Manutenzione specifica e generica. Quali differenze nella tenuta dei registri?

Francesco Marica

Francesco Marica

Consulente Ambientale
manutenzione specifica generica

Quali sono le differenze tra manutenzione specifica e generica nella tenuta dei registri. Quali gli obblighi per gli operatori?


Indice


Le attività di manutenzione nella normativa ambientale

Il D.Lgs 152/2006 in due articoli si riferisce alla produzione di rifiuti nelle attività di manutenzione normando di conseguenza le modalità di tenuta dei registri di carico e scarico. Nello specifico:

  • l’articolo 230 norma la manutenzione specifica ovvero quella di reti ed infrastrutture;
  • l’articolo 266 norma la manutenzione generica, quella riguardante tutte le altre attività manutentive.

A questo proposito il concetto di luogo di produzione dei rifiuti è molto importante perchè è quello in cui vanno conservati i registri di carico e scarico.

Leggi anche Cos’è il Registro di carico e scarico dei Rifiuti

Manutenzione specifica

Nel caso dell’articolo 230 pare sia il soggetto che esegue la manutenzione a poter scegliere dove tener i registri. Questo articolo esprime come il luogo di tenuta dei registri di carico e scarico coincida con quello di produzione dei rifiuti. Per il comma 1 però tale luogo non è univoco perché sembra poter essere scelto del soggetto che svolge la manutenzione. Esso può infatti coincidere con:

  • a) la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva;
  • b) la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
  • c) il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica.

Ciò costituisce un’eccezione a quanto disposto dall’articolo 183 del D.Lgs 152/2006 che stabilisce come il deposito temporaneo debba avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti. L’ipotesi in cui il luogo di produzione del rifiuto venga fatto coincidere con quello di produzione materiale (punto a) e quindi con il cantiere, complica la situazione laddove esistano numerosi cantieri.

Infatti l’art. 190 del D.Lgs 152/06 dispone che “i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari”.

Ne consegue che potendo esserci molteplici cantieri, questi identificati come luoghi di produzione dei rifiuti diventino anche i luoghi di conservazione dei registri.

Manutenzione generica

L’articolo 266 al comma 4 norma l’attività di manutenzione generica. Questo riporta che “i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività” e pertanto in tali luoghi potranno essere temporaneamente raggruppati.

Perciò i registri di carico e scarico dovranno essere conservati presso la sede o il domicilio di chi effettua la manutenzione.

Leggi anche Registro carico e scarico. Quali sono i soggetti obbligati alla tenuta?

Conclusioni

Nel caso di manutenzione specifica appare appesantirsi l’onere del produttore di tenere i registri di carico e scarico presso ogni cantiere. In realtà la comodità di avere un solo registro presso la sede centrale, risulta nel dover segnare ogni volta molteplici annotazioni per indicare i cantieri da dove provengono i rifiuti. Ciò può mettere il produttore nelle condizioni di commettere errori di compilazione.

Dal punto di vista invece degli organi di controllo si comprende come la tenuta dei registri presso ogni cantiere risulti estremamente utile alla ricostruzione del percorso dei rifiuti.

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