Il Regolamento RENTRI per il Registro stabilisce tre principali direttive.
- Nuovi modelli di Registro e le relative istruzioni di compilazione;
- Obbligo di vidimazione e tenuta del Registro a partire dall’iscrizione al RENTRI;
- Obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul Registro di Carico e Scarico.
A partire dal 4 novembre 2024, i nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico, già disponibili sul portale RENTRI, potranno essere usati per la stampa e la vidimazione.
Chi non è obbligato a registrarsi al RENTRI potrà scaricare il PDF del nuovo modello dalla sezione dedicata del sito, stamparlo e vidimarlo presso le Camere di Commercio senza dover completare alcuna registrazione o iscrizione al sistema.
Fino al 13 febbraio 2025 – 12 febbraio ultimo giorno per il vecchio modello, quindi – e sino al termine delle scadenze previste per l’iscrizione, il Registro continuerà ad essere in formato cartaceo, ma dovrà comunque rispettare i nuovi modelli.
Per chi è obbligato all’iscrizione al RENTRI, a partire dal 23 gennaio 2025 inizieranno le vidimazioni virtuali. Il registro sarà tenuto in formato digitale grazie all’assegnazione di un Codice Univoco da parte delle Camere di Commercio tramite l’apposita applicazione disponibile sul portale RENTRI.
Dal momento dell’iscrizione al sistema, gli operatori dovranno trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel Registro di Carico e Scarico con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
La prima registrazione che viene annotata sul nuovo Registro di Carico e Scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro. Non sarà necessario riportare sul “nuovo” registro digitale le giacenze del vecchio registro cartaceo.
Per la gestione del Registro in formato digitale sarà possibile utilizzare il proprio gestionale, purché compatibile con il sistema RENTRI, oppure avvalersi dei servizi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente (MASE).
Il Registro non può essere gestito contemporaneamente sia con i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE sia con il proprio sistema gestionale. All’apertura del Registro, infatti, l’operatore deve decidere se compilarlo utilizzando i servizi di supporto oppure il proprio sistema gestionale. Non è possibile gestire lo stesso Registro alternando tra i servizi di supporto e il sistema gestionale.
Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre chiarito che l’adozione volontaria del nuovo Formulario Digitale sarà consentita solo al termine della fase di sperimentazione.
SALVE SE NON INIZIO LA NUMERAZIONE DEL NUOVO REGISTRO CARICO SCARICO , PROSEGUENDO QUELLA DEL VECCHIO REGISTRO CARTACEO, COSA ACCADREBBE? (CIOè SE RICOMINCIO DA PAG 1 IL NUOVO REGISTRO)GRAZIE.
la numerazione delle registrazioni, quindi i movimenti registrati sul nuovo registro (NON PARLO DELLA NUMERAZIONE DELLE PAGINE DEL REGISTRO MA PARLO DEI MOVIMENTI/FIR DA REGISTRARE SUL REG. CARICO SCARICO, ) , Devono essere consecutivi all’ultima registrazione trascritta sul vecchio registro? esempio se ho finito il vecchio registro con n 40 la registrzione sul nuovo sarà 41 o 01?grazie
Buonasera
Una piccola impresa edile con un dipendente deve iscriversi al rentri grazie
Buongiorno Daniele,
non abbiamo ricevuto abbastanza elementi per rispondere alla sua richiesta. Le consigliamo di leggere la guida ai Soggetti Obbligati a RENTRI per approfondire l’argomento.
Saluti
bUONGIORNO,
COME DEVO GESTIRE I RIFUTI CARICATI SUI REGISTRI CARTACEI PRIMA DEL 13/02?
Per quanto riguarda il peso dei rifiuti in partenza e a destino, esiste una tolleranza per considerarli uguali?
Chiaramente tra partenza e destino vengono usate bilance diverse (es. bilancia su camion vs. bilancia presso impianto di smaltimento) quindi pur barrando la casella
peso verificato in partenza l’impianto a destino quando puoi considerare accettato per intero ribadendo lo stessa quantità di peso? (Per non creare le ‘solite
differenze di 20-60 kg)
Una regola interna, tipo inserita nel sistema iso 14001, che defisce che se Se la differenza percentuale tra peso in partenza e peso a destino è inferiore al
*2%, i pesi possono essere considerati uguali e la quantità di rifiuti trasferiti può essere confermata con lo stesso peso della partenza può essere accettata?
Grazie per la collaborazione