La responsabilità della gestione dei rifiuti dopo il DL 3 settembre 2020, n.116

Mario Lazzaroni

Consulente Ambientale
Pacchetto economia circolare Decreto Legislativo 3 settembre 2020 116

L’art. 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti è stato completamente riformulato e sostituito dal nuovo testo che introduce, tra le altre cose, un nuovo strumento denominato certificazione di avvenuto smaltimento. Il certificato, necessario per escludere la responsabilità della gestione dei rifiuti del produttore, deve essere richiesto in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15).


Responsabilità della gestione dei rifiuti

In tema di responsabilità della gestione dei rifiuti, l’art. 188 è stato completamente riformulato e sostituito dal seguente testo che, almeno nei primi tre commi non introduce novità nella disciplina:

“c.1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.”

“c.2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.”

“c.3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.”

Esclusioni dalla responsabilità della gestione dei rifiuti

La nuova formulazione dell’art.188 dettaglia invece i casi in cui la responsabilità del produttore/detentore del rifiuto è esclusa, infatti:

“c.4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.”

La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è quindi esclusa nei casi indicati nel comma 4 e 5:

  • conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (c.4 lettera a);
  • conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alla gestione, a condizione che il detentore abbia ricevuto la IV copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (data inizio trasporto) o, scaduto il termine, abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti (vedi regione per regione) della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti il termine di tre mesi è elevato a sei e la comunicazione va effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma (c.4 lettera b);
  • conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15), a condizione che il produttore/detentore (oltre alla IV copia del FIR) abbia ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione), sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata (comma 5).

 

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