Come abbiamo visto, il sistema RENTRI permette ai Produttori di rifiuti di delegare alcuni adempimenti a soggetti incaricati, ma la scelta di chi può svolgere tali funzioni è regolata da normative stringenti.
I Consulenti Ambientali non possono agire come Soggetti Delegati, allo stesso modo una società privata che svolge attività di consulenza non può operare come Soggetto Delegato.
Al contrario le associazioni imprenditoriali, i gestori del servizio di raccolta e altri soggetti riconosciuti dalla legge possono operare per conto dei produttori. Come già detto, non smetteremo mai di ripetere che la responsabilità delle informazioni rimane sempre in capo ai Produttori Iniziali di rifiuti.
Inoltre, uno studio di consulenza ambientale non può iscrivere direttamente i suoi clienti al RENTRI, ma può essere incaricata una persona fisica, sia interna che esterna all’organizzazione dell’operatore, di gestire l’accesso al sistema, compresa la pratica di iscrizione. Il primo accesso e l’accreditamento dell’impresa devono essere effettuati, infatti, dal rappresentante dell’operatore.
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