I Soggetti Delegati del RENTRI

Scopriamo chi sono i Soggetti Delegati al RENTRI e qual è il loro ruolo come soggetti incaricati della gestione dei rifiuti per conto dei Produttori

I Produttori Iniziali di rifiuti sono soggetti obbligati a gestire gli adempimenti previsti dal RENTRI, ma possono demandare alcune funzioni a specifici Soggetti Delegati.

In questo approfondimento vedremo chi sono i soggetti a cui si possono delegare le attività in ambito tracciamento rifiuti, quali obblighi devono rispettare, come accedono al sistema e quali operazioni possono svolgere.

Chi sono i Soggetti Delegati?

Come abbiamo anticipato, i Produttori Iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi del RENTRI direttamente o tramite delega. I Soggetti Delegati autorizzati a gestire gli adempimenti sono:

  1. Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale (ad es. CNA, Confcommercio, Unioncamere, …);
  2. Società di servizi di emanazione delle stesse associazioni imprenditoriali rappresentative;
  3. Gestori del servizio di raccolta, ovvero gli affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  4. Circuiti organizzati di raccolta, conformemente a quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lettera pp) del Decreto Legislativo 152/2006.

Questi soggetti sono incaricati di adempiere a diverse attività operative legate alla tracciabilità dei rifiuti, tra cui la gestione del Registro Cronologico di Carico e Scarico e la trasmissione dei Formulari per conto del produttore al RENTRI.

In questo contesto, è importante sottolineare che i Consulenti Ambientali non sono autorizzati a fungere da soggetti delegati per il RENTRI, come vedremo meglio di seguito.

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Obblighi dei Soggetti Delegati

I Soggetti Delegati devono rispettare una serie di obblighi. In particolare, sono tenuti a:

  • Sottoporsi a una verifica preliminare da parte delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazionale gestori ambientali, che collaborano con le Camere di Commercio competenti per accertare il possesso dei requisiti. Solo dopo un esito positivo, il richiedente sarà abilitato a operare come Soggetto Delegato.
  • Iscriversi al RENTRI, attestando il possesso dei requisiti previsti, come indicato nell’art. 21 del Decreto Legislativo 152/2006.
  • Rispettare le tempistiche di trasmissione delle informazioni, che devono essere annotate e trasmesse secondo quanto stabilito dall’art. 190 comma 7 dello stesso decreto.

Sebbene i Soggetti Delegati possano svolgere attività operative per conto dei Produttori di rifiuti, la responsabilità ultima sulle informazioni trasmesse rimane sempre in capo ai Produttori stessi.

Modelli per l'attestazione dei Soggetti Delegati

I gestori del circuito organizzato di raccolta e le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi che intendono iscriversi come Soggetti Delegati devono fornire un’attestazione specifica al momento dell’iscrizione al RENTRI.
I modelli in PDF per le attestazioni sono disponibili su rentri.gov.it, ma per facilitazione puoi scaricare direttamente il modello adeguato da qui sotto.

Modello per i gestori del circuito organizzato di raccolta (PDF)

Modello per le associazioni imprenditoriali e società di servizi (PDF)

Come funzionano le deleghe RENTRI

La procedura di iscrizione dei produttori deleganti è stata semplificata grazie alla Modalità Operativa (M.O.) 3, disponibile sul sito del RENTRI. La procedura prevede la pre-compilazione dell’iscrizione da parte del Soggetto Delegato e si svolge attraverso diverse fasi.

  • Inserimento del codice fiscale dell’operatore delegante: nel caso di imprese, i dati vengono importati dal Registro delle Imprese. Se il produttore delegante non è iscritto al Registro delle Imprese, i dati devono essere inseriti manualmente dall’utente per creare il profilo dell’operatore delegante e attivare l’area riservata.
  • Dati delle Unità Locali: per ciascun operatore delegante, vengono inseriti i dati relativi alle unità locali e all’attività, che sarà esclusivamente quella di produzione di rifiuti. Anche questi dati possono essere recuperati dal Registro delle Imprese o inseriti manualmente.
  • Versamento dei diritti di segreteria: il Soggetto Delegato può indicare, sulla base degli accordi con l’operatore delegante, se il versamento dei diritti di segreteria e del contributo annuo verrà effettuato da lui stesso o dall’operatore delegante.
  • Notifica di iscrizione: una volta completata l’iscrizione, viene inviata una notifica tramite PEC all’operatore delegante con i dati inseriti. L’operatore delegante deve rispondere con una conferma immediata per completare la procedura.

Gestione delle deleghe e degli Incaricati

Un Produttore può nominare più Soggetti Delegati contemporaneamente, e ogni Soggetto Delegato può a sua volta abilitare una o più persone fisiche, che in qualità di incaricati potranno operare sul RENTRI.

Gli incaricati non devono necessariamente avere titolo di rappresentanza, ma possono operare a nome del delegato per la gestione delle attività affidate.

Possibilità di operare in autonomia

Non è obbligatorio individuare un Soggetto Delegato: un’azienda può decidere di operare in autonomia, senza nominare incaricati, per gestire il registro di carico e scarico e l’emissione dei formulari identificativi dei rifiuti (FIR).

Inoltre, l’associazione di categoria può iscrivere l’impresa delegante o, in alternativa, l’impresa stessa può registrarsi e poi delegare l’associazione.

Area Soggetti Delegati: accesso e funzionalità

A partire dal 15 dicembre 2024, in accordo con la prima scadenza di iscrizione per i soggetti obbligati, l’accesso all’area soggetti delegati del portale RENTRI sarà attivo.

L’area è riservata ai soli soggetti incaricati, che da qui possono svolgere le seguenti funzioni:

  • Gestire le deleghe ricevute dai produttori iniziali di rifiuti e iscriverli al RENTRI.
  • Trasmettere dati relativi ai formulari e al registro di carico e scarico per conto dei produttori.
  • Consultare e verificare l’anagrafica degli operatori deleganti e i dati trasmessi.
  • Scaricare certificati utili alla trasmissione dati, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID.
  • Versare contributi annuali e diritti di segreteria attraverso il sistema PagoPA, anche per conto dei produttori deleganti.

Come si accede all’area Soggetti Delegati

L’accesso al portale RENTRI avviene attraverso specifici strumenti di autenticazione digitale:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per persona fisica o giuridica;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Gli utenti che accedono devono avere i poteri di rappresentanza dell’impresa o essere stati autorizzati dall’impresa stessa. Dopo l’autenticazione, il primo passo è creare il profilo del Soggetto Delegato, una procedura che varia a seconda che si tratti di un’impresa iscritta al Registro delle Imprese o di altre organizzazioni.

Una volta completata la configurazione del profilo, il rappresentante del soggetto delegato può eseguire le operazione che abbiamo elencato sopra, e inoltre può svolgere alcune funzioni amministrative come:

  • Abilitare altre persone (incaricati) a operare sul RENTRI;
  • Iscrivere i produttori deleganti al RENTRI;
  • Gestire le unità locali del produttore per cui è stata conferita delega.

I Consulenti Ambientali non sono Soggetti Delegati

Come abbiamo visto, il sistema RENTRI permette ai Produttori di rifiuti di delegare alcuni adempimenti a soggetti incaricati, ma la scelta di chi può svolgere tali funzioni è regolata da normative stringenti.

I Consulenti Ambientali non possono agire come Soggetti Delegati, allo stesso modo una società privata che svolge attività di consulenza non può operare come Soggetto Delegato.
Al contrario le associazioni imprenditoriali, i gestori del servizio di raccolta e altri soggetti riconosciuti dalla legge possono operare per conto dei produttori. Come già detto, non smetteremo mai di ripetere che la responsabilità delle informazioni rimane sempre in capo ai Produttori Iniziali di rifiuti.

Inoltre, uno studio di consulenza ambientale non può iscrivere direttamente i suoi clienti al RENTRI, ma può essere incaricata una persona fisica, sia interna che esterna all’organizzazione dell’operatore, di gestire l’accesso al sistema, compresa la pratica di iscrizione. Il primo accesso e l’accreditamento dell’impresa devono essere effettuati, infatti, dal rappresentante dell’operatore.

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FAQ sui Soggetti Delegati RENTRI

  • Il Produttore Iniziale di rifiuti può delegare altri soggetti per gli adempimenti previsti dal RENTRI?

    Si, i soggetti delegati sono persone fisiche o giuridiche autorizzate dai titolari degli obblighi a gestire le procedure di iscrizione, compilazione e trasmissione dei dati al RENTRI, operando in nome e per conto degli obbligati stessi.

  • Il rappresentante dell’impresa può nominare degli incaricati?

    Si, perché i soggetti delegati sono autorizzati dai titolari degli obblighi a gestire le procedure di iscrizione, compilazione e trasmissione dei dati al RENTRI, e operano in nome e per conto degli obbligati stessi.

  • Se i rifiuti di un’impresa sono gestiti da un intermediario, chi deve effettuare l'iscrizione al Rentri? Il produttore o l'intermediario?

    L’obbligo di iscrizione al RENTRI del produttore prescinde dal fatto che il produttore si avvalga di un intermediario. L’intermediario dovrà comunque sempre iscriversi al RENTRI. In breve, ogni soggetto che agisce sul RENTRI deve essere iscritto al RENTRI.

  • Il consulente che attualmente redige il MUD per conto delle ditte può iscriversi quale delegato?

    No, perché i soggetti che possono essere delegati dai produttori sono unicamente quelli indicati dall’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59.

    Il Consulente può essere nominato dall’impresa quale Incaricato.

  • Uno studio di consulenza che affianca i propri clienti nella gestione dei rifiuti può configurarsi come Soggetto Delegato?

    No, uno studio di consulenza non può iscriversi al RENTRI come Delegato.

  • L'impianto che gestisce i rifiuti per conto del Produttore può gestire il Registro di Carico e Scarico per conto del Produttore?

    No, l’impianto che gestisce i rifiuti per conto del Produttore non può gestire il Registro di Carico e Scarico per conto del Produttore.

  • Può lo stesso soggetto essere Delegato di un'impresa e operatore di un'altra?

    Lo stesso soggetto può operare in quanto Delegato (se rientra tra i soggetti individuati dall’art 18 del DM 59/2023 come soggetti che possono operare come delegati) e in quanto operatore. L’accesso avviene da due aree distinte del portale RENTRI: area operatori e area delegati.

  • Un libero professionista può iscriversi come Delegato e gestire i Registri di Carico e Scarico per conto dei Produttori?

    No, un libero professionista non può iscriversi come Delegato. La delega alla gestione dei Registri di Carico e Scarico è limitata alle categorie evidenziate dall’art. 190 c.7 del D.lgs. 152/2006.

  • I Soggetti Delegati dai Produttori devono effettuare le annotazioni di Carico e Scarico entro i dieci giorni lavorativi previsti dalla normativa?

    Rimangono valide le tempistiche per l’annotazione previste dall’art. 190 c.7 che stabilisce che “[…] le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile […]”. La trasmissione dei dati al RENTRI deve, invece, essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

  • Chi sono i Soggetti Obbligati al RENTRI?

    Enti e imprese di trattamento dei rifiuti, o professionisti che raccolgono o trasportano, commerciano, o svolgono funzione di intermediario su rifiuti pericolosi, consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, imprenditori agricoli con particolari tetti.

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