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Deposito Temporaneo Rifiuti: limiti ripristinati dal “Decreto Rilancio”

Segnaliamo importanti novità nel cosiddetto “Decreto Rilancio” che non devono sfuggire ai responsabili della gestione rifiuti interni alle aziende.
Il “Decreto Rilancio” 19 maggio 2020 n°34, entrato in vigore con la L. 17 luglio 2020 n°77 revoca l’estensione dei limiti quantitativi e temporali per il deposito rifiuti.
Il deposito temporaneo dei Rifiuti torna ai limiti ordinari.
Facciamo un passo indietro e ripercorriamo l’avvicendarsi delle norme.


Indice


L’estensione dei limiti

Durante l’emergenza pandemica da Covid-19 il legislatore aveva consentito l’aumento del tetto massimo per lo stoccaggio dei rifiuti, attraverso l’art. 113-bis del D.L. “Cura Italia” 17 marzo 2020, n°18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n°27.

Il D.L. “Cura Italia” innalzava da 12 a 18 mesi la durata della giacenza dei rifiuti nel loro luogo di produzione mentre raddoppiava, per chi scegliesse la modalità volumetrica, i metri cubi in deposito, portandoli a 60 metri cubi (di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi), a confronto dei consueti 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi).

Ripristinati il limiti di deposito: tutto come prima?

Con la L. 17 luglio 2020, n° 77, di conversione, il “Decreto rilancio” 19 maggio 2020, n° 34, si stabilizza nell’ordinamento, diventa cioè permanente.
Quel che più ci interessa di queste misure di rilancio post pandemia è l’art. 228-bis, che revoca il precedente innalzamento dei tempi e dei quantitativi tollerati per lo stoccaggio in azienda del rifiuto. Per il Deposito Temporaneo Rifiuti i limiti sono quindi ripristinati come da normativa classica.

L’ormai soppresso art.113-bis del “Cura Italia” originava peraltro alcuni cortocircuiti interpretativi, come ad esempio la nozione di discarica dell’art. 2 lett. g del Testo Unico Ambientale, che definisce tale i depositi di rifiuti superiori al limite temporale di un anno.

Le modalità per la raccolta e l’avvio alle operazioni di smaltimento dei Rifiuti in azienda tornano quindi ad essere quelli ordinarie, precedenti all’emergenza sanitaria, ovvero:

– ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito;

in alternativa

– al raggiungimento in deposito di 30 metri cubi complessivi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

La scelta tra queste due procedure è rimessa al produttore dei rifiuti, il cui deposito temporaneo non può in ogni caso oltrepassare la durata di un anno.

Scopri anche Deposito temporaneo rifiuti. I limiti di Legge e come rispettarli

Il “Cura Italia” e la situazione attuale

Abrogato l’art. 113-bis del D.L. “Cura Italia” vengono dunque eliminate tutte le novità da questo introdotte. Permangono invece alcune problematiche relative all’emergenza Covid-19, data la mancanza di un regime transitorio, che permetta alle aziende lo smaltimento dei rifiuti stoccati in deposito durante la precedente norma.

Estrema attenzione quindi ai limiti di deposito temporaneo, per non incorre in gravose sanzioni amministrative.

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