L’xFIR non funziona: ecco cosa fare
L’obbligo del FIR Digitale prevede specifiche misure di sicurezza: il MASE conferma l’uso del Formulario cartaceo vidimato in caso di malfunzionamento non imputabile all’operatore, con stampa, firma autografa e comunicazione via PEC, senza trasmissione dei dati al RENTRI
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto a chiarire le modalità operative per la gestione del Formulario di Identificazione del rifiuto in formato digitale nei casi di indisponibilità dei servizi RENTRI, della connettività Internet o dei sistemi di autenticazione digitale per cause non imputabili all’operatore.
Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, pubblicato il 6 febbraio 2026, sono state definite le misure di emergenza e di mitigazione applicabili, stabilendo che le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto possono essere attivate solo a seguito della comunicazione ufficiale di un evento di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, pubblicata nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI dalla Direzione generale ECB.
A questo quadro si è aggiunto il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, che disciplina un ulteriore scenario: il degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto del FIR digitale. È una condizione diversa dall’indisponibilità vera e propria e, soprattutto, non richiede la pubblicazione di alcun avviso ufficiale. Il disservizio si riconosce direttamente dalle evidenze restituite dal sistema: codici e messaggi di errore delle API o dell’area riservata del portale e dell’app FIR.
RENTRI / xFIR non va oggi?
Gestione del FIR Digitale in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI
L’intervento del MASE si colloca nel passaggio operativo che, dal 13 febbraio 2026, segna l’adozione obbligatoria del FIR in formato digitale per i soggetti iscritti al RENTRI. In questa fase il rischio è legato alla possibilità che malfunzionamenti tecnici, indisponibilità dei servizi o problemi di connettività possano interrompere la continuità della tracciabilità dei rifiuti.
Se il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 il MASE aveva dato indicazioni su cosa fare nel caso di malfunzionamenti RENTRI – per quando RENTRI non funziona – il DD n.25 del 05/02/2026 definisce un quadro di misure di sicurezza finalizzate a garantire la prosecuzione delle movimentazioni anche in condizioni di indisponibilità temporanea dei servizi digitali relativi a xFIR. A completare il quadro è intervenuto il DD n. 254 del 9 settembre 2026, dedicato al degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto del FIR digitale.
I disservizi per cui i Soggetti obbligati a RENTRI dovranno applicare le procedure previste in mancanza di disponibilità dei servizi per la gestione del FIR Digitale (xFIR) sono:
- impossibilità di vidimare xFIR,
- impossibilità di emettere xFIR,
- impossibilità di integrare xFIR nel corso del trasporto,
- impossibilità di integrare xFIRin fase di accettazione da parte del Destinatario.
In breve, gli operatori possono adottare misure preventive, come la vidimazione digitale e l’emissione anticipata di un numero di FIR Digitali già vidimati, in quantità proporzionale al proprio fabbisogno operativo. Questa possibilità consente di fronteggiare eventuali criticità legate all’impossibilità di procedere alla vidimazione nel momento dell’utilizzo.
Nel caso in cui non sia possibile connettersi a Internet al momento della partenza, il Formulario può essere emesso e compilato direttamente in formato cartaceo. La connessione potrebbe mancare anche quando il Trasportatore deve compilare l’integrazione dell’xFIR durante il trasporto, in questo caso l’indicazione è di portare preventivamente con sé, sempre e comunque, una stampa del Formulario.
Il documento cartaceo segue le regole previste dal regolamento RENTRI e deve essere sottoscritto dal Trasportatore con data e firma autografa. L’adozione della procedura di emergenza va indicata nel campo annotazioni del Formulario e, una volta ripristinata la connettività, l’operatore è tenuto a trasmettere entro il primo giorno lavorativo una comunicazione via PEC di indisponibilità temporanea, utilizzando il modello allegato al decreto. I Formulari gestiti con queste modalità, infine, non devono essere trasmessi al RENTRI.
Nel caso in cui, durante le fasi operative, non sia possibile integrare l’xFIR al momento dell’accettazione da parte del Destinatario, l’integrazione dei dati di competenza può essere effettuata direttamente sulla stampa del FIR Digitale, che viene sottoscritta con firma autografa. Il Formulario prosegue poi il proprio ciclo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con restituzione della copia completa da parte del Trasportatore e, anche qui, senza obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI. In questi casi, il cambio di formato del FIR viene comunicato al Produttore o Detentore dal Trasportatore, utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo oppure lo specifico servizio disponibile in Area Operatori.
È fondamentale ricordare che in questo contesto, il Formulario cartaceo vidimato costituisce una procedura di emergenza e non una deroga agli obblighi previsti dalla normativa RENTRI vigente.
A seconda del tipo di emergenza che si verifica, si configurano scenari differenti, ciascuno dei quali richiede l’applicazione di specifiche modalità di gestione del FIR Digitale, vediamo quindi come si articolano le diverse situazioni operative.
RENTRI / xFIR non va oggi?
Vidimazione Formulario anticipata
Tra gli scenari che l’indisponibilità di RENTRI può causare vi è la mancata disponibilità dei servizi RENTRI dedicati alla vidimazione e gestione del FIR Cartaceo tramite il portale ufficiale.
Se i servizi RENTRI non permettono di vidimare digitalmente, compilare o emettere il FIR cartaceo tramite l’applicazione web, Produttori, Detentori e Trasportatori non possono generare nuovi Formulari. Per evitare interruzioni nelle attività di trasporto e tracciabilità, il MASE prevede la possibilità di vidimare digitalmente ed emettere anticipatamente un numero di FIR Cartacei bianchi proporzionale al fabbisogno dell’azienda, da compilare manualmente finché non funziona la vidimazione RENTRI.
Il Produttore deve, dunque, agire di prevenzione prima dell’emergenza e avere sempre a disposizione una scorta di Formulari cartacei pre-vidimati (anche in bianco) in quanto non sono previste procedure di emergenza per impossibilità di Vidimazione dei Formulari.
Emissione del Formulario in caso di Indisponibilità del RENTRI
Se al momento della partenza del rifiuto il sistema RENTRI è irraggiungibile, quindi è impossibile emettere xFIR, l’emissione del Formulario deve avvenire tramite compilazione manuale utilizzando uno dei Formulari cartacei pre-stampati e pre-vidimati. Il modulo deve riportare il codice univoco generato dal RENTRI in fase di vidimazione anticipata e tutti i campi obbligatori devono essere compilati a penna, includendo i dati del Produttore, del Trasportatore, del Destinatario, la tipologia di rifiuto (codice EER) e la quantità stimata.
Il Formulario così emesso deve essere sottoscritto con firma autografa dal Produttore e dal Trasportatore al momento della presa in carico. Il Trasportatore è tenuto a circolare con le copie cartacee necessarie per accompagnare il carico fino alla destinazione.
Al momento del conferimento, il Destinatario provvede ad annotare l’esito del conferimento sul FIR cartaceo. La copia completa deve essere restituita dal Trasportatore al Produttore entro 90 giorni. Nei casi di rifiuti pericolosi, i dati contenuti nel FIR gestito in modalità cartacea non devono essere trasmessi al RENTRI e il Produttore non è tenuto a inviare la notifica di ricezione dell’esito del conferimento al sistema.
Emissione del Formulario in caso di mancanza di rete internet
Anche nel caso in cui non sia possibile vidimare, compilare, emettere o firmare il FIR in formato digitale a causa della mancanza di connettività Internet, l’emissione avviene tramite compilazione manuale a penna dei campi obbligatori di uno dei Formulari Cartacei con il codice univoco generato dal RENTRI stampati e vidimati anticipatamente. Specifichiamo che l’assenza di connessione che giustifica questa procedura emergenziale deve essere dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non riconducibili a scarsa manutenzione o negligenza.
