTRI indipendentemente dalla propria iscrizione nella Categoria 2-bis.

Schematizziamo gli obblighi RENTRI per le imprese iscritte alla Categoria 2 bis.

  • Attività di trasporto in Categoria 2-bis e RENTRI: le imprese che operano nella Categoria 2-bis, trasportando i propri rifiuti, devono indicare l’attività di trasporto nell’ambito della loro iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi, come nel caso di molte imprese edili, l’obbligo di iscrizione al RENTRI non sussiste, a meno che non sia richiesto per il ruolo di produttore.
  • Compilazione dei FIR: se il Produttore chiede al Trasportatore, ad esempio un operaio che utilizza un mezzo aziendale, di compilare il FIR per proprio conto, non è necessario inserire i dati del Trasportatore nella sezione “incaricati” del RENTRI. I FIR devono essere emessi in conformità con le normative vigenti.
    Obbligo per imprese con più di 10 dipendenti: le imprese della Categoria 2-bis con più di 10 dipendenti, che producono e trasportano rifiuti speciali pericolosi, sono tenute ad iscriversi al RENTRI rispettando le scadenze previste. In questi casi, durante la registrazione, è necessario spuntare entrambe le attività di “Produttore” e “Trasportatore” nel Registro Digitale.
  • Compilazione del MUD: i soggetti che producono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti pericolosi devono compilare il MUD, ma l’iscrizione al RENTRI per documentare il trasporto non è necessaria. Questa distinzione è chiarita dall’articolo 13 del D.M. 59/2023 e confermata per i trasportatori di propri rifiuti pericolosi iscritti alla Categoria 2-bis.

Obblighi per la Categoria 3 bis ANGA

Gli iscritti alla Categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) comprendono principalmente distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che si occupano anche della gestione dei rifiuti derivanti da queste apparecchiature (RAEE).

Per i soggetti iscritti alla Categoria 3-bis ANGA, l’obbligo di iscrizione al RENTRI dipende dal tipo di attività svolta e dal rispetto delle modalità semplificate previste dalla normativa. Coloro che operano secondo le modalità semplificate definite dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, sono esonerati dall’iscrizione al RENTRI.

Se i soggetti iscritti alla Categoria 3-bis svolgono attività di gestione dei RAEE al di fuori delle modalità semplificate indicate dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, diventano soggetti agli obblighi generali di iscrizione al RENTRI. In questi casi, i distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica devono rispettare le stesse regole previste per i Produttori Iniziali di rifiuti pericolosi.

Obblighi per Attività Agricole ed Estrattive

Gli imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 2135 del Codice Civile, e i gestori di attività estrattive, sono soggetti a specifici obblighi di iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. Le tempistiche di iscrizione sono determinate dal numero di dipendenti dell’attività: per più di 50 dipendenti scadenza di iscrizione al 13 febbraio 2025, e tra 10 e 50 dipendenti scadenza di iscrizione 14 agosto 2025.

Le attività agricole ed estrattive che non producono rifiuti pericolosi sono esonerate dall’iscrizione al RENTRI.

Per quanto riguarda la gestione dei Registri di Carico e Scarico, quindi, gli imprenditori agricoli e le attività estrattive con più di 50 dipendenti devono usare il formato digitale per i rifiuti pericolosi a partire dal 13 febbraio 2025. Negli altri casi questo sarà necessario a partire dalla data di iscrizione a RENTRI.

La trasmissione dei dati al RENTRI deve avvenire con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo all’annotazione. Tuttavia, chi utilizza modalità alternative previste dall’articolo 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 (per esempio, documenti di conferimento a gestori pubblici o circuiti organizzati convenzionati), è esonerato dalla digitalizzazione e dalla trasmissione dei dati al RENTRI.

Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi devono gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) seguendo obblighi specifici. A partire dal 13 febbraio 2025, sono tenuti a vidimare digitalmente il FIR cartaceo e possono compilarlo manualmente, tramite i propri sistemi gestionali, o utilizzando i servizi di supporto forniti dal RENTRI. Dal 13 febbraio 2026, invece, il FIR dovrà essere emesso obbligatoriamente in formato digitale.

