Differenza tra peso presunto dei rifiuti e peso a destino: come comportarsi?
Scopri come indicare correttamente il peso nel Formulario Rifiuti, dalle modalità di calcolo del peso presunto alle indicazioni fornite dalla Circolare Ministeriale del 4 agosto 1998
Capita non poche volte, alla ricezione della copia completa del Formulario (ex quarta copia), di riscontrare una differenza tra peso presunto dei rifiuti indicato alla partenza del trasporto e peso verificato a destino. Questa differenza talvolta può essere anche notevole. Bisogna allarmarsi? E se sì, quando la differenza tra peso presunto e peso a destino è un rischio?
Il peso nel Formulario Rifiuti
Al momento della compilazione di un Formulario può capitare di essere incerti su quale peso riportare nel FIR (o xFIR). Senza un sistema di pesatura all’interno dell’impresa è necessaria esperienza per determinare “a occhio” un peso che poi sia davvero simile a quello effettivo. Il volume coperto da materiali di diversa natura all’interno di uguali contenitori e mezzi di trasporto può significare pesi notevolmente differenti.
L’accertamento di una forte differenza di peso tra quello “presunto” ed il “verificato a destino” porta al dubbio se sia configurabile l’illecito di compilazione del Formulario con dati inesatti con l’applicazione della relativa sanzione.
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Come calcolare il peso presunto dei rifiuti correttamente
Nella compilazione del Formulario è consentito indicare un peso presunto del rifiuto a patto di barrare la casella “peso da verificarsi a destino”.
Il Destinatario finale del carico di rifiuti, ovvero l’impianto di smaltimento o recupero, peserà il rifiuto indicando la quantità esatta (peso verificato a destino) nella copia del Formulario ricevuta e in quella consegnategli dal Trasportatore per la controfirma. La copia completa (ex quarta copia) dovrà poi essere restituita al Produttore/Detentore del rifiuto.
Con RENTRI e il Formulario Digitale , il peso del rifiuto viene inserito dal Destinatario tra i dati relativi all’esito del conferimento attraverso l’Area Virtuale di Interscambio del RENTRI, all’interno di un unico FIR digitale che viene aggiornato nel corso della movimentazione e che non prevede più copie fisiche del documento.
Il Produttore/Detentore non riceve quindi una copia del Formulario come nel modello cartaceo, ma accede al documento aggiornato nella sua versione finale, che include anche il peso effettivamente rilevato a destino.
Senza un sistema di pesatura interno all’azienda non c’è un modo per calcolare il peso presunto dei rifiuti con la certezza che sia corretto. Solo attraverso l’esperienza, si può “affinare” l’occhio e giungere a stime del peso presunto sempre più simili a quelle verificate a destino.
Quando va indicato il peso presunto sul Formulario
La Circolare Ministeriale 4 agosto 1998 chiarisce l’esatta modalità di compilazione del Formulario nella sezione riguardante la quantità del rifiuto da indicare:
- deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati;
- deve essere contrassegnata la casella relativa alla voce “Peso da verificarsi a destino” nel caso in cui:
- per la natura del rifiuto si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto
- per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possa verificare una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.
Secondo l’indicazione operativa fornita dal Ministero dell’Ambiente, dunque, è sicuro che il soggetto compilante, ovvero il Produttore/Detentore del rifiuto oggetto di trasporto, deve sempre indicare sul Formulario di identificazione la quantità del rifiuto trasportato.
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Quando non serve verificare il peso a destino
Il peso a destino del rifiuto trasportato non necessita di essere verificato presso l’impianto di destinazione in due casi:
- quando il rifiuto spedito non è soggetto a variazioni di peso durante il trasporto. Ciò può riguardare ad esempio rifiuti metallici, imballaggi impermeabili o rifiuti liquidi in autobotte;
- quando il soggetto che effettua la spedizione dei rifiuti dispone di un sistema di pesatura, e perciò riesce a fornire un peso non presunto.