In questo scenario specifico, è necessario riportare nel campo annotazioni del FIR Cartaceo la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026“. È inoltre obbligatorio compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all’Allegato 2 e trasmetterla, via PEC, all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità di rete.
Puoi scaricare direttamente da qui il modulo di Dichiarazione di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale che abbiamo estratto dall’Appendice all’Allegato 2 del Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026: abbiamo creato un PDF con il modulo pronto all’uso, per semplificare questa procedura di emergenza.
Il Formulario Cartaceo compilato in emergenza quando internet non va, deve essere firmato dal Produttore e dal Trasportatore al momento della presa in carico, con firma autografa, e relative copie che il Trasportatore deve avere con sé durante il trasporto.
Anche in questo scenario, l’esito del conferimento viene annotato dal Destinatario direttamente sul FIR cartaceo e la copia completa è restituita al Produttore entro 90 giorni. Trattandosi di un Formulario gestito in modalità cartacea per indisponibilità della rete, i dati non devono essere trasmessi al RENTRI e non è richiesta la notifica dell’esito al sistema.
Guida Completa all’xFIR
Impossibilità di trasmettere al RENTRI i dati del FIR Digitale
Sia in caso di Indisponibilità del RENTRI sia in caso di mancanza di rete internet dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza, gli operatori possono trasmettere i dati contenuti nel FIR digitale il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento (cioè dal giorno in cui si è verificata la mancanza di rete internet), anche se successivo alla scadenza di legge di 10 giorni lavorativi. I servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione.
Come visto sopra, in questi casi gli operatori devono anche compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all’Allegato 2 e la inviarla via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
Degrado temporaneo dei servizi xFIR RENTRI
Con il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 il MASE regola il degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale. Si parla di degrado quando, durante l’orario di disponibilità del servizio, una o più funzionalità legate al FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative, al punto da impedire la continuità delle attività, pur senza configurare una situazione di indisponibilità completa.
È la differenza chiave rispetto al blocco totale del portale: quando RENTRI non è raggiungibile le procedure di emergenza si attivano solo dopo la pubblicazione di un avviso ufficiale. Nel degrado temporaneo, invece, non è previsto alcun avviso: il disservizio si riconosce direttamente dalle evidenze generate dal sistema, ovvero i codici di risposta e i messaggi restituiti delle API di interoperabilità, oppure i messaggi di errore visualizzati nell’area riservata del portale RENTRI o sull’app dedicata al FIR. Il degrado può essere rilevato anche dai sistemi automatici di monitoraggio del RENTRI.
Le misure valgono in deroga, limitatamente al singolo FIR e alla durata del degrado. Possono essere adottate solo dall’operatore che, nella fase di propria competenza, non è in grado di utilizzare i servizi RENTRI. Per questi FIR non si trasmettono i dati al RENTRI e la copia completa viene restituita dal Trasportatore con le modalità ordinarie.
In ognuno degli scenari che seguono l’operatore deve inoltre: riportare nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura indicata dal decreto; compilare la dichiarazione riportata in Appendice all’Allegato 1 del DD 254 e trasmetterla via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, allegando obbligatoriamente almeno un’evidenza del disservizio.
Puoi scaricare direttamente da qui il modulo di Dichiarazione di utilizzo delle misure di emergenza nel caso di condizione di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale che abbiamo estratto dall’Appendice all’Allegato 1 del decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026: abbiamo creato un PDF con il modulo pronto all’uso, per semplificare questa procedura di emergenza.
I tre scenari di degrado temporaneo dei servizi RENTRI:
Impossibilità di emettere il FIR digitale
Se il degrado impedisce la compilazione, l’emissione o la firma del FIR digitale, l’operatore può emettere il Formulario di cui all’Allegato II del D.M. 59/2023 in formato cartaceo, con le modalità e i formati previsti dallo stesso decreto. Nel campo annotazioni va riportata la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026“. Come misura di prevenzione, il decreto raccomanda di dotarsi in anticipo di una scorta di FIR cartacei bianchi vidimati da compilare manualmente in caso di necessità.
Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto
Quando il degrado si verifica durante il trasporto, il Trasportatore può aggiornare la stampa del FIR digitale e sottoscriverla con data e firma autografa. Da quel momento la stampa assume il regime del formulario cartaceo. Nel campo annotazioni va riportata la dicitura “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026“. Come prevenzione, il Trasportatore dovrebbe portare sempre con sé una stampa del formulario digitale.
Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del Destinatario
Se il degrado impedisce l’accettazione, l’aggiornamento o la sottoscrizione del FIR all’arrivo presso il Destinatario, quest’ultimo può integrare i dati di propria competenza sulla stampa del FIR digitale e sottoscrivere l’integrazione con data e firma autografa. Anche in questo caso nel campo annotazioni va riportata la dicitura “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026“. Il cambio di formato viene comunicato al Produttore o Detentore dal Trasportatore.
Procedure di emergenza Formulario Rifiuti
Visti i disservizi e gli scenari che si possono presentare quando xFIR non funziona, proponiamo una sintesi delle procedure di emergenza previste dal MASE per il Formulario Rifiuti RENTRI.
Gli eventi che possono derogare all’uso del Formulario Digitale in situazioni di emergenza sono tre:
- mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI,
- mancanza di connettività internet,
- degrado temporaneo dei servizi RENTRI.
Questi eventi possono manifestarsi in concomitanza delle diverse fasi operative di gestione dell’xFIR e comportano, come abbiamo visto, scenari e modalità di intervento differenti a seconda del momento in cui si verifica il disservizio. In breve, in caso xFIR non fosse disponibile:
- vidimazione digitale: non è prevista alcuna procedura di emergenza; il trasporto non deve essere eseguito in mancanza di Formulari Cartacei già stampati e vidimati;
- emissione (da parte del Produttore o del Trasportatore): il FIR deve essere emesso in formato cartaceo utilizzando un Formulario precedentemente vidimato digitalmente;
- firma: è necessario stampare la copia PDF dell’xFIR e apporre la firma autografa sulla copia stampata, il documento assume così natura di FIR cartaceo;
- integrazione fir durante il trasporto: il Trasportatore integra le informazioni nella copia PDF dell’xFIR e appone firma autografa; il documento è gestito come FIR cartaceo;
- esito del conferimento: il Destinatario riporta le informazioni sulla copia PDF dell’xFIR e appone firma autografa, il documento è trattato come FIR cartaceo.
Con l’introduzione del DD 254/2026 cambia però un presupposto di fondo: mentre per l’indisponibilità dei servizi e la mancanza di connettività il ricorso al cartaceo scatta solo dopo l’avviso ufficiale, nel degrado temporaneo non serve alcun avviso: basta l’evidenza dell’errore restituita dal sistema.
Quando l’xFIR assume natura cartacea in una delle fasi sopra descritte, viene gestito a tutti gli effetti come un Formulario Cartaceo. In tali casi non si applicano le procedure previste per il Formulario Digitale. Di conseguenza, anche la registrazione del relativo movimento di scarico deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i Formulari Cartacei.
Software facile per il RENTRI?
Fonti:
-
Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI
di rentri.gov.it , consultato il 06/02/2026 -
Decreto direttoriale n.25 del 5 febbraio 2026
di MASE , consultato il 06/02/2026 -
Allegati al decreto direttoriale n.25 del 5 febbraio 2026
di MASE , consultato il 06/02/2026Note:- Allegato 1, da pagina 7 a pagina 10
- Allegato 2, da pagina 11 a pagina 16
- Appendice all’Allegato 2, pagine 15 e 16
-
Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025
di MASE , consultato il 04/11/2025 -
Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026
di MASE , consultato il 14/09/2026Note:- Appendice all’Allegato 1, pagine 11 e 12
-
Appendice all’Allegato 1 del decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026
di MASE , consultato il 14/09/2026
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