Tutte le scadenze RENTRI
Guida completa su tutte le scadenze RENTRI: iscrizione, tempi di registrazione dei movimenti e scadenze per la trasmissione dei dati
Il RENTRI in vigore il 15 giugno 2023, come stabilito dal D.Lgs. 3 set. 2020 n. 116, ha introdotto l’obbligo di iscrizione per una serie di soggetti, tra cui Produttori, Trasportatori e gestori di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
L’effettiva attivazione del sistema RENTRI e le modalità di adesione sono state organizzate in fasi, con scadenze precise che differiscono a seconda delle categorie di soggetti e tipologie di rifiuti coinvolti, per permettere un adeguamento graduale a norma di legge.
Di seguito facciamo una panoramica generale sulle scadenze di iscrizione al RENTRI e sulle altre scadenze legate ad aspetti tecnici e operativi che le aziende devono rispettare per garantire una corretta adesione al sistema.
Calendario delle scadenze del RENTRI
Il calendario delle scadenze del RENTRI segue un approccio graduale, volto a favorire un’implementazione ordinata.
Le principali scadenze del RENTRI fanno riferimento alle tempistiche di iscrizione che, pur essendo obbligatoria per tutte le aziende che gestiscono rifiuti, segue un calendario suddiviso in fasi per facilitare la transizione definitiva entro il 13 febbraio 2026.
Da quando è obbligatorio il RENTRI?
L’obbligo di iscrizione al RENTRI, pur essendo attivo dal 15 giugno 2023, è stato applicato in maniera graduale.
Le scadenze sono state diversificate in base alla dimensione aziendale e alla tipologia di attività svolta, con l’obiettivo di portare RENTRI alla piena operatività con l’ultimo scaglione in chiusura il 13 febbraio 2026.
Ecco il riepilogo delle tappe principali che hanno segnato il passaggio al nuovo sistema di Tracciabilità dei Rifiuti:
- Prima fase: entrata in vigore ufficiale del RENTRI il 15 giugno 2023. In questo periodo è stata avviata la sperimentazione e la predisposizione delle specifiche tecniche e delle interfacce necessarie per la registrazione.
- Seconda fase: dal 15 dicembre 2024 è scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI per le grandi imprese del settore, inclusi i Produttori di rifiuti pericolosi e i gestori di impianti di smaltimento e recupero. Le imprese hanno completato l’iscrizione entro il 13 febbraio 2025 , tenendo conto delle differenze di tempistiche per i diversi settori coinvolti.
- Terza fase: dal 15 giugno 2025 l’obbligo di iscrizione è esteso alle piccole e medie imprese (tra 11 e 50 dipendenti), con un calendario scaglionato per categorie specifiche, al fine di evitare sovraccarichi nella gestione delle adesioni avvenute entro il 13 agosto 2025
- Quarta fase: dal 15 dicembre 2025 scatta l’obbligo, invece, per i Produttori di rifiuti pericolosi non indicati ai punti precedenti.
Ai fini dell’iscrizione e del versamento del contributo, il numero dei dipendenti delle imprese obbligate va sempre calcolato in base alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’iscrizione.
Proroghe e aggiornamenti sulle scadenze
In considerazione dell’evoluzione normativa e delle necessità di semplificazione, il nuovo sistema prevedeva già in origine l’eventualità di qualche futura proroga per l’iscrizione al RENTRI per alcune categorie di soggetti.
Sebbene le tappe principali siano sempre rimaste confermate, la Legge di Bilancio 2026 (L. 30/12/2025 n. 199) ha stabilito una deroga definitiva. I soggetti non organizzati in forma d’impresa sono oggi ufficialmente esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, e quindi non più soggetti alla scadenza ultima d’iscrizione di febbraio 2026, rimanendo però soggetti agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti facendo riferimento al nuovo modello di FIR secondo le modalità previste per i Produttori non iscritti.
Per tenersi aggiornati su eventuali proroghe ufficiali RENTRI o rinvii tecnici per specifiche categorie, è importante consultare periodicamente il sito ufficiale del RENTRI e i comunicati ministeriali, o in alternativa seguire la pagina LinkedIn di Rifiutoo dove dedichiamo un post ad ogni aggiornamento in tema RENTRI e Gestione e Tracciabilità dei Rifiuti.
RENTRI troppo complesso?
Nuovi modelli di Registro carico/scarico e Formulario
Dal 4 novembre 2024 sono disponibili i nuovi modelli di Registro Carico e Scarico sul sito del RENTRI per la stampa e vidimazione. Inoltre dalla stessa data è possibile anche per chi non è obbligato al RENTRI di scaricare e stampare il pdf del nuovo modello dalla sezione apposita del sito.
Dal 13 febbraio 2025 è iniziato l’obbligo di utilizzo del Registro Cartaceo per l’iscrizione al RENTRI, che prevede il Nuovo Modello scaricabile dal portale RENTRI.
Il 23 gennaio 2025 sono iniziate le vidimazioni virtuali per chi deve registrarsi obbligatoriamente al RENTRI. La vidimazione viene effettuata direttamente sul portale RENTRI o tramite i propri software gestionali interoperabili, garantendo l’immediata validità dei documenti. Anche per i soggetti non obbligati all’iscrizione, la vidimazione avviene ora in modalità digitale.
Per l’adozione dei nuovi modelli di FIR/Formulario Digitale (xFIR), terminata la fase di sperimentazione, l’obbligo segue il calendario d’iscrizione a RENTRI dei soggetti coinvolti (vedi sopra). Con il passaggio al digitale, il Destinatario deve inviare la copia del FIR/xFIR controfirmata entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico (sostituendo la vecchia tempistica della quarta copia), mentre tutti gli operatori, anche quelli non registrati, hanno 90 giorni dalla restituzione per scaricare la copia completa dal sistema.
Tabella scadenze RENTRI
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023, che include l’allegato Tabella scadenze RENTRI.
Oltre alle tempistiche per l’iscrizione al RENTRI, la tabella è comprensiva di scadenze per l’entrata in vigore dei Nuovi Modelli di Registro Cronologico di Carico e Scarico e del Formulario di Identificazione del rifiuto.
Per agevolare la consultazione del decreto e della tabella allegata, abbiamo reso disponibile il PDF ufficiale qui sotto.
Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 – Tabella scadenze RENTRI
Scadenze registrazione e trasmissione dati RENTRI
Oltre alle scadenze di iscrizione, esistono una serie di altre scadenze che le aziende devono rispettare per garantire il corretto funzionamento del sistema e la piena conformità alla normativa.
Questi obblighi riguardano principalmente l’aggiornamento dei dati, l’invio dei movimenti e la trasmissione dei dati a RENTRI.
Entro quando scrivere i movimenti di carico sul Registro
Una volta iscritti al RENTRI, i soggetti obbligati devono rispettare alcune scadenze per l’aggiornamento e la registrazione dei dati relativi ai rifiuti.
Per quanto riguarda la Registrazione delle movimentazioni dei rifiuti, i dati relativi alla produzione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti devono essere inseriti nel RENTRI in tempo reale o comunque entro i termini stabiliti dalla normativa.
In generale, i movimenti di carico sul Registro devono essere registrati entro dieci giorni lavorativi dalla data di produzione del rifiuto.
Per alcune tipologie di rifiuti, tuttavia, i termini sono più stringenti: per i rifiuti sanitari a rischio infettivo la registrazione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi, mentre per la presa in carico di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento il termine è fissato a due giorni lavorativi.
| Attività | Termine | Decorrenza |
|---|---|---|
| Inserimento dei dati su RENTRI (produzione, trasporto, smaltimento) | In tempo reale o entro i termini di legge | Contestuale all’operazione |
| Registrazione dei movimenti di carico sul Registro | 10 giorni lavorativi | Dalla data di produzione del rifiuto |
| Registrazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo | 5 giorni lavorativi | Dalla data di produzione del rifiuto |
| Presa in carico di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento | 2 giorni lavorativi | Dalla data di presa in carico |
Entro quando inviare i dati al RENTRI
I dati dei Registri RENTRI devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’annotazione. Nella pratica la scadenza di trasmissione dati a RENTRI è di 30 (trenta) giorni fine mese: ad esempio, se un’annotazione è stata registrata ad inizio ottobre, l’invio dei dati deve essere completato entro il 30 novembre.
Per i Soggetti Delegati, un caso un’impresa se ne avvalga per la tenuta del Registro, la trasmissione dei dati deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo a quello dell’annotazione, cioè entro circa 60 (sessanta) giorni. Ad esempio, se l’annotazione è registrata a ottobre, l’invio da parte del delegato deve essere completato entro il 31 dicembre.
Per la copia digitale del FIR digitale, cioè l’xFIR (ex quarta copia), la trasmissione deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, al Produttore del rifiuti e al Trasportatore.
Per quanto riguarda le comunicazioni annuali, l’obbligo di presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) sarà integrato precompilato dalle funzionalità del RENTRI nel 2027. Le scadenze per tali comunicazioni sono definite annualmente, in linea con la legislazione ambientale.
| Tipologia di soggetto o adempimento | Termine di trasmissione | Esempio pratico |
|---|---|---|
| Soggetti iscritti al RENTRI | Entro la fine del mese successivo all’annotazione (circa 30 giorni) | Annotazione registrata a ottobre → invio entro il 30 novembre |
| Soggetti delegati (impresa che affida la tenuta del Registro a terzi) | Entro la fine del secondo mese successivo all’annotazione (circa 60 giorni) | Annotazione registrata a ottobre → invio entro il 31 dicembre |
| Comunicazioni annuali (MUD) | Dal 2027, integrato nel RENTRI Scadenze definite annualmente |
Tempistiche stabilite con decreto e aggiornate ogni anno |
Tempistiche di Conservazione
Nel sistema RENTRI, anche la conservazione dei documenti segue tempi precisi stabiliti dal D.Lgs. 116/2020, che ha ridotto da 5 a 3 anni il periodo minimo per Registri e Formulari.
