Sanzioni Rifiuti inasprite dal DL 116/2025
Il Decreto Legge 116 dell’8 agosto 2025 introduce pene più severe e sanzioni accessorie per i reati legati alla gestione illecita dei Rifiuti, con importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006 (TUA), al D.Lgs. 231/01 e al Codice Penale.

Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 introduce modifiche rilevanti al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), al Codice Penale e al D.Lgs. 231/2001, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto ai reati in materia di Rifiuti. Come previsto dall’iter, il provvedimento attende la conversione in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione.
Punti fondamentali del decreto sono l’introduzione di nuove sanzioni sui Rifiuti e l’estensione della responsabilità penale ai titolari d’impresa e ai responsabili delle attività organizzate, chiamati a rispondere anche per omessa vigilanza sui comportamenti illeciti connessi all’attività stessa.
Il DL 116/2025 introduce, in breve, pene più severe, nuove fattispecie di reato e responsabilità estese che delineano un contesto in cui la conformità normativa diventa un requisito imprescindibile per la gestione dei Rifiuti.
Per i Produttori di Rifiuti ciò significa organizzare con rigore il deposito temporaneo, verificare regolarmente le autorizzazioni di impianti e trasportatori, compilare correttamente Registri e Formulari e utilizzare strumenti digitali conformi a RENTRI per assicurare la tracciabilità completa.
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Come il DL 116/2025 modifica il TUA
Le nuove disposizioni sono emanate principalmente dall’articolo 1 del DL 116/2025, che modifica in profondità il Testo Unico Ambientale (TUA): da un lato irrigidisce l’apparato sanzionatorio, dall’altro estende e specifica le responsabilità di chi opera nella filiera dei Rifiuti.
Il nuovo impianto normativo prevede:
- un inasprimento delle pene per abbandono e deposito incontrollato di Rifiuti, con distinzioni più nette tra Rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l’aggravamento delle sanzioni per il trasporto illecito di Rifiuti, soprattutto se effettuato senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
- la revisione delle pene per il reato di discarica abusiva e per le spedizioni illegali di Rifiuti;
- l’introduzione di nuove fattispecie penali legate alle attività d’impresa, con richiamo diretto alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.
Attività illecite commesse nel trasporto Rifiuti
Il DL 116/2025 interviene con forza sul tema del trasporto dei Rifiuti, introducendo nuove sanzioni e strumenti accessori a forte impatto deterrente. Il nuovo quadro normativo rende, infatti, più stringenti gli obblighi per i trasportatori, rafforzando la tracciabilità della filiera e colpendo con sanzioni severe chi opera senza le necessarie autorizzazioni.
Chi commette reati utilizzando veicoli a motore rischia:
- la sospensione della patente di guida fino a 9 mesi;
- la confisca del mezzo impiegato per l’illecito, in caso di condanna;
- l’accertamento delle violazioni tramite sistemi di videosorveglianza comunali, anche senza contestazione immediata.
Particolare attenzione è rivolta alle imprese che svolgono autotrasporto di Rifiuti per conto terzi senza essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in violazione del Titolo VI, Parte Quarta del TUA. In questi casi sono previste:
- la sospensione dall’Albo da 15 giorni a 2 mesi;
- in caso di reiterazione o recidiva, la cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per due anni;
- la sospensione della patente da uno a quattro mesi.
Abbandono e deposito incontrollato di Rifiuti
Pene più severe anche per chi abbandona Rifiuti o li deposita in modo incontrollato. La novità principale introdotta dal Decreto Rifiuti del 2025 è la distinzione tra Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi, con sanzioni graduate in base alla gravità del comportamento:
- l’abbandono di Rifiuti non pericolosi può costare multe fino a 18.000 euro. Se a commettere l’illecito è un’impresa, il titolare rischia anche l’arresto da 6 mesi a 2 anni;
- se l’abbandono mette a rischio la salute o avviene in aree contaminate, la pena sale fino a da 6 mesi fino a 5 anni di reclusione (5 anni e 6 mesi per i titolari di impresa);
- per i Rifiuti pericolosi le conseguenze sono più pesanti: la pena va da 1 a 5 anni di carcere, che può arrivare a 6 anni e 6 mesi nei casi più gravi.
In questo senso, il decreto ha rafforzato l’art. 192 del TUA:
- chi abbandona Rifiuti non pericolosi o li scarica nelle acque rischia la reclusione fino a 5 anni e mezzo;
- nei casi minori può scattare una multa da 3.000 a 27.000 euro o l’arresto fino a 2 anni;
- per i Rifiuti pericolosi si applicano pene da 2 a oltre 6 anni di reclusione.
Nella pratica della gestione dei Rifiuti, questo significa che anche un “semplice” deposito temporaneo gestito male può trasformarsi in un reato penale. Per i produttori di Rifiuti diventa indispensabile tracciare i flussi e i depositi temporanei correttamente, e verificare la natura dei materiali per non incorrere in sanzioni che possono arrivare al carcere.
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Discariche abusive e spedizioni illegali di Rifiuti
La normativa mira a colpire chi gestisce discariche abusive sia chi effettua spedizioni illegali, rafforzando il controllo sull’intera filiera e ponendo particolare attenzione alle condotte delle imprese. Il DL 116/2025 ha reso, infatti, più severe le pene previste dall’art. 256 del TUA, che disciplina la gestione non autorizzata dei Rifiuti.
Anche in questo caso, la prima novità è una distinzione più precisa tra le tipologie di Rifiuti. Per i Rifiuti non pericolosi la sanzione va dalla reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se si tratta invece di Rifiuti pericolosi, la pena aumenta e arriva a 1–5 anni di reclusione.
La realizzazione o gestione di discariche abusive comporta conseguenze ancora più gravi:
- 1–5 anni di reclusione nei casi ordinari;
- fino a 5 anni e 6 mesi se coinvolgono Rifiuti pericolosi;
- fino a 7 anni se la condotta provoca rischi per la vita o danni ambientali rilevanti.
Il decreto chiarisce inoltre che anche la violazione delle regole sul deposito temporaneo, come detto sopra, rientra tra i comportamenti sanzionabili, colpendo le imprese che lo utilizzano impropriamente come sistema di smaltimento mascherato.
Infine, per le spedizioni transfrontaliere illegali di Rifiuti (art. 259 TUA) è prevista la reclusione da 1 a 5 anni, con pene più pesanti se si tratta di Rifiuti pericolosi.
Combustione illecita di Rifiuti
Il DL 116/2025 rafforza anche le sanzioni per la combustione illecita di Rifiuti, già prevista dall’art. 256-bis del TUA.
La pena può arrivare fino a 6 anni di reclusione se l’illecito riguarda Rifiuti non pericolosi. Per i Rifiuti pericolosi la reclusione sale fino a 7 anni. Nei casi in cui dalla combustione derivi un incendio, le pene vengono ulteriormente aumentate fino alla metà.
Il decreto introduce aggravanti specifiche per i casi in cui la combustione avvenga in aree contaminate o generi rischi concreti per la salute pubblica, segnalando la volontà del legislatore di colpire duramente pratiche ancora diffuse che compromettono gravemente l’ambiente e la sicurezza dei cittadini.
Non a caso, queste disposizioni rispondono anche alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, che ha condannato l’Italia per non aver tutelato adeguatamente i cittadini della cosiddetta Terra dei Fuochi, esposti per anni ai roghi tossici e all’inquinamento derivante dallo smaltimento illegale.
Tracciabilità dei Rifiuti
Tra le disposizioni toccate dal DL 116/2025 rientra anche l’art. 258 del Testo Unico Ambientale, dedicato alla tenuta dei Registri e dei Formulari. Qui il legislatore ha scelto la linea dura:
- sanzioni più elevate per errori o omissioni nei Registri di Carico e Scarico e nei Formulari di identificazione;
- sospensione dall’Albo Gestori Ambientali per le imprese non conformi;
- qualificazione come reato penale per la mancata o irregolare compilazione dei Formulari legati ai Rifiuti pericolosi.
A queste modifiche si affiancano le sanzioni RENTRI specifiche, che colpiscono chi ritarda o omette la trasmissione digitale dei dati.
Per un produttore di Rifiuti questo significa che anche un errore apparentemente banale può comportare multe, sospensioni e perfino responsabilità penali.
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Come il DL 116/2025 modifica il D.Lgs. 231/2001 e il codice penale
Il DL 116/2025 non solo amplia il quadro sanzionatorio già rafforzato sul TUA, ma interviene anche sul codice penale e sul D.Lgs. 231/2001. L’obiettivo, come abbiamo visto, è infatti colpire sia i comportamenti materiali, sia le responsabilità connesse all’organizzazione d’impresa.
Con gli articoli 259-bis e 259-ter entrano nel Testo Unico due nuove previsioni:
- un’aggravante specifica per i reati commessi nell’esercizio di attività d’impresa, con richiamo diretto alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- la punibilità delle condotte colpose nella gestione illecita dei Rifiuti, che estende l’area delle violazioni perseguibili anche in assenza di dolo.
Il decreto chiarisce inoltre che il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività organizzata risponde anche per omessa vigilanza sugli autori materiali dei reati riconducibili all’attività aziendale, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2001.
Il codice penale è stato a sua volta rafforzato: le pene diventano più severe quando la gestione illecita dei Rifiuti comporta pericoli concreti per la salute delle persone o danni alle matrici ambientali ed ecosistemi.
L’effetto complessivo è che la responsabilità non riguarda più solo i singoli, ma investe direttamente le imprese come soggetti giuridici, trasformando la conformità normativa in una condizione essenziale per la continuità operativa.
Pene e sanzioni Rifiuti DL 116/2025
Il quadro sanzionatorio che emerge dal DL 116/2025 è quindi più severo non solo per l’inasprimento delle pene principali, ma anche per le conseguenze accessorie che possono bloccare concretamente l’attività di un’impresa, dalla sospensione dall’Albo alla confisca dei mezzi.
Dopo aver visto come il decreto Rifiuti del 2025 interviene su trasporto, abbandono, discariche e responsabilità d’impresa, è utile avere uno sguardo complessivo sulle attuali pene e sanzioni relative alla gestione dei Rifiuti:
Fattispecie | Sanzione principale | Pene accessorie / Note per imprese |
---|---|---|
Abbandono di Rifiuti non pericolosi (art. 255) | Ammenda da 1.500 a 18.000 € | Sospensione patente da 1 a 4 mesi se con veicolo; competenza sanzionatoria del Sindaco con supporto di videosorveglianza |
Abbandono di Rifiuti non pericolosi con pericolo per salute/ambiente (art. 255-bis) | Reclusione da 6 mesi a 5 anni | Per titolari di imprese/responsabili enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi; sospensione patente da 2 a 6 mesi |
Abbandono di Rifiuti pericolosi (art. 255-ter) | Reclusione da 1 a 5 anni | Aggravata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di pericolo grave o siti contaminati; per titolari/responsabili: da 1 a 5 anni e 6 mesi |
Gestione non autorizzata di Rifiuti (art. 256) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni (non pericolosi) / da 1 a 5 anni (pericolosi) | Sospensione patente da 3 a 9 mesi; confisca del mezzo utilizzato; pena aumentata se in siti contaminati |
Discarica non autorizzata (art. 256, commi 3 e 3-bis) | Reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) / fino a 7 anni (pericolosi o siti contaminati) | Confisca dell’area; obblighi di bonifica a carico del responsabile |
Combustione illecita di Rifiuti (art. 256-bis) | Reclusione da 3 a 6 anni (non pericolosi); da 3 anni e 6 mesi a 7 anni (pericolosi) | Aumento pena fino alla metà in caso di incendio; aggravante se commesso in siti contaminati |
Spedizione illegale di Rifiuti (art. 259) | Reclusione da 1 a 5 anni | Aumento pena per Rifiuti pericolosi; aggravante se commesso da impresa (aumento di 1/3) – art. 259-bis |
Aggravante per attività di impresa (art. 259-bis) | Aumento di 1/3 delle pene per reati ambientali commessi nell’esercizio d’impresa | Responsabilità per omessa vigilanza; applicazione responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 con sanzioni pecuniarie e interdittive |
Falsità documentale nei Formulari Rifiuti (art. 258) | Reclusione da 1 a 3 anni | Confisca del mezzo; sospensione patente da 1 a 8 mesi; sospensione Albo gestori ambientali da 2 a 12 mesi |
Autotrasporto senza iscrizione all’Albo gestori (art. 212, co. 19-ter) | Sanzioni previste per la violazione + sospensione dall’Albo autotrasportatori da 15 giorni a 2 mesi | In caso di recidiva: cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni |
Come gestire i Rifiuti aziendali dopo il DL 116/25
Con l’inasprimento delle sanzioni sui Rifiuti, ogni produttore iniziale deve avere sotto controllo ogni fase della gestione dei Rifiuti aziendali. Non si tratta più soltanto di un adempimento burocratico: con il DL 116/2025 molte violazioni diventano delitti, perseguibili con indagini invasive e pene severe.
Per affrontare le nuove regole senza rischi, uno strumento fondamentale è un software per la gestione Rifiuti: con le funzionalità di Rifiutoo la tua azienda è pronta a rispettare le norme e semplificare ogni adempimento.
Ricapitoliamo cosa puoi fare subito per ridurre il rischio di sanzioni:
- verifica la tua gestione Rifiuti in azienda: classificazione, deposito temporaneo, Formulari, tracciabilità;
- in particolare, verifica il tuo deposito temporaneo Rifiuti per evitare che sia qualificato come deposito incontrollato;
- controlla autorizzazioni di impianti e trasportatori;
- controlla se sei un’azienda obbligata all’iscrizione al RENTRI;
- presta massima attenzione alla compilazione di Formulari e Registri, ora gli errori costano caro.
Fonti:
-
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116
di Gazzetta Ufficiale , consultato il 09/08/2025Note:Il decreto attende la conversione in legge entro 60 giorni.
-
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
di Gazzetta Ufficiale , consultato il 09/08/2025Note:Il decreto 152/2006 è noto anche come Testo Unico Ambientale (TUA).
-
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231
di Gazzetta Ufficiale , consultato il 09/08/2025
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