Non precisa corrispondenza del peso
A proposito del nostro quesito iniziale, la Circolare riporta nel testo sopra citato il verificarsi di una “non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione”.
Questa frase non chiarisce però quale debba essere la portata di tale “non precisa corrispondenza” affinché si configuri un illecito. Ma nemmeno quale debba essere perché non si configuri. Ci sembra però ragionevole pensare che tale eventuale scostamento sia da valutarsi caso per caso facendo riferimento alle specifiche circostanze.
Rettifica per inserimento del peso a destino
Come fare quando il peso presunto è diverso dal peso a destino? Quando il peso stimato nel carico non coincide con il peso verificato a destino e il movimento di scarico è già stato registrato è possibile fare una rettifica per inserimento del peso a destino nel Registro.
I pesi presunti non devono mai essere rettificati. La norma non indica tempistiche per le rettifiche. È bene che l’annotazione del peso a destino avvenga in tempi stretti rispetto al ricevimento della copia completa (ex IV copia).
Se non si iscrivono a registro i pesi a destino non è possibile elaborare il MUD (in quanto la dichiarazione si deve basare sui quantitativi effettivamente smaltiti). Non esistono tolleranze sui pesi. Quelli annotati nel registro devono coincidere con la quantità presunta e con il peso rilevato a destino indicati entrambi nel FIR.
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Il limite di differenza tra peso presunto e reale nel FIR
Ad oggi nell’ambito della normativa vigente non esiste un riferimento che chiarifichi criteri secondo i quali oltre una certa differenza di peso si configuri un’anomalia. Quindi non esistono parametri grazie ai quali poter sanzionare l’indicazione di un peso presunto sul Formulario notevolmente diverso da quello poi riscontrato a destinazione. Infine non vi è nemmeno l’obbligo di effettuare una segnalazione agli organi di controllo nel caso di differenze oltre un certo limite.
Questa situazione di vuoto normativo fa sì che gli organi di controllo debbano procedere caso per caso e a loro discrezione qualora lo ritengano opportuno.
In conclusione, una differenza significativa tra peso presunto dei rifiuti e peso a destino può portare al sospetto della presenza di un illecito e conseguentemente alla verifica delle circostanze per le quali si è verificata. Si può ad esempio sospettare che il trasportatore, pur autorizzato, abbia caricato o scaricato rifiuti lungo il tragitto. Ma ovviamente la differenza può essere dovuta ad altre circostanze totalmente legali.
Buongiorno,
abbiamo 5 siti nella stessa area geografica che distano max 1 Km l’uno dall’altro.
solo un sito ha la Pesa. quindi il carico dei rifiuti necessita un passaggio prima vuoto per la tara e poi il peso finale.
come bisogna comportarsi nei trasferimenti.
in caso di fermo il camion nel trasferimento risuterebbe con un FIr non completo.
cosa è possibile fare?
Buongiorno Giovanni,
rispetto al caso che si riporta, non è consentito far uscire un mezzo dallo stabilimento privo dell’indicazione del peso del rifiuto trasportato.
Si suggerisce di riportare una quantità stimata nel documento di trasporto e di fornire al trasportatore la pesata effettiva, al fine di consentire il confronto con il peso rilevato presso l’impianto di destinazione.
I movimenti di carico e scarico sul registro correlati al FIR devono essere compilati sulla base della quantità stimata, mentre il peso effettivo rilevato a destino deve essere riportato nell’apposito campo, riservato al destinatario.
Esempio: carico 10.000 kg, scarico 10.000 kg, peso a destino 10.580 kg.
Buon lavoro
Buongiorno, nel caso di più carichi presunti per un totale di kg.10000, con indicazione del formulario con peso stimato di partenza di kg.9000 o kg.12000 da verificare a destino, è corretto oppure necessariamente i pesi stimati devono coincidere?
Nel caso invece il trasportatore non riuscisse a caricare tutto il carico presunto, nell’operazione di scarico a peso verificato indicherò il riferimento dell’ultima operazione di carico, ma anche nel successivo smaltimento andrà di nuovo richiamata essendo parziale. E’corretto?
Buongiorno Stefania,
nel caso che riporta con di più carichi presunti: devono coincidere.
Nel caso in cui il trasportatore non riuscisse a caricare tutto il carico presunto, nell’operazione di scarico a peso verificato sarà da indicare il riferimento dell’ultima operazione di carico, e anche nel successivo smaltimento andrà di nuovo richiamato essendo parziale. E’corretto ciò che riporta.
Buon lavoro
Per la compilazione dello scarico di carichi presunti di kg.10000, e peso verificato a destino per kg.11000, copia formulario ricevuta mz mail il giorno successivo allo scarico, quindi entro i 10 giorni, è corretto dopo aver richiamato le operazioni di carico di kg 10000 indicare nella quantità scaricata kg 11000 che coincide con quella dichiarata nella casella esito conferimento?
Buongiorno Stefania,
la modalità corretta da seguire: carico 10.000 kg – scarico 10.000 kg con peso a destino 11.000 kg.
Saluti
Buongiorno, e grazie per il chiarimento. Nella registrazione ho indicato l’effettivo nel punto 13, devo allora inserire una scrittura di rettifica per non incorrere in sanzioni?
Buongiorno Stefania,
nel campo 13 va inserito il peso presunto: deve effettuare una rettifica se il valore indicato nel campo 13 del movimento di scarico è diverso dal valore indicato nel campo 13 del movimento di carico.
Esempi:
carico 10.000 kg, scarico 10.000 kg = 0 ovvero, deposito temporaneo vuoto.
carico 10.000 kg – 11.000 kg = – 1.000 kg non possibile, giacenza negativa.
carico 11.000 kg – scarico 10.000 kg = 1.000 kg rifiuti in giacenza.
Tutto questo indipendentemente dal peso a destino.
Su Rifiutoo le segnalazioni su questa tipologia di errore sono sempre rese evidenti per aiutare gli utenti clienti nella corretta compilazione e gestione dei registri. Trova tutti i dettagli nella sezione di Assistenza del nostro software.
Saluti
Buonasera, io stavo vedendo che su circa 50 formulari, c’è una discrepanza tra il punto 4 ed il punto 6. Anche se è indicato il punto 9. Peso da indicare a destino
C’è qualche sanzione in merito da applicare?
Grazie mille
Buonasera sono un trasportatore e con il nuovo sistema sto uscendo pazzo.Se il cliente carica a registro kg24500 vuole che io indichi come peso presunto il suo ma il mio mezzo può arrivare a trasportare solo kg21000 come mi devo comportare? Oppure carico kg12000 stimati da me e il cliente ne ha caricati a registro kg8100.
Buongiorno Christian,
comprendiamo quanto da lei riportato. Il sistema nazionale sta portando in luce criticità operative che prima venivano spesso gestite con “leggerezza”.
Il Formulario è una dichiarazione di tracciabilità e di verità riguardo il rifiuto.Non può indicare nel FIR come peso presunto un peso maggiore della portata legale del mezzo. Suggeriamo di accordarsi con il suo cliente anche in funzione del peso a destino (da verificare i FIR precedenti).
Buon lavoro
Buongiorno, quando il peso stimato nel carico non coincide con il peso verificato a destino,vanno effettuate operazioni di rettifica? I pesi carico e scarico si devono annullare, per non avere giacenza oppure c’è una certa tolleranza? Ai fini Mud ci sono problemi se no si rettifica?
Buongiorno Marina,
trova risposta alla domanda appena fatta da Ilaria, qui sotto.
Saluti
Buongiorno, quando il peso stimato nel carico non coincide con il peso verificato a destino,vanno effettuate operazioni di rettifica? entro quanto tempo? c’è una certa tolleranza? Ai fini Mud ci sono problemi se non si rettifica?
Buongiorno Ilaria,
quando il peso presunto è diverso dal peso a destino e il movimento di scarico è già stato registrato va fatta una rettifica per inserimento del peso a destino nel registro.
I pesi presunti non devono mai essere rettificati. La norma non indica tempistiche per le rettifiche. E’ bene che l’annotazione del peso a destino avvenga in tempi stretti rispetto al ricevimento della copia completa (ex IV copia).
Se non si iscrivono a registro i pesi a destino non è possibile elaborare il MUD (in quanto la dichiarazione si deve basare sui quantitativi effettivamente smaltiti). Non esistono tolleranze sui pesi. Quelli annotati nel registro devo coincidere con la quantità presunta e con il peso rilevato a destino indicati entrambi nel FIR.
Saluti
Come si può rettificare il solo campo 13,peso presunto, riferita a un’operazione di scarico?
Salve, chiedo conferma della correttezza del mio modus operandi. Sono un produttore di rifiuti non pericolosi e opero direttamente sul portale Rentri.
Ogni dieci giorni registro un carico di una determinata tipologia di rifiuto. È sempre un peso stimato. In totale sono due movimenti di carico al mese.
Prima che venga il trasportatore, gli comunico la somma dei due carichi, lui la inserisce nel formulario, e quando viene a scaricare il rifiuto firmiamo digitalmente il FIR. Pochi giorni dopo (meno di dieci), io scarico dalla app il FIR digitale emesso dal trasportatore che riporta anche il peso verificato a destino.
Sul portale Rentri, io registro lo scarico (calcolato dalla somma dei relativi carichi registrati nei giorni precedenti). Proprio questa fase inserire nello spazio apposito il peso verificato a destino, insieme ai dati del destinatario.
Posto che, il più delle volte, il peso presunto dello scarico e il peso verificato a destino non coincidono (anche se differiscono di poco) io – produttore del rifiuto – devo fare altro? Non ho mai fatto rettifiche o adeguamenti per far coincidere a posteriori peso presunto e peso verificato. Faccio bene, faccio male? Grazie tanto in anticipo per la risposta.
Buongiorno Alberto,
quanto riporta è corretto. Se carica 100 e scarica 100 la giacenza è 0 (deposito rifiuti vuoto). Si ricordi sempre di indicare il peso a destino nel movimento di scarico. Il peso a destino sarà utilizzato per la compilazione del MUD.
Saluti
Salve, stesso dubbio di Alberto:
REGISTRO CARICO PESO STIMATO KG 100 (p.13)
appena ricevuto il Fir di scarico
REGISTRO SCARICO PESO STIMATO KG 100 (p.13)
poi nella stessa registrazione (al p.25)
REGISTRO PESO EFFETTIVO KG 150
per la differenza di 50kg (fra scarico stimato e scarico effettivo) non eseguo altri movimenti, è corretto? grazie
Buongiorno Barbara,
quanto riporta è corretto. Se carica 100 e scarica 100 la giacenza risulta 0 (deposito rifiuti vuoto). Il peso a destino sarà utilizzato per la compilazione del MUD. Si ricordi di indicare il peso a destino nel movimento di scarico. Se il movimento è già consolidato (immodificabile), sarà necessario operare un movimento di rettifica.
Saluti
Buonasera, non avendo possibilità di pesare ho stimato e ho fatto un’operazione di registrazione di carico di 50kg di un codice rifiuto.
Il trasportatore ha messo come peso stimato in partenza 100kg e peso verificato a destino 163 Kg, il trasporto è avvenuto nella stessa giornata per cui ho già il 4 modulo completo.
La domanda è questa, prima di registrare lo scarico devo fare una nuova registrazione per la differenza oppure devo fare una rettifica dell’operazione di carico fatta in precedenza?
Grazie
Buongiorno Giovanni,
si ritengono valide entrambe le strade.
Saluti