Sanzioni Rifiuti inasprite dal DL 116/2025 decreto “Terra dei Fuochi”
Il Decreto Legge 116 dell’8 agosto 2025, convertito in Legge 147/2025, introduce pene più severe e sanzioni accessorie per i reati legati alla gestione illecita dei Rifiuti, con importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006 (TUA), al D.Lgs. 231/01 e al Codice Penale.
                            Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 introduce modifiche rilevanti al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), al Codice Penale e al D.Lgs. 231/2001, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto ai reati in materia di Rifiuti. Il decreto, noto anche come Decreto “Terra dei Fuochi” è stato convertito in legge il 1° ottobre 2025 ed è in vigore come Legge 147/2025 dall’8 ottobre.
Punti fondamentali del decreto rifiuti sono l’introduzione di nuove sanzioni sui Rifiuti e aggravanti legate all’attività di impresa. Con la Circolare n. 59513 del 10 settembre 2025, il Ministero dell’Interno ha, inoltre, fornito chiarimenti operativi sull’abbandono dei rifiuti e sull’uso della videosorveglianza, mentre il successivo passaggio al Senato ha ricalibrato l’impianto sanzionatorio distinguendo in modo più netto tra violazioni amministrative e penali.
Il Decreto Terra dei Fuochi introduce, in breve, pene più severe, nuove fattispecie di reato e responsabilità estese che delineano un contesto in cui la conformità normativa diventa un requisito imprescindibile per la gestione dei Rifiuti.
Molte fattispecie sono state inasprite e, in taluni casi, trasformate in delitti; al contempo, per alcune violazioni formali o colpose di soggetti autorizzati il Senato ha previsto un regime contravvenzionale.
Per i Produttori di Rifiuti ciò significa organizzare con rigore il deposito temporaneo, verificare regolarmente le autorizzazioni di impianti e trasportatori, compilare correttamente Registri e Formulari e utilizzare strumenti digitali conformi a RENTRI per assicurare la tracciabilità completa.
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Come il DL 116/2025 modifica il TUA
Le nuove disposizioni sono emanate principalmente dall’articolo 1 del DL 116/2025, che modifica in profondità il Testo Unico Ambientale (TUA): da un lato irrigidisce l’apparato sanzionatorio, dall’altro estende e specifica le responsabilità di chi opera nella filiera dei Rifiuti.
Il nuovo impianto normativo della Legge 147/2025 prevede:
- un inasprimento delle pene per abbandono e deposito incontrollato di Rifiuti, con distinzioni più nette tra Rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - l’aggravamento delle sanzioni per il trasporto illecito di Rifiuti, soprattutto se effettuato senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
 - la revisione delle pene per il reato di discarica abusiva e per le spedizioni illegali di Rifiuti;
 - l’introduzione di nuove fattispecie penali legate alle attività d’impresa, con richiamo diretto alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.
 
Attività illecite commesse nel trasporto Rifiuti
Il DL 116/2025 interviene con forza sul tema del trasporto dei Rifiuti, introducendo nuove sanzioni e strumenti accessori a forte impatto deterrente. Il nuovo quadro normativo rende, infatti, più stringenti gli obblighi per i trasportatori, rafforzando la tracciabilità della filiera e colpendo con sanzioni severe chi opera senza le necessarie autorizzazioni.
Chi commette reati utilizzando veicoli a motore rischia:
- la sospensione della patente di guida fino a 9 mesi;
 - la confisca del mezzo impiegato per l’illecito, in caso di condanna;
 - l’accertamento delle violazioni tramite sistemi di videosorveglianza comunali, anche senza contestazione immediata.
 
La relativa Circolare n. 59513/2025, che vedremo nel dettaglio di seguito, ha esteso la possibilità di utilizzare le immagini di videosorveglianza per accertare il getto di piccoli rifiuti su tutte le strade, comprese quelle urbane.
Particolare attenzione è rivolta alle imprese che svolgono autotrasporto di Rifiuti per conto terzi senza essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in violazione del Titolo VI, Parte Quarta del TUA. In questi casi sono previste:
- la sospensione dall’Albo da 15 giorni a 2 mesi;
 - in caso di reiterazione o recidiva, la cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per due anni;
 - la sospensione della patente da uno a quattro mesi.
 
