Tutte le scadenze RENTRI
Guida completa su tutte le scadenze RENTRI: iscrizione, tempi di registrazione dei movimenti e scadenze per la trasmissione dei dati
Il RENTRI è entrato in vigore il 15 giugno 2023, come stabilito dal D.Lgs. 3 set. 2020 n. 116, che ha introdotto l’obbligo di iscrizione per una serie di soggetti, tra cui produttori, trasportatori e gestori di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
L’effettiva attivazione del sistema RENTRI e le modalità di adesione sono state organizzate in fasi, con scadenze precise che differiscono a seconda delle categorie di soggetti e tipologie di rifiuti coinvolti, per permettere un adeguamento graduale a norma di legge.
Di seguito facciamo una panoramica generale sulle scadenze di iscrizione al RENTRI e sulle altre scadenze legate ad aspetti tecnici e operativi che le aziende devono rispettare per garantire una corretta adesione al sistema.
Calendario delle scadenze del RENTRI
Il calendario delle scadenze del RENTRI segue un approccio graduale, volto a favorire un’implementazione ordinata.
Le principali scadenze del RENTRI fanno riferimento alle tempistiche di iscrizione che, pur essendo obbligatoria per tutte le aziende che gestiscono rifiuti, segue un calendario suddiviso in fasi per facilitare la transizione al nuovo sistema.
Da quando è obbligatorio il RENTRI?
L’obbligo di iscrizione al RENTRI, pur essendo attivo dal 15 giugno 2023, viene dunque applicato in maniera graduale.
Le scadenze variano in base alla dimensione e alla tipologia di attività svolta.
Ecco le principali tappe percorse e da percorrere:
-
Prima fase: entrata in vigore ufficiale del RENTRI il 15 giugno 2023
- Pubblicazione delle specifiche tecniche per l’iscrizione al registro e avvio della fase di sperimentazione per alcuni soggetti.
- Inizio della predisposizione delle interfacce e dei moduli necessari per la registrazione.
-
Seconda fase: dal 15 dicembre 2024
- In questa fase inizia l’obbligo di iscrizione al RENTRI per le grandi imprese del settore, inclusi i produttori di rifiuti pericolosi e i gestori di impianti di smaltimento e recupero.
- Le imprese devono completare l’iscrizione entro queste scadenze, tenendo conto delle differenze di tempistiche per i diversi settori coinvolti.
- La determinazione del numero dei dipendenti per l’obbligo di iscrizione e ai fini del versamento del contributo per l’anno 2025 al RENTRI, deve fare riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre 2024. Sono considerati dipendenti coloro che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.
-
Terza fase: dal 15 giugno 2025
- Estensione dell’obbligo di iscrizione alle piccole e medie imprese. È previsto un calendario scaglionato per categorie specifiche, al fine di evitare sovraccarichi nella gestione delle adesioni.
-
Quarta fase: dal 15 dicembre 2025
- Da questa data scatterà l’obbligo, invece, per i produttori di rifiuti pericolosi non indicati sui punti precedenti.
Proroghe e aggiornamenti sulle scadenze
In considerazione delle difficoltà operative e tecniche riscontrate da alcune categorie di soggetti, potrebbe essere prevista una proroga per l’iscrizione al RENTRI, che potrebbe estendere ulteriormente le scadenze per l’adesione obbligatoria.
Al momento, è fondamentale tenersi aggiornati su eventuali proroghe ufficiali, che verranno pubblicate sul sito ufficiale del RENTRI e tramite comunicati ministeriali.
RENTRI troppo complesso?
Nuovi modelli di Registro carico/scarico e Formulario
Dal 4 novembre 2024 sono disponibili i nuovi modelli di Registro Carico e Scarico sul sito del RENTRI per la stampa e vidimazione.
Inoltre:
- Sempre dal 4 novembre c’è la possibilità anche per chi non è obbligato al RENTRI di scaricare il pdf del nuovo modello dalla sezione apposita del sito, per stamparlo e vidimarlo in Camera di Commercio senza necessità di registrazioni o iscrizioni al sistema.
- Dal 13 febbraio 2025 inizia l’obbligo di utilizzo del registro cartaceo per l’iscrizione al RENTRI, utilizzando il Nuovo Modello scaricabile dal portale RENTRI.
- Il 23 gennaio 2025 iniziano le vidimazioni virtuali per chi deve registrarsi obbligatoriamente al RENTRI.
