Analisi e Caratterizzazione rifiuti: quando sono obbligatorie?

Le analisi sui rifiuti non sono sempre obbligatorie. Vi sono infatti situazioni in cui sussiste l'obbligo e situazioni in cui l'analisi si rende necessaria esclusivamente ai fini della caratterizzazione del rifiuto. Anche la periodicità dell'analisi può variare a seconda del destino del rifiuto, del processo produttivo o di eventuali prescrizioni normative

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Analisi rifiuti obbligatorie

Vi sono situazioni in cui sussiste l’obbligo di analisi sui rifiuti, come ad esempio il conferimento in discarica, o nel caso delle voci a specchio, e al contrario situazioni in cui l’analisi si rende necessaria esclusivamente ai fini della caratterizzazione del rifiuto. Le analisi sui rifiuti, infatti, non sono sempre obbligatorie. Anche la frequenza di esecuzione dell’analisi può variare.

Ovviamente identificare i rifiuti non basta, bisogna farlo correttamente. Ciò anche se non vi è alcun articolo all’interno del D.lgs. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale) che sanzioni direttamente l’errata identificazione dei rifiuti. Piuttosto, operare una scelta sbagliata influenza a cascata tutti i successivi aspetti della gestione rifiuti.

Le analisi chimiche sui rifiuti

Le analisi chimiche sui rifiuti possono essere suddivise in analisi di:

  • Classificazione: stabiliscono se un rifiuto è pericoloso o no;
  • Caratterizzazione: forniscono una esauriente descrizione del rifiuto, delle sue componenti, delle sue caratteristiche chimico-fisiche;
  • Smaltimento/recupero: verificano l’ammissibilità ad un certo tipo di destinazione;
  • Prescrizione: richieste da provvedimenti autorizzativi o degli Enti di controllo.

La Classificazione dei rifiuti

Prima della caratterizzazione vi è la classificazione del rifiuto. Si tratta dell’azione d’identificazione dei rifiuti e nello specifico consiste nell’affibbiare al rifiuto un codice di sei cifre rintracciabile all’interno dell’Elenco Europeo di Rifiuti (EER). Il singolo codice è noto come codice CER o più semplicemente CER (Codice Europeo Rifiuti).

Consulta l’elenco dei codici CER

All’interno dell’elenco sono presenti CER di rifiuti non pericolosi assoluti e CER di rifiuti pericolosi assoluti contraddistinti da un asterisco. Sono inoltre presenti anche i cosiddetti codici a specchio, ovvero coppie di codici con le sei cifre identiche ma di cui uno dei due ha anche l’asterisco. Significa che in base alla concentrazione di alcune sostanze contenute un rifiuto può essere pericoloso o meno.

Se si è di fronte a rifiuti con codici a specchio, per determinare se sia o no pericoloso si devono raccogliere tutte le informazioni possibili sulle sostanze che compongono il rifiuto e il processo che l’ha generato.

Approfondisci Rifiuti pericolosi e codici a specchio

Per fare questo ci sono le Schede di Sicurezza che contengono le informazioni circa la pericolosità delle sostanze. Ma la pericolosità delle sostanze è diversa dalla pericolosità dei rifiuti quindi talvolta le schede di sicurezza non sono sufficienti. Bisogna considerare che il processo produttivo può modificare le sostanze e che quindi il rifiuto può vedere modificata la propria composizione.

Per indagare allora la pericolosità dei rifiuti c’è la caratterizzazione.

Cos’è la Caratterizzazione dei rifiuti?

La caratterizzazione dei rifiuti risulta necessaria in diversi casi, al fine del rispetto della Normativa ambientale e di una corretta gestione dei rifiuti.

La caratterizzazione può essere definita come il procedimento di analisi chimica attraverso la quale il rifiuto viene analizzato, ne viene nel caso appurata la pericolosità e quindi il tipo di pericolosità. Nel caso di rifiuto pericoloso ne devono essere identificate le caratteristiche di pericolo, per fare un esempio se infiammabile o corrosivo, definendo le classi di pericolosità HP.

Per fare in modo che le analisi siano attendibili si deve conoscere dettagliatamente il ciclo produttivo che origina il rifiuto per sapere quali sostanze ricercare.

Importante per la caratterizzazione è la campionatura del rifiuto. Ovvero bisogna effettuare il prelievo di un campione rappresentativo del rifiuto nella sua totalità e cioè che abbia le stesse caratteristiche della massa originaria da cui proviene.

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A completamento dev’essere redatta una Scheda di Caratterizzazione del rifiuto da conservare e presentare a richiesta. All’interno di essa devono essere riportati:

  • ciclo produttivo nel dettaglio;
  • sostanze che concorrono a formare il rifiuto nel ciclo produttivo con la raccolta delle Schede di Sicurezza dei vari materiali;
  • eventuali analisi di classificazione per appurare l’effettiva concentrazione delle sostanze rilevate al punto precedente o escluderne la presenza.

Quando è obbligatoria la caratterizzazione dei rifiuti?

Ma quando è necessario procedere alla caratterizzazione dei rifiuti? Il primo caso è quello sopra riportato, ovvero nel determinare il codice CER a specchio, decidendo se sia o meno pericoloso e quindi se adottare il codice con asterisco o meno. Ciò sarà poi propedeutico all’accettazione del rifiuto presso l’impianto di smaltimento o di recupero.

La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali agli impianti, come composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento e altri parametri. Tutto ciò al fine di determinarne l’ammissibilità presso gli impianti di smaltimento o recupero.

Scopri la definizione di rifiuto secondo la normativa ambientale

In base a questo la Normativa configura l’obbligo di procedere alla caratterizzazione dei rifiuti in alcuni casi. Questi riguardano rifiuti speciali però sia pericolosi che non pericolosi.

  • Per il conferimento di rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi presso impianti di smaltimento (D) la caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta almeno una volta ogni dodici mesi o ogni volta che viene a modificarsi il processo originante i rifiuti.
  • Per il conferimento di rifiuti speciali presso impianti di recupero (R) autorizzati in regime semplificato è necessaria la caratterizzazione al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che genera i rifiuti stessi. Se non pericolosi la caratterizzazione va ripetuta almeno ogni ventiquattro mesi mentre per quelli pericolosi almeno ogni dodici mesi.

Andiamo a vedere i casi nello specifico.

Conferimento in discarica

Riportiamo di seguito i passaggi chiave dell’articolo 2 del D.M. 27 settembre 2010 sul conferimento in discarica e l’obbligo di analisi e caratterizzazione:

  • c.1. “Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall’art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica…”

  • c.2. “… La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell’allegato 1 al presente decreto.”

  • c.3. “La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno.”

Conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato

L’art. 8. D.M. 5 febbraio 1998 e l’art. 7. D.M. 12 giugno 2002 circoscrivono invece il campo d’azione di conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato.

In questo caso le analisi devono essere predisposte dal Produttore del rifiuto precedentemente al primo conferimento in impianto. Le analisi devono essere ripetute ogni 24 mesi (rifiuti non pericolosi) ed ogni 12 mesi (rifiuti pericolosi) ed in via assoluta, ogni volta che il produttore registri modifiche sostanziali nel processo di produzione che origina il rifiuto.

Rifiuti con codice CER “a specchio”

Per quei rifiuti identificati da un codice CER che presenta la voce “a specchio”, ovvero rifiuti classificati come pericolosi solo quando le concentrazioni di sostanze pericolose sforano i limiti di legge.

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Rifiuti con codice CER non pericoloso assoluto (ANH)

Per quei rifiuti classificati con codici CER non pericolosi assoluti (ANH) è ovvio che non vi è obbligatorietà di predisposizione di certificato di analisi; questo è vero quando l’attribuzione del codice CER sia stata eseguita nella maniera corretta, in ragione del processo produttivo da cui il rifiuto è stato originato.

Quali sono le sanzioni in tema analisi rifiuti?

Talune conseguenze a cascata di una errata identificazione del rifiuto consistono nella compilazione sbagliata del Registro di carico e scarico, del Formulario di trasporto e l’affidamento in gestione a soggetti non autorizzati. Un rifiuto pericoloso gestito come non pericoloso comporta inoltre una tenuta del deposito temporaneo non in conformità, con il rischio di utilizzare contenitori non sicuri e senza adeguata segnaletica. Tutte queste violazioni sono sanzionabili, talvolta anche penalmente.

Chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 10.000,00 oltre alla pena di cui all’articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). 

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