Le 4 sanzioni da evitare nella tenuta del registro di carico e scarico
Il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti è quel documento la cui compilazione è finalizzata ad attestare l’assunzione della responsabilità sul rifiuto (operazione di “carico”), e, successivamente la sua decadenza (operazione di “scarico”). Il registro di carico e scarico, insieme al formulario, costituiscono lo strumento fondamentale per garantire la tracciabilità dei rifiuti. Per questi due motivi ci sono 4 sanzioni da evitare nella tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.
1. Rifiuti non pericolosi
Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500. La sanzione è ridotta da Euro 1.040 a Euro 6.200 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
vedi: Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 2, D.lgs. 152/2006)
2. Rifiuti pericolosi
Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500 a Euro 93.000, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e della carica di amministratore. La sanzione è ridotta da Euro 2.070 a Euro 12.400 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
vedi: Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 2, D.lgs. 152/2006)
3. Inesattezze e/o incompletezze
Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro (art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006).
4. Mancata conservazione
In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00 (art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006).
Leggi anche Le 3 sanzioni da evitare nella gestione del formulario rifiuti
5. Correzioni
Ricordiamo che nella compilazione e tenuta del registro l’errore è ammesso! Le necessarie correzioni degli errori possono essere eseguite “barrando” i dati errati e riportando nel campo annotazioni i dati corretti e la motivazione della correzione. Questa procedura, da adottare per evitare le sanzioni relative alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, è ammessa a patto che le correzioni preservino la riconoscibilità del dato iniziale.
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lavoro utile
Ottima sintesi
Grazie, ci fa molto piacere!