Per l’adozione del Formulario Digitale si aspetta la fine della fase di sperimentazione annunciata dal Ministero dell’Ambiente.
Tabella scadenze RENTRI
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023, che include l’allegato Tabella scadenze RENTRI.
Oltre alle tempistiche per l’iscrizione al RENTRI, la tabella è comprensiva di scadenze per l’entrata in vigore dei Nuovi Modelli di Registro Cronologico di Carico e Scarico e del Formulario di Identificazione del rifiuto.
Per agevolare la consultazione del decreto e della tabella allegata, abbiamo reso disponibile il PDF ufficiale qui sotto.
Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 – Tabella scadenze RENTRI
Scadenze registrazione e trasmissione dati RENTRI
Oltre alle scadenze di iscrizione, esistono una serie di altre scadenze che le aziende devono rispettare per garantire il corretto funzionamento del sistema e la piena conformità alla normativa.
Questi obblighi riguardano principalmente l’aggiornamento dei dati, l’invio dei movimenti e la trasmissione dei dati a RENTRI.
Entro quando scrivere i movimenti di carico sul Registro
Una volta iscritti al RENTRI, i soggetti obbligati devono rispettare alcune scadenze per l’aggiornamento e la registrazione dei dati relativi ai rifiuti.
Per quanto riguarda la Registrazione delle movimentazioni dei rifiuti, i dati relativi alla produzione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti devono essere inseriti nel RENTRI in tempo reale o comunque entro i termini stabiliti dalla normativa.
In generale, i movimenti di carico sul Registro devono essere registrati entro dieci giorni lavorativi dalla data di produzione del rifiuto.
Per alcune tipologie di rifiuti, tuttavia, i termini sono più stringenti: per i rifiuti sanitari a rischio infettivo la registrazione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi, mentre per la presa in carico di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento il termine è fissato a due giorni lavorativi.
| Attività | Termine | Decorrenza |
|---|---|---|
| Inserimento dei dati su RENTRI (produzione, trasporto, smaltimento) | In tempo reale o entro i termini di legge | Contestuale all’operazione |
| Registrazione dei movimenti di carico sul Registro | 10 giorni lavorativi | Dalla data di produzione del rifiuto |
| Registrazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo | 5 giorni lavorativi | Dalla data di produzione del rifiuto |
| Presa in carico di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento | 2 giorni lavorativi | Dalla data di presa in carico |
Entro quando inviare i dati al RENTRI
I dati dei Registri RENTRI devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’annotazione. Nella pratica la scadenza di trasmissione dati a RENTRI è di trenta giorni fine mese: ad esempio, se un’annotazione è stata registrata ad inizio ottobre, l’invio dei dati deve essere completato entro il 30 novembre.
Per i Soggetti Delegati, un caso un’impresa se ne avvalga per la tenuta del registro, la trasmissione dei dati deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo a quello dell’annotazione, cioè entro circa sessanta giorni. Ad esempio, se l’annotazione è registrata a ottobre, l’invio da parte del delegato deve essere completato entro il 31 dicembre.
Per la copia digitale del FIR, cioè l’xfir (ex quarta copia), la trasmissione deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, al produttore del rifiuti e al trasportatore.
Per quanto riguarda le comunicazioni annuali, l’obbligo di presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) sarà integrato o dalle funzionalità del RENTRI nel 2027. Le scadenze per tali comunicazioni saranno definite annualmente, in linea con la legislazione ambientale.
| Tipologia di soggetto o adempimento | Termine di trasmissione | Esempio pratico |
|---|---|---|
| Soggetti iscritti al RENTRI | Entro la fine del mese successivo all’annotazione (circa 30 giorni) |
Annotazione registrata a ottobre → invio entro il 30 novembre |
| Soggetti delegati (impresa che affida la tenuta del registro a terzi) | Entro la fine del secondo mese successivo all’annotazione (circa 60 giorni) |
Annotazione registrata a ottobre → invio entro il 31 dicembre |
| Comunicazioni annuali (MUD) | Dal 2027, integrato nel RENTRI Scadenze definite annualmente |
Tempistiche stabilite con decreto e aggiornate ogni anno |
Tempistiche di Conservazione
Nel sistema RENTRI, anche la conservazione dei documenti segue tempi precisi stabiliti dal D.Lgs. 116/2020, che ha ridotto da 5 a 3 anni il periodo minimo per registri e formulari.
Il Registro di Carico e Scarico Rifiuti deve essere conservato per tre anni dall’ultima registrazione, mentre per le operazioni di smaltimento in discarica resta valido l’obbligo di conservazione a tempo indeterminato, con consegna all’autorità competente al termine dell’attività.
Lo stesso termine di tre anni si applica ai Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), che nel nuovo contesto digitale evolveranno nel Formulario digitale xfir.
Semplifica, riduci gli errori
Scadenze specifiche per i trasportatori di rifiuti
I trasportatori di rifiuti sono tenuti a rispettare ulteriori scadenze per l’aggiornamento delle proprie autorizzazioni e per la corretta registrazione delle operazioni di trasporto all’interno del RENTRI. In particolare:
- Adeguamento dei documenti di trasporto: i trasportatori devono assicurarsi che i propri documenti, come i formulari di identificazione dei rifiuti, siano correttamente digitalizzati e inseriti nel RENTRI entro le scadenze stabilite.
- Registrazione delle movimentazioni: i trasportatori sono obbligati a registrare tutte le movimentazioni dei rifiuti nel sistema RENTRI in tempo reale, per garantire la tracciabilità.
Come prepararsi prepararsi al RENTRI
Considerate le tempistiche di iscrizione e le scadenze di trasmissione dei dati a RENTRI, è necessario tenere conto anche dei tempi legati all’adeguamento tecnologico e le verifiche di conformità per prepararsi al RENTRI.
Adeguamento tecnologico
Per utilizzare il RENTRI, le aziende devono adeguare i propri sistemi tecnologici, in modo da essere conformi alle specifiche richieste dalla piattaforma. Questo potrebbe includere:
- Adozione di software certificati: entro determinate scadenze, le aziende devono integrare i propri sistemi di gestione dei rifiuti con software compatibili con il RENTRI.
- Formazione del personale: è consigliabile che le imprese programmino corsi di formazione per il proprio personale entro il periodo di transizione, in modo da garantire che tutti siano in grado di operare correttamente con il nuovo sistema.
Verifiche di conformità e sanzioni
Il rispetto delle scadenze e degli obblighi previsti dal RENTRI sarà oggetto di verifiche periodiche da parte delle autorità competenti. Le imprese devono assicurarsi di essere in regola con i requisiti di iscrizione e di aggiornamento dei dati per evitare sanzioni, che possono includere:
- Multe per la mancata registrazione o per l’invio errato di informazioni.
- Sospensione delle autorizzazioni: le aziende che non rispettano le scadenze potrebbero subire la sospensione delle loro attività fino a quando non saranno conformi alle disposizioni normative.
Software facile per il RENTRI?
Domande frequenti su tutte le scadenze del RENTRI
-
Quando è opportuno registrarsi a RENTRI?
Si consiglia a tutti gli operatori di iscriversi al RENTRI (ed utilizzare il registro digitale) entro il 12 febbraio 2025.
-
Il primo invio di dati del registro al RENTRI da parte di chi si è iscritto entro il 13/2/2025 quando deve essere fatto?
Gli operatori iscritti al RENTRI entro la scadenza del 13 febbraio 2025, devono effettuare la prima trasmissione dei dati entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
-
Un'impresa può scriversi prima della scadenza di legge ed utilizzare direttamente il registro digitale?
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI: in questo caso si applicano le regole valide per i soggetti iscritti, compresa quella di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale.
-
Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati del registro al RENTRI?
I dati devono essere trasmessi al RENTRI in tempo reale o comunque entro la fine del mese successivo al mese della data dell’operazione di carico o scarico, garantendo così un monitoraggio continuo e tempestivo.
es: data movimento 05/06/2025 – termine invio al RENTRI: 31/07/2025 -
La trasmissione dell’annotazione sul registro può avvenire subito, senza necessità di attendere la fine del mese successivo?
Il D.M. 59 prevede che la trasmissione debba avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione sul Registro. Nulla impedisce all’operatore di procedere alla trasmissione prima di tale scadenza.
✅ Questo è un contenuto originale scritto dai nostri esperti con il supporto delle IA
Questa è una Guida Verificata
Tutte le Guide presenti su Rifiutoo.com, compresa questa, sono scritte e verificate dai nostri consulenti ed esperti ambientali per assicurarti la massima qualità del contenuto.
Gli utenti hanno commentato: