L’xFIR non funziona: ecco cosa fare

L’obbligo del FIR Digitale prevede specifiche misure di sicurezza: il MASE conferma l’uso del Formulario cartaceo vidimato in caso di malfunzionamento non imputabile all’operatore, con stampa, firma autografa e comunicazione via PEC, senza trasmissione dei dati al RENTRI

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto a chiarire le modalità operative per la gestione del Formulario di Identificazione del rifiuto in formato digitale nei casi di indisponibilità dei servizi RENTRI, della connettività Internet o dei sistemi di autenticazione digitale per cause non imputabili all’operatore.

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, pubblicato il 6 febbraio 2026, sono state definite le misure di emergenza e di mitigazione applicabili, stabilendo che le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto possono essere attivate solo a seguito della comunicazione ufficiale di un evento di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, pubblicata nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI dalla Direzione generale ECB.

Gestione del FIR Digitale in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI

L’intervento del MASE si colloca nel passaggio operativo che, dal 13 febbraio 2026, segna l’adozione obbligatoria del FIR in formato digitale per i soggetti iscritti al RENTRI. In questa fase il rischio è legato alla possibilità che malfunzionamenti tecnici, indisponibilità dei servizi o problemi di connettività possano interrompere la continuità della tracciabilità dei rifiuti.

Se il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 il MASE aveva dato indicazioni su cosa fare nel caso di malfunzionamenti RENTRI – per quando RENTRI non funziona – il DD n.25 del 05/02/2026 definisce un quadro di misure di sicurezza finalizzate a garantire la prosecuzione delle movimentazioni anche in condizioni di indisponibilità temporanea dei servizi digitali relativi a xFIR.

I disservizi per cui i Soggetti obbligati a RENTRI dovranno applicare le procedure previste in mancanza di disponibilità dei servizi per la gestione del FIR Digitale (xFIR) sono:

  • impossibilità di vidimare xFIR,
  • impossibilità di emettere xFIR,
  • impossibilità di integrare xFIR nel corso del trasporto,
  • impossibilità di integrare xFIRin fase di accettazione da parte del Destinatario.

In breve, gli operatori possono adottare misure preventive, come la vidimazione digitale e l’emissione anticipata di un numero di FIR Digitali già vidimati, in quantità proporzionale al proprio fabbisogno operativo. Questa possibilità consente di fronteggiare eventuali criticità legate all’impossibilità di procedere alla vidimazione nel momento dell’utilizzo.

In caso di non sia possibile connettersi a Internet al momento della partenza, il Formulario può essere emesso e compilato direttamente in formato cartaceo. La connessione potrebbe mancare anche quando il Trasportatore deve compilare l’integrazione dell’xFIR durante il trasporto, in questo caso l’indicazione è di portare preventivamente con sé, sempre e comunque, una stampa del Formulario.

Il documento cartaceo segue le regole previste dal regolamento RENTRI e deve essere sottoscritto dal Trasportatore con data e firma autografa. L’adozione della procedura di emergenza va indicata nel campo annotazioni del Formulario e, una volta ripristinata la connettività, l’operatore è tenuto a trasmettere entro il primo giorno lavorativo una comunicazione via PEC di indisponibilità temporanea, utilizzando il modello allegato al decreto. I Formulari gestiti con queste modalità, infine, non devono essere trasmessi al RENTRI.

Nel caso in cui, durante le fasi operative, non sia possibile integrare l’xFIR al momento dell’accettazione da parte del Destinatario, l’integrazione dei dati di competenza può essere effettuata direttamente sulla stampa del FIR Digitale, che viene sottoscritta con firma autografa. Il Formulario prosegue poi il proprio ciclo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con restituzione della copia completa da parte del Trasportatore e, anche qui, senza obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI. In questi casi, il Destinatario è tenuto a comunicare al Produttore o Detentore l’avvenuto cambio di formato, assicurando così la continuità della tracciabilità anche in presenza di limitazioni operative temporanee.

È fondamentale ricordare che in questo contesto, il Formulario cartaceo vidimato costituisce una procedura di emergenza e non una deroga agli obblighi previsti dalla normativa RENTRI vigente.

A seconda del tipo di emergenza che si verifica, si configurano scenari differenti, ciascuno dei quali richiede l’applicazione di specifiche modalità di gestione del FIR Digitale, vediamo quindi come si articolano le diverse situazioni operative.

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Vidimazione Formulario anticipata

Tra gli scenari che l’indisponibilità di RENTRI può causare vi è la mancata disponibilità dei servizi RENTRI dedicati alla vidimazione e gestione del FIR Cartaceo tramite il portale ufficiale.

Se i servizi RENTRI non permettono di vidimare digitalmente, compilare o emettere il FIR cartaceo tramite l’applicazione web, Produttori, Detentori e Trasportatori non possono generare nuovi Formulari. Per evitare interruzioni nelle attività di trasporto e tracciabilità, il MASE prevede la possibilità di vidimare digitalmente ed emettere anticipatamente un numero di FIR Cartacei bianchi proporzionale al fabbisogno dell’azienda, da compilare manualmente finché non funziona la vidimazione RENTRI.

Il Produttore deve, dunque, agire di prevenzione prima dell’emergenza e avere sempre a disposizione una scorta di Formulari cartacei pre-vidimati (anche in bianco) in quanto non sono previste procedure di emergenza per impossibilità di Vidimazione dei Formulari.