Il Registro di Carico e Scarico Rifiuti deve essere conservato per tre anni dall’ultima registrazione, mentre per le operazioni di smaltimento in discarica resta valido l’obbligo di conservazione a tempo indeterminato, con consegna all’autorità competente al termine dell’attività.
Lo stesso termine di tre anni si applica ai Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), che nel nuovo contesto digitale evolveranno nel Formulario Digitale xFIR.
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Scadenze specifiche per i Trasportatori di rifiuti
I Trasportatori di rifiuti sono tenuti a rispettare ulteriori scadenze per l’aggiornamento delle proprie autorizzazioni e per la corretta registrazione delle operazioni di trasporto all’interno del RENTRI. In particolare:
- Adeguamento dei documenti di trasporto: i Trasportatori devono assicurarsi che i propri documenti, come i Formulari di Identificazione dei rifiuti, siano correttamente digitalizzati e inseriti nel RENTRI entro le scadenze stabilite.
- Registrazione delle movimentazioni: i Trasportatori sono obbligati a registrare tutte le movimentazioni dei rifiuti nel sistema RENTRI in tempo reale, per garantire la tracciabilità.
Come prepararsi prepararsi al RENTRI
Considerate le tempistiche di iscrizione e le scadenze di trasmissione dei dati a RENTRI, è necessario tenere conto anche dei tempi legati all’adeguamento tecnologico e le verifiche di conformità per prepararsi al RENTRI.
Adeguamento tecnologico
Per utilizzare il RENTRI, le aziende devono adeguare i propri sistemi tecnologici, in modo da essere conformi alle specifiche richieste dalla piattaforma. Questo potrebbe includere:
- Adozione di software certificati: entro determinate scadenze, le aziende devono integrare i propri sistemi di gestione dei rifiuti con software compatibili con il RENTRI.
- Formazione del personale: è consigliabile che le imprese programmino corsi di formazione per il proprio personale entro il periodo di transizione, in modo da garantire che tutti siano in grado di operare correttamente con il nuovo sistema.
Verifiche di conformità e sanzioni
Il rispetto delle scadenze e degli obblighi previsti dal RENTRI sarà oggetto di verifiche periodiche da parte delle autorità competenti. Le imprese devono assicurarsi di essere in regola con i requisiti di iscrizione e di aggiornamento dei dati per evitare sanzioni, che possono includere:
- sanzioni per la mancata registrazione o per l’invio errato di informazioni;
- sanzioni per mancata o irregolare iscrizione al RENTRI;
- sospensione delle autorizzazioni: le aziende che non rispettano le scadenze potrebbero subire la sospensione delle loro attività fino a quando non saranno conformi alle disposizioni normative.
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Domande frequenti su tutte le scadenze del RENTRI
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Quando è opportuno registrarsi a RENTRI?
L’iscrizione deve essere effettuata entro le scadenze previste dal calendario graduale. Per l’ultimo scaglione di operatori obbligati, il termine perentorio per adottare il Registro Digitale è il 13 febbraio 2026. Per i soggetti già rientranti negli scaglioni precedenti, l’iscrizione deve già essere perfezionata entro le rispettive date del 2025.
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Quando va effettuato l'invio dei dati del Registro al RENTRI?
Per i soggetti iscritti al RENTRI, inclusi coloro che hanno aderito entro la prima scadenza del 13 febbraio 2025, la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul Registro.
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Un'impresa può scriversi prima della scadenza di legge ed utilizzare direttamente il Registro Digitale?
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI: in questo caso si applicano le regole valide per i soggetti iscritti, compresa quella di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale.
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Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati del Registro al RENTRI?
I dati devono essere trasmessi al RENTRI in tempo reale o comunque entro la fine del mese successivo al mese della data dell’operazione di carico o scarico, garantendo così un monitoraggio continuo e tempestivo.
es: data movimento 05/06/2025 – termine invio al RENTRI: 31/07/2025 -
La trasmissione dell’annotazione sul Registro può avvenire subito, senza necessità di attendere la fine del mese successivo?
Il D.M. 59 prevede che la trasmissione debba avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione sul Registro. Nulla impedisce all’operatore di procedere alla trasmissione prima di tale scadenza.
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