Abbandono e deposito incontrollato di Rifiuti
Pene più severe anche per chi abbandona Rifiuti o li deposita in modo incontrollato. La novità principale introdotta dal Decreto Rifiuti del 2025 è la distinzione tra Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi, con sanzioni graduate in base alla gravità del comportamento.
Per i rifiuti non pericolosi (art. 255 TUA) è prevista un’ammenda da 1.500 a 18.000 €. Se l’abbandono comporta pericolo per la salute o avviene in siti contaminati (art. 255-bis), scatta la reclusione da 6 mesi a 5 anni per i cittadini e da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi per titolari di impresa o responsabili di enti. Quando l’illecito è commesso mediante veicolo a motore, si applica anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi (art. 255, comma 1-bis) o da 2 a 6 mesi nei casi di cui all’art. 255-bis.
Le violazioni del divieto di abbandono (art. 192 TUA) sono oggi sanzionate dagli artt. 255, 255-bis e 255-ter:
- per i non pericolosi ammenda 1.500–18.000 € (con reclusione nei casi di pericolo ex 255-bis);
 - per i pericolosi reclusione 1–5 anni, che diventa 1 anno e 6 mesi–6 anni (cittadini) e 2–6 anni e 6 mesi (imprese) in caso di pericolo o siti contaminati.
 
Nella pratica della gestione dei Rifiuti, questo significa che anche un “semplice” deposito temporaneo gestito male può trasformarsi in un reato penale. Per i produttori di Rifiuti diventa indispensabile tracciare i flussi e i depositi temporanei correttamente, e verificare la natura dei materiali per non incorrere in sanzioni che possono arrivare al carcere.
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Discariche abusive e spedizioni illegali di Rifiuti
La normativa mira a colpire chi gestisce discariche abusive sia chi effettua spedizioni illegali, rafforzando il controllo sull’intera filiera e ponendo particolare attenzione alle condotte delle imprese. La Legge 147/2025 per mezzo del DL 116/2025 ha reso, infatti, più severe le pene previste dall’art. 256 del TUA, che disciplina la gestione non autorizzata dei Rifiuti.
Anche in questo caso, la prima novità è una distinzione più precisa tra le tipologie di Rifiuti. Per i rifiuti non pericolosi, la sanzione è ora l’arresto da 3 mesi a 1 anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Se invece si tratta di rifiuti pericolosi, la pena rimane la reclusione da 1 a 5 anni.
La realizzazione o gestione di discariche abusive comporta conseguenze ancora più gravi:
- 1–5 anni di reclusione nei casi ordinari;
 - fino a 6 anni e 6 mesi se coinvolgono Rifiuti pericolosi;
 - fino a 7 anni se la condotta provoca rischi per la vita o danni ambientali rilevanti.
 
Il decreto chiarisce inoltre che anche la violazione delle regole sul deposito temporaneo, come detto sopra, rientra tra i comportamenti sanzionabili, colpendo le imprese che lo utilizzano impropriamente come sistema di smaltimento mascherato.
Infine, per le spedizioni transfrontaliere illegali di Rifiuti (art. 259 TUA) è prevista la reclusione da 1 a 5 anni, con pene più pesanti se si tratta di Rifiuti pericolosi.
Combustione illecita di Rifiuti
Il DL 116/2025 rafforza anche le sanzioni per la combustione illecita di Rifiuti, già prevista dall’art. 256-bis del TUA.
La pena può arrivare fino a 6 anni di reclusione se l’illecito riguarda rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la reclusione sale fino a 7 anni. Nei casi in cui dalla combustione derivi un incendio, le pene vengono ulteriormente aumentate fino alla metà.
Il decreto introduce aggravanti specifiche per i casi in cui la combustione avvenga in aree contaminate o generi rischi concreti per la salute pubblica, segnalando la volontà del legislatore di colpire duramente pratiche ancora diffuse che compromettono gravemente l’ambiente e la sicurezza dei cittadini.
Non a caso, queste disposizioni rispondono anche alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, che ha condannato l’Italia per non aver tutelato adeguatamente i cittadini della cosiddetta Terra dei Fuochi, esposti per anni ai roghi tossici e all’inquinamento derivante dallo smaltimento illegale.
Tracciabilità dei Rifiuti
Tra le disposizioni toccate dal DL 116/2025 rientra anche l’art. 258 del Testo Unico Ambientale, dedicato alla tenuta dei Registri e dei Formulari. Qui il legislatore ha scelto la linea dura:
- sanzioni più elevate per errori o omissioni nei Registri di Carico e Scarico e nei Formulari di identificazione;
 - sospensione dall’Albo Gestori Ambientali per le imprese non conformi;
 - qualificazione come reato penale per la mancata o irregolare compilazione dei Formulari legati ai Rifiuti pericolosi.
 
Per l’omessa o incompleta tenuta del Registro di carico e scarico, oggi si applica un’ammenda da 4.000 a 20.000 euro se i rifiuti sono non pericolosi e da 10.000 a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste la sospensione della patente di guida (da 1 a 4 mesi per i non pericolosi; da 2 a 8 mesi per i pericolosi) e la sospensione dall’Albo Gestori Ambientali (da 2 a 6 mesi per i non pericolosi; da 4 a 12 mesi per i pericolosi).
Diverso e più grave è il reato penale di falsità documentale nei formulari di identificazione: in questo caso la pena resta la reclusione da 1 a 3 anni, accompagnata dalla confisca dei mezzi, dalla sospensione della patente (da 1 a 8 mesi) e dalla sospensione dall’Albo fino a 12 mesi.
A queste modifiche introdotte dalla Legge 147/2025 si affiancano le sanzioni RENTRI specifiche, che colpiscono chi ritarda o omette la trasmissione digitale dei dati.
| Violazione | Sanzioni pecuniarie | Pene accessorie | Riferimento normativo | 
|---|---|---|---|
| Omessa o incompleta tenuta del registro – rifiuti non pericolosi | Ammenda 4.000 – 20.000 € | Sospensione patente 1–4 mesi; sospensione Albo 2–6 mesi | Art. 258 TUA – DL 116/2025 legge di conv. | 
| Omessa o incompleta tenuta del registro – rifiuti pericolosi | Ammenda 10.000 – 30.000 € | Sospensione patente 2–8 mesi; sospensione Albo 4–12 mesi | Art. 258 TUA – DL 116/2025 legge di conv. | 
| Falsità documentale nei formulari rifiuti | Reclusione 1 – 3 anni | Confisca mezzo; sospensione patente 1–8 mesi; sospensione Albo 2–12 mesi | Art. 258 TUA | 
Per un produttore di Rifiuti questo significa che anche un errore apparentemente banale può comportare multe, sospensioni e perfino responsabilità penali.
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Chiarimenti sul Decreto: Circolare n. 59513 del 10 settembre 2025
Il 10 settembre 2025 il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare n. 59513, che fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione del DL 116/2025, con particolare attenzione ai rapporti con il Codice della Strada e all’uso della videosorveglianza.
La Circolare ha evidenziato che la nuova formulazione dell’art. 15, comma 1, distingue due fattispecie specifiche:
- la lettera f) non disciplina più il deposito di rifiuti, ma sanziona l’imbrattamento o chi insudicia la strada con materiali non qualificabili come rifiuti, ad esempio vernici o liquidi fuoriusciti dai veicoli per guasti o rotture;
 - la lettera f-bis) regola invece il getto di piccoli rifiuti (mozziconi di sigarette, scontrini, gomme da masticare, fazzoletti) da veicoli in sosta o in movimento. La norma trova applicazione solo al di fuori dei casi già previsti dagli artt. 255, 255-bis e 256 del Codice dell’Ambiente.
 
Quando l’abbandono di rifiuti avviene tramite veicolo, oltre alle pene principali del DL 116/2025, la Circolare conferma l’applicazione della sospensione della patente da 4 a 6 mesi.
Un’ulteriore novità riguarda l’art. 201 del Codice della Strada, modificato con l’introduzione del comma 5-quater. Da settembre 2025 è infatti possibile utilizzare impianti di videosorveglianza installati su tutte le strade, comprese quelle urbane, per accertare il getto di piccoli rifiuti. L’accertamento può avvenire sia in diretta, con acquisizione immediata delle immagini, sia entro le 24 ore successive tramite registrazioni certificate con orario conforme all’UTC. Le immagini devono essere acquisite e conservate nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e secondo le modalità stabilite da apposito decreto.
Modifiche del Senato
Il Senato ha approvato con modifiche il decreto Terra dei Fuochi, passato alla Camera e convertito in legge l’1 ottobre 2025 e in vigore dall’8 ottobre come Legge 147/2025. L’intervento della Commissione Giustizia ha ricalibrato l’assetto sanzionatorio, mantenendo un quadro repressivo severo ma introducendo maggiori garanzie per imprese e operatori.
In materia di abbandono rifiuti sono state introdotte misure aggiuntive, tra cui:
- una nuova sanzione da 1.000 a 3.000 euro per chi deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali, con fermo del veicolo per un mese se la violazione avviene tramite mezzo a motore;
 - per i piccoli rifiuti, come mozziconi di sigarette o scontrini, una sanzione da 80 a 320 euro, che potrà essere accertata anche a posteriori tramite sistemi di videosorveglianza;
 - nei casi più gravi di abbandono di rifiuti non pericolosi che mettano a rischio la salute o avvengano in siti contaminati, conferma della reclusione da 6 mesi a 5 anni per i cittadini e da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi per imprese ed enti, con sospensione della patente da 2 a 6 mesi.
 
Per la gestione rifiuti non a norma è stato previsto un alleggerimento parziale delle pene: le violazioni colpose o formali da parte di imprese regolarmente autorizzate tornano ad essere contravvenzionali nei casi di minore gravità, con ammende da 6.000 a 52.000 euro. Restano invece sanzioni penali più severe per le condotte gravi. Anche per chi gestisce rifiuti non pericolosi senza autorizzazione le pene sono state rimodulate, passando dall’obbligo di detenzione (6 mesi-3 anni) all’alternativa tra arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Per i rifiuti pericolosi rimane la reclusione da 1 a 5 anni, salvo aggravanti.
È stata inoltre eliminata la norma che avrebbe esteso automaticamente ai titolari d’impresa la responsabilità per omessa vigilanza sui delitti riconducibili all’attività aziendale. Resta invece l’aggravante dell’attività di impresa, che comporta l’aumento di un terzo delle pene quando i fatti sono commessi nell’ambito di un’impresa o di un’attività organizzata.
Infine, in ottica di prevenzione dell’abbandono e del traffico illecito, il decreto è stato integrato con una novità per i RAEE: i distributori che effettuano consegne a domicilio di nuove apparecchiature potranno ritirare gratuitamente anche altri rifiuti elettronici domestici, senza obbligo di acquisto di un prodotto equivalente.
Come il Decreto Terra dei Fuochi modifica il D.Lgs. 231/2001 e il codice penale
Il DL 116/2025 (Legge 147/2025) non solo amplia il quadro sanzionatorio già rafforzato sul TUA, ma interviene anche sul codice penale e sul D.Lgs. 231/2001. L’obiettivo, come abbiamo visto, è infatti colpire sia i comportamenti materiali, sia le responsabilità connesse all’organizzazione d’impresa.
Con gli articoli 259-bis e 259-ter entrano nel Testo Unico due nuove previsioni:
- un’aggravante specifica per i reati commessi nell’esercizio di attività d’impresa, con richiamo diretto alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001;
 - la punibilità delle condotte colpose nella gestione illecita dei Rifiuti, che estende l’area delle violazioni perseguibili anche in assenza di dolo.
 
Il decreto chiarisce inoltre che il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività organizzata risponde anche per omessa vigilanza sugli autori materiali dei reati riconducibili all’attività aziendale, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2001.
Il codice penale è stato a sua volta rafforzato: le pene diventano più severe quando la gestione illecita dei Rifiuti comporta pericoli concreti per la salute delle persone o danni alle matrici ambientali ed ecosistemi.
L’effetto complessivo è che la responsabilità non riguarda più solo i singoli, ma investe direttamente le imprese come soggetti giuridici, trasformando la conformità normativa in una condizione essenziale per la continuità operativa.
Nuove Pene e sanzioni Rifiuti
Il quadro sanzionatorio che emerge dal DL 116/2025 ora Legge 147/2025 è quindi più severo non solo per l’inasprimento delle pene principali, ma anche per le conseguenze accessorie che possono bloccare concretamente l’attività di un’impresa, dalla sospensione dall’Albo alla confisca dei mezzi.
Dopo aver visto come il Decreto Rifiuti del 2025 interviene su trasporto, abbandono, discariche e responsabilità d’impresa, è utile avere uno sguardo complessivo sulle attuali pene e sanzioni relative alla gestione dei Rifiuti:
| Fattispecie | Sanzione principale | Pene accessorie / Note imprese | Rif. normativo | 
|---|---|---|---|
| Abbandono di rifiuti non pericolosi | Ammenda 1.500 – 18.000 € | Sospensione patente 4–6 mesi se con veicolo; competenza del Sindaco con supporto videosorveglianza | Art. 255, co. 1 e 1-bis TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 6 | 
| Abbandono con pericolo per salute/ambiente | Reclusione 6 mesi – 5 anni | Per imprese/responsabili enti: 9 mesi – 5 anni e 6 mesi; sospensione patente 2–6 mesi | Art. 255-bis TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 7 | 
| Abbandono di rifiuti pericolosi | Reclusione 1 – 5 anni | Per imprese: 1 – 5 anni e 6 mesi | Art. 255-ter, co. 1 TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 8 | 
| Abbandono di rifiuti pericolosi con aggravanti | Reclusione 1 anno e 6 mesi – 6 anni | Per imprese: 2 – 6 anni e 6 mesi | Art. 255-ter, co. 2 TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 8 | 
| Abbandono di piccoli rifiuti (mozziconi, scontrini ecc.) | Sanzione amm. 80 – 320 € | Contestabile anche con videosorveglianza; applicabile solo fuori dai casi artt. 255–256 TUA | Art. 15, co. 1 lett. f-bis CdS – DL 116/2025 art. 1, co. 5 | 
| Gestione non autorizzata – rifiuti non pericolosi | Arresto 3 mesi – 1 anno o ammenda 2.600 – 26.000 € | Sospensione patente 3–9 mesi; confisca mezzo; aggravante in siti contaminati | Art. 256, co. 1 lett. a) e co. 4 TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 9 | 
| Gestione non autorizzata – rifiuti pericolosi | Reclusione 1 – 5 anni | Sospensione patente 3–9 mesi; confisca mezzo; aggravante in siti contaminati | Art. 256, co. 1 lett. b) e co. 4 TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 9 | 
| Abbandono rifiuti urbani accanto ai contenitori | Ammenda 1.000 – 3.000 € | Fermo veicolo 1 mese se commesso con mezzo a motore | Art. 255, co. 1-ter TUA – introdotto dal Senato | 
| Discarica non autorizzata | Reclusione 1 – 5 anni (non pericolosi) / fino a 6 anni e 6 mesi (pericolosi o siti contaminati) | Con danni gravi a salute/ambiente: fino a 7 anni; confisca area; obbligo bonifica a carico del responsabile | Art. 256, co. 3 e 3-bis TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 11 | 
| Combustione illecita di rifiuti | Reclusione 3 – 6 anni (non pericolosi); 3 anni e 6 mesi – 7 anni (pericolosi) | Aumento pena fino alla metà in caso di incendio; aggravante in siti contaminati | Art. 256-bis TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 12 | 
| Spedizione illegale di rifiuti | Reclusione 1 – 5 anni | Pena aumentata per rifiuti pericolosi; aggravante se commesso da impresa (+1/3) | Art. 259 e 259-bis TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 13–14 | 
| Aggravante per attività d’impresa | Aumento di 1/3 delle pene | Aumento di 1/3 delle pene se il fatto è commesso nell’esercizio di impresa/attività organizzata; possibile responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 | Nuovo art. 259-bis TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 14 | 
| Falsità documentale nei formulari rifiuti | Reclusione 1 – 3 anni | Confisca mezzo; sospensione patente 1–8 mesi; sospensione Albo Gestori 2–12 mesi | Art. 258, co. 4 TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 15 | 
| Autotrasporto senza iscrizione all’Albo Gestori | Sanzioni previste + sospensione Albo 15 giorni – 2 mesi | Recidiva: cancellazione con divieto di reiscrizione per 2 anni | Art. 212, co. 19-ter TUA – DL 116/2025 art. 1, co. 16 | 
Impatto per le imprese
La nuova legge sui rifiuti non colpisce solo i criminali ambientali, ma anche le aziende regolari che commettono violazioni formali. I rischi concreti:
- Carcere per amministratori e delegati ambientali;
 - Confisca dei mezzi e sospensione delle attività;
 - Chiusura aziendale in caso di interdizione.
 
Come gestire i Rifiuti aziendali dopo il DL 116/25
Con l’inasprimento delle sanzioni sui Rifiuti, ogni produttore iniziale deve avere sotto controllo ogni fase della gestione dei Rifiuti aziendali. Non si tratta più soltanto di un adempimento burocratico: con il DL 116/2025 entrato in vigore come Legge 147/2025, molte violazioni diventano delitti, perseguibili con indagini invasive e pene severe.
Per affrontare le nuove regole senza rischi, uno strumento fondamentale è un software per la gestione Rifiuti: con le funzionalità di Rifiutoo la tua azienda è pronta a rispettare le norme e semplificare ogni adempimento.
Ricapitoliamo cosa puoi fare subito per ridurre il rischio di sanzioni:
- verifica la tua gestione Rifiuti in azienda: classificazione, deposito temporaneo, Formulari, tracciabilità;
 - in particolare, verifica il tuo deposito temporaneo Rifiuti per evitare che sia qualificato come deposito incontrollato;
 - controlla autorizzazioni di impianti e trasportatori;
 - controlla se sei un’azienda obbligata all’iscrizione al RENTRI;
 - presta massima attenzione alla compilazione di Formulari e Registri, ora gli errori costano caro;
 - aggiorna i modelli 231;
 - implementa audit interni e controlli periodici.
 
Domande Frequenti sulle nuove sanzioni rifiuti
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Il mancato rispetto delle condizioni autorizzative è sanzionato più severamente della gestione rifiuti non pericolosi senza autorizzazione?
Sì. Con il nuovo regime sanzionatorio, nel caso di rifiuti non pericolosi la gestione non conforme prevede arresto o ammenda, mentre la violazione senza autorizzazione è ora punita più fortemente con la reclusione fino a 3 anni e ammende più elevate nei casi gravi.
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Il decreto riguarda solo gli impianti o anche il produttore di rifiuti?
Le novità coinvolgono anche i Produttori rifiuti, soprattutto per quanto riguarda il deposito temporaneo. Se gestito in modo irregolare o fuori dai limiti temporali e quantitativi, può ora rientrare tra le fattispecie penali, non più solo amministrative. In sintesi, ciò che prima era un’irregolarità ora può configurare un reato vero e proprio: per questo è essenziale gestire i depositi in modo documentato, tracciato e conforme.
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Come si applica la sospensione della patente o dell’iscrizione all’ANGA nei casi di irregolarità sul Registro di Carico e Scarico?
La sospensione si applica solo se l’azienda o il soggetto è titolare dell’autorizzazione o iscritto all’Albo. Se l’attività non è autorizzata, non può essere sospesa la patente o l’iscrizione, ma le sanzioni ricadono comunque sul legale rappresentante o sul soggetto responsabile dell’impresa.
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Quando è prevista la sospensione della patente per le violazioni amministrative sul registro di carico e scarico?
La sospensione della patente non riguarda solo il trasporto. Anche le irregolarità nella tenuta del registro possono comportare, in base alle nuove sanzioni, la sospensione della patente da 1 a 4 mesi per i rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per i rifiuti pericolosi, insieme alla sospensione dall’Albo Gestori.
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La sospensione della patente si applica anche a chi non effettua attività di trasporto?
Sì. La sospensione della patente e quella dell’iscrizione all’Albo sono due sanzioni distinte ma parallele: possono essere applicate entrambe, anche se l’azienda non effettua direttamente il trasporto.
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Un’azienda con Modello Organizzativo 231 deve aggiornarlo alla luce del Decreto Terra dei Fuochi?
Sì. Il decreto ha introdotto nuovi reati ambientali e aggravanti connesse all’attività d’impresa. Chi possiede un modello 231 dovrà aggiornarlo per includere le nuove fattispecie e procedure di controllo introdotte dal Decreto “Terra dei Fuochi”.
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Il deposito di rifiuti non pericolosi in carrelli all’interno dell’azienda può essere considerato abbandono di rifiuti?
Dipende dalle condizioni del deposito. Se i rifiuti restano entro i limiti temporali e quantitativi previsti e sono conservati in un’area idonea, con pavimentazione impermeabile e presidi di sicurezza, non si tratta di abbandono. Se invece il materiale entra in contatto con il suolo o manca un’idonea organizzazione, il deposito può essere contestato come deposito incontrollato. Non è sufficiente, insomma, suddividerli e organizzarli per CER, se le condizioni dell’ambiente non sono idonee.
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Cosa cambia per la compilazione errata o omessa dei FIR e per i produttori di rifiuti con deposito temporaneo?
Il Decreto Terra dei Fuochi ha inasprito le sanzioni per la compilazione errata o omessa del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). La falsità o l’irregolarità nei formulari è oggi punita con la reclusione da 1 a 3 anni, la confisca dei mezzi utilizzati e la sospensione della patente (da 1 a 8 mesi) e dall’Albo Gestori Ambientali (fino a 12 mesi).
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Chi è responsabile del controllo ambientale: il datore di lavoro o il legale rappresentante?
Nel contesto ambientale, il datore di lavoro coincide con il legale rappresentante dell’azienda, salvo diversa delega formale. Se esiste un CDA, la responsabilità grava sull’amministratore delegato. Il Responsabile Tecnico Rifiuti mantiene un ruolo di vigilanza, ma la responsabilità primaria resta in capo al vertice aziendale.
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Qual è la responsabilità del responsabile dei servizi ambientali nominato da un HSE Manager?
Il responsabile dei servizi ambientali deve garantire la conformità normativa, gestire i rischi legati ai rifiuti e la sicurezza sul lavoro, redigere la documentazione necessaria, coordinare le attività di monitoraggio, gestire le relazioni con gli enti e implementare le strategie aziendali in materia di HSE. La delega da parte dell’HSE deve essere formalizzata per iscritto e attribuire poteri e autonomia di spesa al delegato.
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Se un trasportatore incaricato subappalta il servizio a un altro con autorizzazione sospesa, l’impianto ricevente è responsabile?
Se l’impianto non ha elementi che possano far sospettare l’irregolarità, non è imputabile colpa. Se esistono segnali o documenti che indicano una possibile anomalia, il gestore ha però il dovere di approfondire: la diligenza nella verifica delle autorizzazioni è ora un requisito essenziale.
 
Fonti:
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DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116
di Gazzetta Ufficiale , consultato il 01/08/2025Note:Decreto convertito in legge in data 1 ottobre 2025
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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
di Gazzetta Ufficiale , consultato il 01/08/2025Note:Il decreto 152/2006 è noto anche come Testo Unico Ambientale (TUA).
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DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231
di Gazzetta Ufficiale , consultato il 01/08/2025 - 
                    
Circolare n. 59513 del 10 settembre 2025
di Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza , consultato il 01/09/2025 - 
                    
Modificazioni del Senato al 116/2025
di Senato della Repubblica , consultato il 01/09/2025Note:Decreto convertito in legge in data 1 ottobre 2025
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LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147
di Gazzetta Ufficiale , consultato il 10/10/2025 
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SUL RENTRI IL REGISTRO DI CARICO/SCARICO SARA’ SOLO 1, A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA DEL RIFIUTO (NE HO DIVERSI, SIA COME CODICE EER CHE PERICOLOSITA’).
SIN D’ORA PER OGNI RIFIUTO HO USATO UN REGISTRO DI CARICO/SCARICO..
Buon pomeriggio Cristina,
la ringraziamo per il suo commento. Non comprendiamo la richiesta, se desidera può rispondere a questo commento se vuole evidenziare qualche punto particolare del nuovo DL 116/2025.
Saluti
PER LO SMALTIMENTO DI 33 MC DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE SONO STATI FATTI 10 VIAGGI IN VARI GIORNI. pER OGNI VIAGIO BISOGNA COMPILARE IL FORMULARIO O BASTA UNO SOLO ALL’ATTO DELL’ULTIMO SCARICO? grazie
Buongiorno Camillo,
Per ogni trasporto di rifiuti deve essere emesso un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) distinto.
Non è possibile compilare un solo formulario cumulativo all’ultimo viaggio, anche se si tratta dello stesso cantiere, dello stesso produttore e della stessa tipologia di rifiuto.
Ogni viaggio rappresenta infatti un’operazione di trasporto autonoma, con un proprio momento di presa in carico e consegna dei rifiuti.
Il formulario serve proprio a tracciare ogni singolo movimento del rifiuto dal luogo di produzione all’impianto di destino, garantendo la tracciabilità e la corretta gestione ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
Buon lavoro