Emissione del Formulario in caso di Indisponibilità del RENTRI

Se al momento della partenza del rifiuto il sistema RENTRI è irraggiungibile, quindi è impossibile emettere xFIR, l’emissione del Formulario deve avvenire tramite compilazione manuale utilizzando uno dei Formulari cartacei pre-stampati e pre-vidimati. Il modulo deve riportare il codice univoco generato dal RENTRI in fase di vidimazione anticipata e tutti i campi obbligatori devono essere compilati a penna, includendo i dati del Produttore, del Trasportatore, del Destinatario, la tipologia di rifiuto (codice EER) e la quantità stimata.

Il Formulario così emesso deve essere sottoscritto con firma autografa dal Produttore e dal Trasportatore al momento della presa in carico. Il Trasportatore è tenuto a circolare con le copie cartacee necessarie per accompagnare il carico fino alla destinazione.

Al momento del conferimento, il Destinatario provvede ad annotare l’esito del conferimento sul FIR cartaceo. La copia completa deve essere restituita dal Trasportatore al Produttore entro 90 giorni. Nei casi di rifiuti pericolosi, i dati contenuti nel FIR gestito in modalità cartacea non devono essere trasmessi al RENTRI e il Produttore non è tenuto a inviare la notifica di ricezione dell’esito del conferimento al sistema.

Emissione del Formulario in caso di mancanza di rete internet

Anche nel caso in cui non sia possibile vidimare, compilare, emettere o firmare il FIR in formato digitale a causa della mancanza di connettività Internet, l’emissione avviene tramite compilazione manuale a penna dei campi obbligatori di uno dei Formulari Cartacei con il codice univoco generato dal RENTRI stampati e vidimati anticipatamente. Specifichiamo che l’assenza di connessione che giustifica questa procedura emergenziale deve essere dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non riconducibili a scarsa manutenzione o negligenza.

In questo scenario specifico, è necessario riportare nel campo annotazioni del FIR Cartaceo la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026“. È inoltre obbligatorio compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all’Allegato 2 e trasmetterla, via PEC, all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità di rete.

Puoi scaricare direttamente da qui il modulo di Dichiarazione di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale che abbiamo estratto dall’Appendice all’Allegato 2 del Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026: abbiamo creato un PDF con il modulo pronto all’uso, per semplificare questa procedura di emergenza.

Il Formulario Cartaceo compilato in emergenza quando internet non va, deve essere firmato dal Produttore e dal Trasportatore al momento della presa in carico, con firma autografa, e relative copie che il Trasportatore deve avere con sé durante il trasporto.

Anche in questo scenario, l’esito del conferimento viene annotato dal Destinatario direttamente sul FIR cartaceo e la copia completa è restituita al Produttore entro 90 giorni. Trattandosi di un Formulario gestito in modalità cartacea per indisponibilità della rete, i dati non devono essere trasmessi al RENTRI e non è richiesta la notifica dell’esito al sistema.

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Impossibilità di trasmettere al RENTRI i dati del FIR Digitale

Sia in caso di Indisponibilità del RENTRI sia in caso di mancanza di rete internet dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza, gli operatori possono trasmettere i dati contenuti nel FIR digitale il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento (cioè dal giorno in cui si è verificata la mancanza di rete internet), anche se successivo alla scadenza di legge di 10 giorni lavorativi. I servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione.

Come visto sopra, in questi casi gli operatori devono anche compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all’Allegato 2 e la inviarla via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.

Procedure di emergenza Formulario Rifiuti

Visti i disservizi e gli scenari che si possono presentare quando xFIR non funziona, proponiamo una sintesi delle procedure di emergenza previste dal MASE per il Formulario Rifiuti RENTRI.

Gli eventi che possono derogare all’uso del Formulario Digitale in situazioni di emergenza sono due:

  • mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI,
  • mancanza di connettività internet.

Questi eventi possono manifestarsi in concomitanza delle diverse fasi operative di gestione dell’xFIR e comportano, come abbiamo visto, scenari e modalità di intervento differenti a seconda del momento in cui si verifica il disservizio. In breve, in caso xFIR non fosse disponibile:

  • vidimazione digitale: non è prevista alcuna procedura di emergenza; il trasporto non deve essere eseguito in mancanza di Formulari Cartacei già stampati e vidimati;
  • emissione (da parte del Produttore o del Trasportatore): il FIR deve essere emesso in formato cartaceo utilizzando un Formulario precedentemente vidimato digitalmente;
  • firma: è necessario stampare la copia PDF dell’xFIR e apporre la firma autografa sulla copia stampata, il documento assume così natura di FIR cartaceo;
  • integrazione fir durante il trasporto: il Trasportatore integra le informazioni nella copia PDF dell’xFIR e appone firma autografa; il documento è gestito come FIR cartaceo;
  • esito del conferimento: il Destinatario riporta le informazioni sulla copia PDF dell’xFIR e appone firma autografa, il documento è trattato come FIR cartaceo.

Quando l’xFIR assume natura cartacea in una delle fasi sopra descritte, viene gestito a tutti gli effetti come un Formulario Cartaceo. In tali casi non si applicano le procedure previste per il Formulario Digitale. Di conseguenza, anche la registrazione del relativo movimento di scarico deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i Formulari Cartacei.

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Fonti:

✅ Questo è un contenuto originale scritto dai nostri esperti con il supporto delle IA

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Redatta e revisionata da un nostro espertə

Foto autore di Mario Lazzaroni, Rifiutoo

Mario Lazzaroni

Adattamento per la pubblicazione online

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