Le imprese agricole che non emettono il FIR, ma utilizzano un documento di conferimento per affidare i propri rifiuti al gestore pubblico o a circuiti organizzati convenzionati, non sono tenuti a trasmettere i dati al RENTRI.

Attività commerciali e iscrizione al RENTRI

Le attività industriali e artigianali, come quelle svolte da aziende metalmeccaniche, laboratori di analisi, autofficine, idraulici e imprese edili, sono tenute all’iscrizione al RENTRI in funzione del numero di dipendenti e del tipo di rifiuti prodotti.

Se l’attività è svolta in forma diversa da quella d’impresa, come nel caso di un idraulico indipendente, l’iscrizione non è necessaria.

Allo stesso modo, un laboratorio di analisi o un’autofficina sono tenuti a iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.

Anche le attività del settore terziario come le banche, le palestre, gli istituti superiori con indirizzo chimico e le società di logistica sono tenute all’iscrizione al RENTRI se producono rifiuti pericolosi. Le tempistiche di iscrizione seguono quanto stabilito dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59.

Specifichiamo inoltre che attività commerciali come i rivenditori di beni di consumo, sono ugualmente soggette agli obblighi di iscrizione al RENTRI e tenuta dei Registri di Carico e Scarico solo per i rifiuti pericolosi da esse prodotti. Questo riguarda anche le attività di servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, noleggio e agenzie di viaggio, e attività commerciali alimentari.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI è previsto anche per i professionisti medici, dentisti e veterinari che producono rifiuti pericolosi, con l’iscrizione da effettuare tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.

Per i Registri Cronologici di Carico e Scarico, se i soggetti adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative previste dall’articolo 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, non devono trasmettere i dati al RENTRI. In caso contrario, dovranno trasmettere i dati al RENTRI.

Per i rifiuti non pericolosi, è sufficiente la compilazione e la vidimazione del FIR tramite RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

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Obblighi per i Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02

Parrucchieri, estetisti e tatuatori sono tenuti all’iscrizione al RENTRI come Produttori Iniziali di rifiuti, qualora producano rifiuti pericolosi.

Per questi soggetti, che svolgono le attività corrispondenti ai codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure), e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), l’iscrizione deve avvenire secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in base al numero di dipendenti.

In caso di tenuta di Registro Cronologico di Carico e Scarico ai sensi dell’articolo 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006, parrucchieri, estetisti e tatuatori sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale e alla trasmissione dei dati relativi al RENTRI.

Per i rifiuti non pericolosi, non devono iscriversi al RENTRI, ma sono comunque tenuti a vidimare digitalmente il FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025.

Reti fognarie e iscrizione al RENTRI

I soggetti che svolgono l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie devono iscriversi al RENTRI sia come Trasportatori di rifiuti sia come Produttori di rifiuti, a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Fino all’adozione di ulteriori disposizioni, continuano a utilizzare il Modello Unico di cui all’articolo 230, comma 5 del D.lgs. 152/2006, che viene vidimato tramite l’applicazione VIVIFIR. Dal 13 febbraio 2025, per il trasporto da deposito temporaneo a impianto di destino, dovrà essere utilizzato il Nuovo Modello di FIR.

Centri di raccolta e iscrizione al RENTRI

Le cooperative che si occupano di ritiro e smaltimento dei rifiuti e i gestori dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs. 152/2006, sono tenuti a iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Per i rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta, il Registro di Carico e Scarico deve essere in formato digitale e i dati devono essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile. Dal 13 febbraio 2026, i gestori dei centri di raccolta devono emettere il FIR in formato digitale e trasmettere i dati entro dieci giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all’impianto di destino.

Per i rifiuti non pericolosi, dal 13 febbraio 2025, i gestori dei centri di raccolta devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo attraverso il portale RENTRI e compilarlo utilizzando i sistemi gestionali o i servizi di supporto del RENTRI.

Obblighi per i Cantieri

I soggetti che svolgono attività di costruzioni stradali o piccole ristrutturazioni sono tenuti all’iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.

In particolare, l’obbligo riguarda anche i cantieri attivi come Unità Locali che producono rifiuti pericolosi.

L’iscrizione deve avvenire secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in funzione del numero di dipendenti. Se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno emettere il Formulario di Identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRI.

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Modalità di calcolo del numero dei dipendenti

Il numero di dipendenti è un parametro essenziale per determinare gli obblighi e le modalità di iscrizione al sistema RENTRI.

Il MASE tramite il Supporto RENTRI ha pubblicato un chiarimento su come si calcola il numero di dipendenti, offrendo linee guida precise per enti e imprese.

Il numero di dipendenti è la totalità delle persone che lavorano per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro subordinato e che percepiscono una remunerazione per il lavoro svolto. Questo dato è riferito alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Nel calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi:

  • i dipendenti a tempo pieno,
  • i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive,
  • titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.

Scadenze iscrizione dei soggetti obbligati

Come abbiamo visto, il quadro normativo del RENTRI delinea distintamente i soggetti che devono accreditarsi alla piattaforma telematica per assicurare la tracciabilità dei rifiuti prodotti o gestiti, con conseguenti obblighi di aggiornamento costante delle informazioni.

Il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, inoltre, definisce delle precise scadenze di iscrizione per ogni tipologia di soggetto obbligato, in modo da permettere un passaggio graduale al nuovo sistema.

I produttori di rifiuti, dunque, dovranno fare molta attenzione alle tempistiche di iscrizione a RENTRI relative al loro inquadramento, per adeguarsi in tempi utili ad evitare sanzioni.

I soggetti esonerati dal RENTRI

Non tutti gli operatori nel settore dei rifiuti sono tenuti a iscriversi al RENTRI. I soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione includono:

  1. Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Le aziende più piccole, che producono rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all’iscrizione, salvo decidano di farlo volontariamente.
  2. Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste categorie possono operare senza essere vincolate al sistema RENTRI.
  3. Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume d’affari inferiore a 8.000 euro. Gli agricoltori che rientrano in questa categoria non hanno l’obbligo di iscriversi, ma possono scegliere di farlo su base volontaria.
  4. Soggetti esercenti attività estetiche, parrucchieri, tatuatori, ecc., (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02), che producono rifiuti non pericolosi. Anche per queste attività professionali, l’iscrizione al RENTRI è facoltativa.
  5. Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Le aziende che gestiscono solo i propri rifiuti non pericolosi non sono obbligate all’iscrizione al RENTRI.
  6. Produttori di rifiuti non inquadrati in forma di ente o impresa (ad esempio, liberi professionisti). I liberi professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate sono esonerati dall’obbligo di iscrizione. Esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: i professionisti medici, dentisti e veterinari – se non organizzati in strutture di impresa – oppure entri del terzo settore.

Ricordiamo che, come riportato dettagliatamente sopra, gli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3bis, quando svolgono le attività di gestione RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI.

Possibilità di iscrizione volontaria al RENTRI

È importante notare che anche i soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione possono comunque decidere di aderire al RENTRI su base volontaria.

Questo può essere vantaggioso per garantire una maggiore trasparenza nella gestione dei rifiuti e per evitare futuri adempimenti obbligatori, come ad esempio riguardo alle tempistiche di adeguamento.

L’iscrizione volontaria comporta l’applicazione delle stesse regole e obblighi dei soggetti obbligati, inclusi i costi, e dunque offre la diretta possibilità di anticipare eventuali normative più stringenti. In questo modo è anche possibile rendersi conto se è necessario avvalersi o meno di strumenti quali software di gestione rifiuti con funzionalità integrate a RENTRI.

Esistono, come visto, diverse eccezioni e categorie esonerate dall’iscrizione, soprattutto tra i piccoli produttori di rifiuti non pericolosi.

Se sei in dubbio sulla tua obbligatorietà, è fondamentale verificare se la tua attività rientra tra quelle previste dalla normativa. L’iscrizione volontaria rimane sempre un’opzione valida per migliorare la gestione dei rifiuti e anticipare possibili obblighi futuri.

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Domande frequenti sui Soggetti Obbligati RENTRI

  • È possibile iscriversi volontariamente al RENTRI?

