cos'è un rifiuto definizione normativa

Cos’è un rifiuto secondo la normativa ambientale

Con questo breve articolo vogliamo spiegare, con parole semplici e comprensibili, che cos’è un rifiuto. Nozione ben identificata nel Testo Unico Ambientale.


Indice


Cos’è un rifiuto secondo la normativa ambientale?

La definizione di cos’è un rifiuto e la relativa nozione la ritroviamo all’art. 183 del T.U. Ambientale:

“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.”

Importante è sottolineare come l’ultimo aggiornamento della definizione prescinda dal riferimento all’elenco del catalogo europeo dei rifiuti – C.E.R. L’elenco infatti ha come unico scopo quello di omogeneizzare le categorie di rifiuti, pertanto, il fatto che un residuo sia citato all’interno dell’elenco non fa si che questo sia per legge un rifiuto e come tale debba essere gestito.

Con sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Sez. VII penale, n. 2717 del 5 giugno 2013, viene inoltre definita una nozione di rifiuto più ampia, basata su evidenze oggettive “… relativamente a sostanze o manufatti non più adatti a soddisfare i bisogni per cui sono stati concepiti, indipendentemente dal fatto che siano privi di valore economico.”

Scopri anche Cos’è un imballaggio secondo la normativa ambientale?

Se un rifiuto viene commercializzato cessa di essere definito tale?

Secondo quanto scritto dalla Corte di Giustizia UE, Sez. I, n. C-241/12 e C-242/12 del 12 dicembre 2013, “Non sono assoggettabili alla disciplina sui rifiuti quei beni, sostanze o prodotti che il detentore intenda con certezza sfruttare o commercializzare in condizioni vantaggiose, senza alcuna volontà di disfarsene.”

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38979/17, specifica inoltre: “Il rifiuto, quale sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione, o l’obbligo, di disfarsi, non perde tale qualità in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico ad esso riconosciuto nell’accordo stesso: ciò che conta è la volontà del cedente di disfarsene, non rileva, perciò, che il materiale sia destinato alla commercializzazione.”

Conclusioni

Un rifiuto è tale se, in base ad evidenze oggettive, il detentore manifesta la volontà o l’intenzione di disfarsene, oppure l’obbligo di disfarsene è imposto per legge. D’altro canto, ogni residuo che è commercializzato in condizioni vantaggiose può non essere considerato rifiuto, a patto che il detentore manifesti, in base ad evidenze oggettive, la volontà di non disfarsene.

Leggi anche le altre notizie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *