L’xFIR non funziona: ecco cosa fare

L’obbligo del FIR Digitale prevede specifiche misure di sicurezza: il MASE conferma l’uso del Formulario cartaceo vidimato in caso di malfunzionamento non imputabile all’operatore, con stampa, firma autografa e comunicazione via PEC, senza trasmissione dei dati al RENTRI

Ultimo aggiornamento il

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto a chiarire le modalità operative per la gestione del Formulario di Identificazione del rifiuto in formato digitale nei casi di indisponibilità dei servizi RENTRI, della connettività Internet o dei sistemi di autenticazione digitale per cause non imputabili all’operatore.

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, pubblicato il 6 febbraio 2026, sono state definite le misure di emergenza e di mitigazione applicabili, stabilendo che le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto possono essere attivate solo a seguito della comunicazione ufficiale di un evento di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, pubblicata nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI dalla Direzione generale ECB.

Gestione del FIR Digitale in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI

L’intervento del MASE si colloca nel passaggio operativo che, dal 13 febbraio 2026, segna l’adozione obbligatoria del FIR in formato digitale per i soggetti iscritti al RENTRI. In questa fase il rischio è legato alla possibilità che malfunzionamenti tecnici, indisponibilità dei servizi o problemi di connettività possano interrompere la continuità della tracciabilità dei rifiuti.

Se il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 il MASE aveva dato indicazioni su cosa fare nel caso di malfunzionamenti RENTRI – per quando RENTRI non funziona – il DD n.25 del 05/02/2026 definisce un quadro di misure di sicurezza finalizzate a garantire la prosecuzione delle movimentazioni anche in condizioni di indisponibilità temporanea dei servizi digitali relativi a xFIR.

I disservizi per cui i Soggetti obbligati a RENTRI dovranno applicare le procedure previste in mancanza di disponibilità dei servizi per la gestione del FIR Digitale (xFIR) sono:

  • impossibilità di vidimare xFIR,
  • impossibilità di emettere xFIR,
  • impossibilità di integrare xFIR nel corso del trasporto,
  • impossibilità di integrare xFIRin fase di accettazione da parte del Destinatario.

In breve, gli operatori possono adottare misure preventive, come la vidimazione digitale e l’emissione anticipata di un numero di FIR Digitali già vidimati, in quantità proporzionale al proprio fabbisogno operativo. Questa possibilità consente di fronteggiare eventuali criticità legate all’impossibilità di procedere alla vidimazione nel momento dell’utilizzo.

In caso di non sia possibile connettersi a Internet al momento della partenza, il Formulario può essere emesso e compilato direttamente in formato cartaceo. La connessione potrebbe mancare anche quando il Trasportatore deve compilare l’integrazione dell’xFIR durante il trasporto, in questo caso l’indicazione è di portare preventivamente con sé, sempre e comunque, una stampa del Formulario.

Il documento cartaceo segue le regole previste dal regolamento RENTRI e deve essere sottoscritto dal Trasportatore con data e firma autografa. L’adozione della procedura di emergenza va indicata nel campo annotazioni del Formulario e, una volta ripristinata la connettività, l’operatore è tenuto a trasmettere entro il primo giorno lavorativo una comunicazione via PEC di indisponibilità temporanea, utilizzando il modello allegato al decreto. I Formulari gestiti con queste modalità, infine, non devono essere trasmessi al RENTRI.

Nel caso in cui, durante le fasi operative, non sia possibile integrare l’xFIR al momento dell’accettazione da parte del Destinatario, l’integrazione dei dati di competenza può essere effettuata direttamente sulla stampa del FIR Digitale, che viene sottoscritta con firma autografa. Il Formulario prosegue poi il proprio ciclo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con restituzione della copia completa da parte del Trasportatore e, anche qui, senza obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI. In questi casi, il Destinatario è tenuto a comunicare al Produttore o Detentore l’avvenuto cambio di formato, assicurando così la continuità della tracciabilità anche in presenza di limitazioni operative temporanee.

È fondamentale ricordare che in questo contesto, il Formulario cartaceo vidimato costituisce una procedura di emergenza e non una deroga agli obblighi previsti dalla normativa RENTRI vigente.

Guida Completa all’xFIR

Più di 30 pagine dove approfondire il formulario digitale
SCARICA ADESSO

Gli utenti hanno commentato:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *