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Come compilare il Registro Carico Scarico rifiuti

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Come compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti. Breve guida per una corretta redazione come da Normativa vigente.


Indice

  1. Il Registro di carico e scarico – Premessa
  2. Modalità di tenuta
  3. Frontespizio
  4. Prima colonna
  5. Seconda colonna
  6. Terza colonna
  7. Quarta colonna
  8. Quinta colonna

Il Registro di carico e scarico – Premessa

Si tratta di un documento atto a contenere le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti. Congiuntamente al formulario consente la tracciabilità dei rifiuti, dalla loro produzione al loro invio a recupero o smaltimento permettendo alle autorità preposte di ricostruire la storia di un rifiuto.

Il DM 148/1998 contiene i due modelli di registro e le relative istruzioni per la compilazione. Si tratta del modello A per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti. Il modello B è destinato alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione.

Nel registro devono essere registrate due tipologie di operazioni:

Qui trovi Cos’è il Registro di carico e scarico dei Rifiuti e cosa contiene secondo la normativa vigente

Modalità di tenuta del registro

I registri devono essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede dell’azienda e tenuti secondo le procedure e modalità del registro IVA.

Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche attraverso gestionali informatici o in formato digitale stampando successivamente su carta formato A4 conforme agli allegati A e B al DM 148/1998 e regolarmente numerata e vidimata.

Per quanto riguarda le regole relative alla conservazione occorre fare riferimento al DPR 445/2000 e alle regole tecniche stabilite dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004. Tali regole consentono sia di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione da carta ad altro supporto (scansione), sia di memorizzare direttamente il file secondo determinate condizioni.

Le registrazioni di carico e scarico devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi rispettivamente dalla produzione e dall’avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti in oggetto. Integrati con i formulari devono essere conservati presso ogni impianto di produzione per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione eseguita.

Ogni registro cartaceo si compone di 100 pagine ognuna delle quali suddivisa in 5 colonne. Si ricorda che ogni annotazione di carico e scarico deve essere riferita ad un singolo CER e ad un singolo formulario.

Frontespizio del Registro Carico e Scarico Rifiuti

Prima della vidimazione è necessario compilare la pagina iniziale o frontespizio del registro inserendo i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale o P.IVA. L’ubicazione dell’unità locale può invece essere indicata anche dopo la vidimazione ma deve comunque precedere l’annotazione della prima operazione (riferimento: Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, punto 2, lettera a).

I dati da inserire nella pagina iniziale sono:

Scopri anche Come creare un registro di carico e scarico rifiuti con Excel

Prima Colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti

La prima colonna contiene i riferimenti all’operazione che si vuole registrare.

Seconda Colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti

La seconda colonna è dedicata alle caratteristiche del rifiuto

Qui puoi leggere Registro di carico e scarico rifiuti. Il dubbio dei 10 giorni per le registrazioni di carico

Terza Colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti

La terza colonna è dedicata alla quantità di rifiuto.

Quarta Colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti

Compilare questa colonna non è sempre necessario. Lo è nel caso di soggetti corrispondenti a uno dei due casi sotto riportati.

Leggi anche Registro carico e scarico. Quali sono i soggetti obbligati alla tenuta?
Oppure anche Registro carico e scarico i 5 errori da non commettere nella compilazione

Quinta Colonna del Registro Carico Scarico Rifiuti

Spazio riservato ad eventuali note aggiuntive. Possono essere nel caso riportate correzioni in modo da evitare cancellature. L’articolo 190 comma 2 del Dlgs 152/2006 prevede che il registro tenuto da stabilimenti e imprese che svolgono attività di smaltimento e recupero rifiuti deve contenere informazioni riguardo:

Per approfondire consulta la normativa.

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