    , i soggetti non obbligati possono iscriversi volontariamente al RENTRI per usufruire dei benefici legati alla tracciabilità digitale e alla semplificazione delle procedure.

  • Gli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali verranno automaticamente iscritti al RENTRI?

    No, non vi è un’iscrizione automatica al RENTRI per i soggetti già iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.

  • Se l'impresa opera sia come Trasportatore di rifiuto sia come impianto di trattamento, l'iscrizione è unica?

    Nel caso di impresa che opera sia come Trasportatore di rifiuto sia come impianto di trattamento l’iscrizione è unica: al momento dell’iscrizione l’impresa indicherà di svolgere sia l’attività di trasporto rifiuti sia quella di impianto di recupero o smaltimento.

  • Un'impresa con obbligo di iscrizione deve registrare al RENTRI le Unità Locali che producono esclusivamente rifiuti urbani?

    No, le Unità Locali che producono solo rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico di raccolta non devono iscriversi.

  • Nel caso di conferimento di rifiuti urbani al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, quali obblighi vi sono con riferimento al RENTRI?

    Il Produttore che conferisce tutti i rifiuti prodotti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani non deve iscriversi al RENTRI e non deve tenere il registro di carico e scarico.

  • L'impresa che produce sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, deve iscriversi e mantenere il Registro solo per i rifiuti pericolosi?

    • Impianti di trattamento, intermediari e trasportatori di rifiuti dovranno registrare le operazioni di Carico e Scarico relative ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.
    • I Produttori di rifiuti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento di rifiuti, acque, fumi e fanghi con più di 10 dipendenti dovranno registrare le operazioni di Carico e Scarico relative ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.
    • I produttori di rifiuti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento di rifiuti, acque, fumi e fanghi fino a 10 dipendenti dovranno registrare le operazioni di Carico e Scarico relative ai soli rifiuti pericolosi.
    • I produttori di rifiuti da attività di servizio, commerciali, sanitarie, edili, agricole dovranno registrare le operazioni di Carico e Scarico relative ai soli rifiuti pericolosi.
  • Chi si iscrive al RENTRI: la persona fisica o l'impresa?

    L’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata dall’impresa o dall’ente. La pratica di iscrizione deve essere presentata via telematica, accedendo con dispositivo di identità digitale intestato a persona fisica che rappresenta l’impresa, riconosciuta all’interno della visura del Registro Imprese. Il rappresentante può successivamente incaricare una persona fisica, anch’essa dotata di dispositivo di identità digitale, ad operare per suo conto.

  • Chi fa solo stoccaggio D15 o R13 è esonerato dall’iscrizione al RENTRI?

    L’attività di stoccaggio dei rifiuti con codice D15 o R13 è un’attività di trattamento autorizzata. Chi svolge tale attività deve iscriversi al RENTRI.

  • I trasportatori iscritti con art.2bis devono iscriversi?

    Sì, i trasportatori iscritti con art. 2 bis devono iscriversi al RENTRI, ma solo come Produttori di rifiuti, non come trasportatori.

  • I rivenditori di beni di consumo che avviano agli impianti di recupero apparecchiature utilizzate nei loro uffici devono iscriversi?

    Sì, i rivenditori di beni di consumo devono iscriversi al RENTRI se producono rifiuti pericolosi derivanti dalle apparecchiature utilizzate nei loro uffici.

  • Un’azienda metalmeccanica è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’azienda metalmeccanica deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, in base al numero di dipendenti e alla tipologia dei rifiuti prodotti.

  • Un’impresa che si occupa di estrazione di minerali è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’impresa che si occupa di estrazione di minerali deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, considerando anche il numero di dipendenti.

  • Un’impresa che si occupa di costruzioni stradali è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’impresa che si occupa di costruzioni stradali deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi e in base al numero di dipendenti. Se invece produce solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025 dovrà emettere il Formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente.

  • Un’impresa che si occupa di piccole ristrutturazioni è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’impresa che si occupa di piccole ristrutturazioni deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, in funzione del numero di dipendenti. Se produce solo rifiuti non pericolosi, dal 13 febbraio 2025 dovrà compilare il FIR cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un idraulico è tenuto a iscriversi al RENTRI?

    L’idraulico che esercita l’attività in forma diversa da quella d’impresa non è tenuto ad iscriversi al RENTRI.

  • Un hotel è tenuto a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un hotel deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, in funzione del numero di dipendenti. In caso contrario, cioè se non produce rifiuti pericolosi, potrà limitarsi ad assolvere gli obblighi di compilazione del Formulario cartaceo e vidimazione digitale tramite RENTRI.

  • Un’azienda di comunicazione è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che esercitano l’attività dei servizi di informazione e comunicazione sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il Formulario di Identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un'agenzia di viaggi è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’agenzia di viaggi deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, in base al numero di dipendenti. Se non produce rifiuti pericolosi, valgono comunque gli obblighi legati al FIR.

  • Un'istituto superiore a indirizzo chimica è tenuto ad iscriversi al RENTRI?

    Sì, un istituto superiore con indirizzo chimico deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, tenendo conto del numero di dipendenti.

  • Una banca è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, una banca deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi e in funzione del numero di dipendenti. Se non produce rifiuti pericolosi, valgono comunque gli obblighi legati al FIR.

  • Un laboratorio di analisi è tenuto a iscriversi al RENTRI?

    È molto probabile che i laboratori di analisi producano rifiuti pericolosi e pertanto sono tenuti all’iscrizione al RENTRI.

  • Un ospedale privato convenzionato è tenuto a iscriversi al RENTRI?

    È molto probabile che le strutture sanitarie producano rifiuti pericolosi e pertanto sono tenute all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti.

  • Una palestra è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, una palestra deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, tenendo conto del numero di dipendenti. Se non produce rifiuti pericolosi, valgono comunque gli obblighi legati al FIR.

  • Un’autofficina è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’autofficina deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi e in base al numero di dipendenti.

  • Un’azienda agricola è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art 2135 c.c. che producono rifiuti pericolosi, indipendentemente dal volume d’affari, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, in relazione al numero dei dipendenti. Qualora invece l’imprenditore non producesse rifiuti pericolosi sarà esonerato dall’iscrizione.

  • Un’impresa che si occupa di commercio di alimentari o di ristorazione è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’impresa che si occupa di commercio di alimentari o di ristorazione deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi e in base al numero di dipendenti. Se non produce rifiuti pericolosi, valgono comunque gli obblighi legati al FIR.

  • Una società di logistica è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, una società di logistica è tenuta a iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, tenendo conto del numero di dipendenti. Se non produce rifiuti pericolosi, valgono comunque gli obblighi legati al FIR.

  • I soggetti delegati del RENTRI sono consulenti ambientali?

    I soggetti delegati autorizzati a gestire gli adempimenti RENTRI sono associazioni imprenditoriali rappresentative, società di servizi, gestori del servizio di raccolta, circuiti organizzati di raccolta. Non si tratta di consulenti ambientali.

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Gli utenti hanno commentato:

4 risposte a “Soggetti obbligati”

  1. GIUSEPPE SPAGNOLO ha detto:

    Un azienda municipalizzata che fa trasporto rifiuti per il comune di appartenenza deve iscriversi al rientri

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Giuseppe,
      confermiamo che una municipalizzata che gestisce il trasporto rifiuti deve iscriversi al RENTRI, in quanto rientra tra i soggetti obbligati. Se l’attività include la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali o urbani, l’azienda è tenuta a seguire gli obblighi di tracciamento definiti dal RENTRI, come l’iscrizione, la tenuta dei registri e l’utilizzo del formulario digitale, in conformità al Decreto Ministeriale n. 59/2023.
      Buon lavoro

  2. chiara ghibellini ha detto:

    Salve siamo un’azienda metalmeccanica con 9 dipendenti che produce rottami di ferro non pericolosi dobbiamo iscriverci? siamo 9 dipendenti + 5 soci
    Grazie mille

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Chiara,
      con “dipendenti” si definisce da normativa persone che “lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione”. Se così fosse, il conteggio totale di dipendenti della vostra azienda risulterebbe rientrare nel secondo scaglione di ingresso per il RENTRI.
      Buon lavoro

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