Il Formulario Rifiuti. Obblighi di Legge, sanzioni e gestione del documento

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è il documento che accompagna ogni trasporto di rifiuti e ne garantisce la tracciabilità dal Produttore all’impianto di destinazione. Ecco quando è obbligatorio, chi deve compilarlo e come è cambiato con il nuovo sistema digitale (RENTRI)

Foto autore di Mario Lazzaroni, Rifiutoo

Mario Lazzaroni

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Formulario Identificazione Rifiuti spiegazione di Rifiutoo

Il Formulario Rifiuti, tecnicamente denominato Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), è uno dei documenti centrali previsti dal Testo Unico Ambientale (TUA) per la gestione e il trasporto dei rifiuti in Italia.

Ogni volta che un rifiuto viene trasportato, deve essere accompagnato dal FIR, che contiene tutte le informazioni necessarie a garantirne la corretta tracciabilità: origine, tipologia, quantità, riferimenti del Trasportatore e dell’impianto di destinazione.

Nel tempo, il modello del Formulario ha subito aggiornamenti normativi, fino all’introduzione del Formulario Digitale con il nuovo sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), ma la funzione del documento resta invariata: il FIR è il documento che certifica il percorso del rifiuto e tutela tutti i soggetti coinvolti nella filiera.

Vediamo cos’è il Formulario, quando è obbligatorio, chi è responsabile della sua compilazione, quali sono i modelli vigenti e quali sono le principali regole da conoscere.

Cos’è il Formulario

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, anche abbreviato FIR, o Formulario Cronologico del Rifiuto, è il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, detto TUA), per garantirne la tracciabilità lungo tutto il percorso dal Produttore al Destinatario.

In altre parole, il Formulario Rifiuti è il documento ufficiale che identifica:

  • il Produttore o Detentore del rifiuto,
  • il Trasportatore,
  • il Destinatario (impianto di recupero o smaltimento),
  • la tipologia e il codice del rifiuto,
  • la quantità trasportata,
  • la data e il luogo di partenza.

La funzione del Formulario è assicurare che ogni movimentazione di rifiuti sia documentata e verificabile dalle autorità competenti.

Il FIR non è, infatti, un semplice documento di trasporto: rappresenta uno strumento di controllo ambientale, perché consente di ricostruire il percorso del rifiuto e di attribuire responsabilità precise ai soggetti coinvolti nella filiera.

Il Formulario del rifiuto costituisce uno degli strumenti fondamentali della tracciabilità dei rifiuti, insieme al Registro di Carico e Scarico. Con l’evoluzione normativa e l’introduzione del RENTRI, le modalità di emissione e gestione dei Formulari sono state aggiornate, ma il principio resta invariato: nessun trasporto di rifiuti può avvenire senza un documento che ne certifichi origine, caratteristiche e destinazione, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge.

Formulario e Registro di Carico e Scarico

I Formulari di Identificazione costituiscono parte integrante dei Registri di Carico e Scarico dei rifiuti prodotti e gestiti, e a tal fine gli estremi identificativi del Formulario sono riportati sul Registro di Carico e Scarico in corrispondenza alla registrazione di scarico effettuata dal Produttore/Detentore.

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Obbligo di compilazione del Formulario Rifiuti

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti deve essere emesso ogni volta che viene effettuato un trasporto di rifiuti, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, e dunque per:

  • ogni tipologia di rifiuto trasportata,
  • ogni Produttore/Detentore del rifiuto trasportato,
  • ciascuna operazione di recupero o smaltimento cui i rifiuti sono destinati: se un rifiuto è destinato a diverse operazioni di recupero, devono essere emessi tanti Formulari quante sono le destinazioni del rifiuto. Non possono inoltre essere effettuati stoccaggi intermedi dei rifiuti trasportati, utilizzando lo stesso Formulario.

Il Formulario del Rifiuto sostituisce in generale gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati. Il trasporto di rifiuti aventi le caratteristiche delle merci pericolose sottoposte alle normative ADR e RID, oltre che dal Formulario, deve essere accompagnato anche dalla documentazione prescritta da dette normative.

Esclusioni dall’obbligo del Formulario Rifiuti

Non è obbligatorio compilare il formulario nei casi seguenti:

  • trasporto di rifiuti urbani da parte dal gestore del servizio pubblico o da soggetto da questo delegato;
  • trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4, D.lgs 152/2006);
  • trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei
    rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico
    di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non
    eccedano la quantità 30 kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4-bis, D.lgs 152/2006);
  • trasporto di rifiuti effettuate da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
  • movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, comma 9, D.lgs 152/2006);
  • trasporti transfrontalieri (art. 193 comma 7, D.lgs 152/2006).

Il comma 5 dell’art. 193 definisce meglio cosa si debba intendere come trasporto “occasionale e saltuario”. I limiti indicati sono un massimo di 4 trasporti annui oppure un quantitativo massimo trasportato di 100 chilogrammi o 100 litri in tale lasso di tempo.

Chi compila il Formulario?

L’art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “ il Formulario di Identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal Produttore o Detentore dei rifiuti e controfirmato dal Trasportatore […]”. Sulla base di questa disposizione si ritiene che debba essere il Produttore/Detentore a compilare materialmente il Formulario, oltre che datarlo e firmarlo. Su richiesta del Produttore o Detentore, anche il Trasportatore può emettere e compilare il Formulario relativo al rifiuto che deve trasportare, su richiesta del Produttore/Detentore.

È tra questi soggetti, quindi, la persona che che dovrà provvedere alla corretta redazione di tutte le parti del FIR, con l’obbligo di indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Sul Produttore/Detentore di lui ricade la responsabilità di assegnazione del codice CER e nei casi previsti dalla normativa di caratterizzazione analitica (analisi chimica).

Chi lavora sa bene quanto sia consolidata la pratica secondo la quale è il Trasportatore a provvedere alla compilazione del Formulario. Ciò non toglie che la responsabilità della corretta redazione resti comunque a carico del Produttore/Detentore. Il suggerimento per le imprese produttrici che sottoscrivono il Formulario, quando anche compilato dal Trasportatore, è quello di verificare correttezza e completezza delle informazioni indicate ed accertarsi che quanto dichiarato corrisponda realmente alle caratteristiche del rifiuto e del mezzo di trasporto in questione.

Modello di Formulario Rifiuti

Il modello vigente di FIR, prima del RENTRI, veniva definito dal DM n. 145/1998, “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22″.

Con l’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) e normativa relativa, il modello è stato aggiornato. A partire dal 13 febbraio 2025 è obbligatorio utilizzare il Nuovo Modello di Formulario, valido sia in formato cartaceo sia in formato digitale in base ai casi di utilizzo conformi alle nuove disposizioni in materia di tracciabilità. Dal 13 febbraio al 15 settembre 2026, per i soggetti iscritti al RENTRI, il Formulario potrà essere gestito sia in modalità digitale secondo le procedure previste dal sistema, sia in modalità cartacea.

Il principio resta invariato: il Formulario deve contenere tutte le informazioni necessarie a identificare origine, caratteristiche e destinazione del rifiuto. Sono invece cambiate le modalità di vidimazione, emissione e gestione del documento, che si inseriscono progressivamente nel sistema digitale RENTRI.

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Stampa, numerazione e vidimazione del Formulario

Nel sistema disciplinato dal DM 145/1998, il Formulario Cartaceo era predisposto da tipografie autorizzate alla stampa del Registro dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78. I Formulari dovevano essere numerati progressivamente con numeri di serie e progressivi prestampati, anche mediante l’adozione di prefissi alfabetici, così da garantire un’univoca identificazione. L’art. 4, comma 2, del DM 145/98 prevedeva inoltre che, prima dell’utilizzo, fosse registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto dei Formulari, dalla quale dovevano risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.

Prima dell’utilizzo, i Formulari dovevano essere vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti o dall’Agenzia delle Entrate. La vidimazione era gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Con l’adozione del Registro Elettronico la vidimazione del Formulario avviene esclusivamente in modalità digitale tramite RENTRI o gestionali, anche quando il Formulario viene poi utilizzato in Formato Cartaceo, con la stampa del Formulario direttamente da RENTRI o dal proprio software interoperabile RENTRI (come Rifiutoo). I FIR Cartacei restano infatti una soluzione da usare in caso di emergenza o necessità operative, ma devono essere prima vidimati online e solo successivamente stampati.

Dalle quattro copie del Formulario all’xFIR

Prima dell’adozione del Formulario Digitale, il modello cartaceo del Formulario era redatto in quattro esemplari ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Le quattro copie del Formulario andavano ai diversi soggetti coinvolti nel trasporto del rifiuto, e hanno rappresentato per anni uno degli snodi più delicati nelle procedure operative di tracciabilità dei rifiuti.

La cosiddetta quarta copia, datata e controfirmata dal Destinatario con indicazione del peso verificato a destino, doveva essere restituita al Produttore entro 90 giorni (180 giorni in caso di spedizioni transfrontaliere). Era questo il passaggio che certificava formalmente l’avvenuto conferimento del rifiuto. In caso di mancata ricezione nei termini previsti, il Produttore o Detentore era tenuto a darne comunicazione all’autorità competente per escludere la propria responsabilità. Proprio per ridurre i tempi e garantire maggiore certezza documentale, era ammessa la trasmissione della quarta copia tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), con firma digitale, secondo una procedura che prevedeva la scansione dell’originale cartaceo, la firma elettronica e l’archiviazione in conformità al Codice dell’Amministrazione Digitale.

Con l’introduzione del Formulario Digitale nell’ambito del RENTRI, il meccanismo della quarta copia viene superato dalla gestione e dalla disponibilità digitale dei dati di conferimento, eliminando la necessità della restituzione fisica del documento. Nel sistema digitale, infatti, il Formulario viene emesso e gestito in formato elettronico xFIR, secondo le modalità previste dal RENTRI, mentre le quattro copie rimangono valide nei casi in cui la gestione del Formulario sia totalmente cartacea.

L’evidenza della presa in carico del rifiuto da parte del destinatario non è più affidata alla restituzione materiale di una copia firmata, ma alla registrazione e conservazione informatica dei dati relativi al trasporto all’interno del Sistema Nazionale di Tracciabilità. Con RENTRI, infatti, il tema della Conservazione Digitale diventa centrale anche nell’ambito dei rifiuti.

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Conservazione del Formulario Rifiuti

Conservare il Formulario significa garantire che il documento relativo a ogni trasporto del rifiuto, cartaceo o digitale, resti integro, leggibile e disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti per tutto il periodo previsto dalla legge.

Il Formulario del Rifiuto deve essere conservato per 3 anni. Il termine di conservazione è stato ridotto da 5 a 3 anni a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020 al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), in recepimento delle direttive europee 2018/851 e 2018/852.

Nel sistema di tracciabilità precedente a RENTRI, la Conservazione riguardava le copie fisiche del documento – in particolare la prima e la quarta copia per il Produttore – che dovevano essere archiviate e rese disponibili in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

Con RENTRI e l’introduzione dell’obbligo di Formulario Digitale (xFIR), la corretta Conservazione e Tenuta Digitale del Formulario rappresenta l’ultimo passaggio della tracciabilità: l’emissione del Formulario e la registrazione del conferimento devono essere accompagnate da una gestione documentale conforme sia ai requisiti previsti dalla normativa RENTRI sia alle regole generali in materia di documentazione informatica.

Rischi legati al Formulario Rifiuti

Il Formulario non è un adempimento formale: è uno degli strumenti centrali della tracciabilità dei rifiuti. Errori, omissioni o irregolarità nella compilazione del Formulario possono comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, conseguenze penali.

Nello storico sistema di tracciabilità esclusivamente cartaceo, tra i rischi operativi più frequenti vi erano la mancata ricezione della quarta copia, errori nelle annotazioni o incongruenze tra peso stimato e peso verificato a destino. Con il passaggio al sistema digitale RENTRI e all’xFIR, alcune criticità legate alla circolazione materiale del documento spariscono, ma restano centrali:

  • la correttezza dei dati inseriti;
  • la corretta classificazione del rifiuto;
    la coerenza tra Formulario, Registro e documentazione di supporto;
  • il rispetto delle procedure previste dal sistema digitale.

Le sanzioni per le violazioni in materia di Formulario sono indicate all’articolo 193 del Testo Unico Ambientale. Oltre all’obbligo di tenuta dei Registri di Carico e Scarico, i soggetti indicati all’articolo 189 comma 3 devono accompagnare il trasporto dei rifiuti con il FIR. In questo senso, sono previste sanzioni anche per il trasporto dei rifiuti in assenza di Formulario, con aggravanti penali nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Sono da considerare, inoltre, le Sanzioni RENTRI legate al Formulario, previste per le violazioni degli obblighi introdotte dall’adozione del sistema di tracciabilità e aggiornate dalla Legge 147/2025 (DL 116/2025).

Gestire il Formulario cartaceo o Digitale

Per questi motivi, la gestione del Formulario – cartaceo o Digitale – richiede attenzione, consapevolezza normativa e strumenti adeguati, in grado di garantire coerenza tra classificazione del rifiuto, registrazioni e documentazione di trasporto.

L’utilizzo di un software per la gestione rifiuti, come Rifiutoo, che consente la gestione dei Formulari in cloud, permette di ridurre il rischio di errori nella compilazione, mantenere allineati Formulario e Registro di Carico e Scarico, tracciare correttamente le operazioni di trasporto e assicurare la conformità alle procedure previste dal sistema RENTRI, integrando in un unico ambiente digitale emissione, vidimazione e conservazione documentale.

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Gli utenti hanno commentato:

43 risposte a “Il Formulario Rifiuti. Obblighi di Legge, sanzioni e gestione del documento”

  1. Sabrina Fornari ha detto:

    Buonasera, stiamo studiando con un gruppo di colleghi innovatori di un’azienda pubblica un sistema di digitalizzazione del formulario (senza quindi la produzione delle copie cartacee, ma con la produzione di un bollino, simile al bollino farmaceutico che contenga tutti i dati relativi e necessari all’accompagnamento del rifiuto). Potremmo a tal proposito avere un suo contributo?

  2. Valter Morelli ha detto:

    Domanda, dopo scarico rifiuti in ADR
    carico accettato per intero ,li formulario, non è più necessario, ed il mezzo vuoto è da considerarsi ,? Non sta trasportando rifiuti per le norme a riguardo ( trasporto rifiuti in ADR ) GRAZIE

  3. Bessega Roberto ha detto:

    È corretto ricevere una sanzione di 516€. Per aver omesso di correggere la data avendo scaricato il materiale di demolizione il giorno dopo il carico trasportato fino al deposito per discarica chiusa ? Grazie

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Roberto,

      ci teniamo a precisare che nel blog di Rifiutoo rimane difficile analizzare il caso specifico senza avere un’analisi completa dell’accaduto o della domanda posta.

      Per quello che attiene a ciò che riporta, durante la compilazione delle quattro copie del formulario è necessaria molta precisione, in quanto i soggetti che dovranno ricevere una delle suddette copie saranno differenti e dovranno disporre delle medesime informazioni.

      Omettere la correzione di una data, pertanto, rappresenta una difformità e, in caso di controllo, l’ente ha il diritto e potere di comminare un’ammenda.

      Saluti

  4. Mario ha detto:

    Buongiorno, dopo quanto tempo posso eliminare i formulari e i registri di carico e scarico? e quale procedura devo adottare? Devo avvisare gli organi di controllo?

  5. Laura ha detto:

    Salve, se appalto il lavoro di rimozione e conferimento a discarica di materiale da una facciata a una ditta, è corretto considerare la ditta detentore dei rifiuti e di conseguenza non essere più io il produttore del rifiuto stesso? Questo quindi mi esonererebbe dall’esibire il FIR? Grazie

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Laura,

      ci teniamo a precisare che nel blog di Rifiutoo rimane difficile analizzare il caso specifico senza avere un’analisi completa dell’accaduto o della domanda posta, pertanto consigliamo sempre di rivolgersi a un consulente ambientale che potrà analizzare il suo caso.

      In generale, la Corte di Cassazione riconosce l’appaltatore quale produttore di rifiuti, essendo il soggetto che autonomamente gestisce l’esecuzione dell’opera o del servizio ma precisa che anche il committente potrebbe assumere tale qualifica solo qualora vi sia, da parte sua, una “ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore”, e soprattutto nel caso in cui tale ampio coinvolgimento nella gestione dei rifiuti risulti adeguatamente provato.

      Saluti

  6. Elisabetta ha detto:

    Buonasera
    nel compilare il FIR, SEZIONE DESTINATARIO, devo indicare il numero dell’Autorizzazione (AUA) E LA DATA. Al riguardo sorge il dubbio: indico il numero e la data di rilascio dell’AUA da parte della Provincia? O il Protocollo e la data in cui lo sportello SUAP ha rilasciato l’autorizzazione?
    “Si precisa, che il Provvedimento di AUA ha validità pari a quindici anni, decorrenti dal
    momento del rilascio al gestore da parte di questo Sportello SUAP.”

  7. antonella ha detto:

    Buongiorno,
    nel registro carico/scarico è obbligatorio riportare anche le annotazioni scritte nel formulario? ad esempio il viaggio riprende in data xx causa guasto tecnico/chiusura impianto etc?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Antonella,
      grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.

      A riguardo del suo caso: le annotazioni del registro servono a riportare eventuali annotazioni dei dati iscritti nel registro (esempio: correzioni).

      Saluti

  8. angelo ha detto:

    Buona sera
    ho ricevuto una sanzione di 516,00 euro ai sensi dell’art. 193 co. 2 d.lgs. 150/2006 poichè non avevo inserito nel fir il numero di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali che non ricardavo ma che poi ho immediatamente comunicato all’autorità.
    E’ corretta la sanzione? non mi pare ci sia un articolo che sanzione tale dimenticanza. avrei bisogno di un parere in merito alla possibilità di contestare la sanzione. Grazie attendo cortese riscontro

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buonasera Angelo,

      grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.

      Per il caso così esposto si evidenzia che la mancanza di un dato fondamentale corrisponda alla sanzione in oggetto. Alla data odierna non risultano sussistere procedure per comunicare i dati essenziali al trasporto dei rifiuti se non riportarli nel FIR.

      Saluti

  9. luisa ha detto:

    Buongiorno,

    mi sono accorta che mentre ho compilato i registri dei rifiuti quotidianamente. non è stato registrato un rifiuto in data 04/10/2023, nonostante abbia registrato gli altri rifiuti nei giorni precedenti. come posso fare per risolvere questo problema. Cordiali saluti

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Salve Luisa,
      grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.

      Il suggerimento che è possibile dare in un caso delicato come questo è Registrare comunque il movimento successivamente indicando nelle annotazioni l’errore. Non è da escludere che comunque questa pratica possa essere soggetta a sanzione. Le consigliamo di leggere sul nostro blog l’articolo dedicato.

      Saluti

  10. Andrew ha detto:

    Una domanda. Se si è iscritti all’albo gestori per la categoria “materiale vegetale, frasche ecc”, ma tale materiale si trasporta in luogo in cui è presente un cippatore privato, e il materiale cippato poi viene riutilizzato in proprio come materia prima (ammendante, pacciamante), è comunque necessario compilare il formulario? In quel caso produttore, trasportatore e destinatario coincidono… Inoltre quel materiale prodotto non viene “rifiutato”, cioè considerato qualcosa di cui liberarsi, ma qualcosa da utilizzare in ottica circolare. Dal punto di vista del controllore del mezzo, deve comunque esserci un formulario compilato?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Andrew,
      grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.

      Rispetto al caso riportato, se il residuo sin dall’origine non è un rifiuto secondo definizione D.lgs 152/06 – TUAmbientale, allora il trasporto si considera di tipo ordinario e accompagnato da Documento di Trasporto – DDT.

      Saluti

  11. Angelo ha detto:

    Buonasera, ho da poco ricevuto l’incarico di compilazione del registro di carico e scarico. Mi sono accorto che chi l’ha compilato in precedenza non ha registrato ben 8 formulari, registrando altri formulari più recenti.

    Il registro è aggiornato al 15 Febbraio e i formulari non registrati sono di gennaio.

    Cosa mi consigliate di fare a questo punto?

    Grazie mille in anticipo

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno, in base al caso presentato, in caso di verifica la sanzione può essere applicata. Raccomandiamo di annullare tutti i movimenti con data successiva a gennaio (riga diagonale sul movimento senza rendere illeggibile il contenuto dello stesso) e ricostruire il Registro a partire dallo stesso mese.

      Confermiamo che è possibile che anche con questa modalità la sanzione possa essere applicabile in quanto non sono stati registrati gli scarichi corrispondenti ai FIR di gennaio entro i 10 giorni prescritti dalla norma.

  12. Davide S. ha detto:

    Buongiorno. E’ corretto usare i timbri in tutte le 4 copie senza usare la forma auto ricalcante? Grazie. Davide S

  13. paola ha detto:

    buongiorno, se io azienda ho dei materiali presso un fornitore terzo (non codificati a magazzino),chi deve compilare il formulario:
    il fornitore terzo che detiene il mio materiale
    oppure:
    io azienda proprietaria?
    grazie mille
    Paola

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Paola, i rifiuti sono di proprietà di chi li produce, non del proprietario del luogo in cui sono stati prodotti.

      lett. f) dell’art.183 del D.Lgs 152/2006:
      “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

      se volesse approfondire il tema le lasciamo il link a un articolo già precedentemente trattato sul nostro blog che affronta il tema: https://www.rifiutoo.com/blog/responsabilita-produttore-rifiuti-appalti/

  14. Vincenzo ha detto:

    Buon giorno vorrei sapere se è corretto che sullo stesso cantiere edile ogni azienda che ci lavora e che produce scarti da edilizia deve fare le analisi dei materiali a propro nome ,o si possono utilizzare le analisi fatte dalla prima ditta che ha iniziato i lavori ,grazie

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Vincenzo,

      in generale, per ciascun produttore di rifiuti (in questo caso, ogni impresa che opera nel cantiere), la normativa ambientale impone la responsabilità diretta nella caratterizzazione del rifiuto. Questo significa che, tecnicamente, ogni azienda dovrebbe effettuare le analisi dei materiali di scarto che essa stessa produce, in quanto il produttore del rifiuto ha la responsabilità giuridica di assicurare che i propri scarti siano correttamente identificati e classificati.

  15. Oscar ha detto:

    Buongiorno, in caso di trasporto con motrice e rimorchio di 2 container di clienti diversi, la targa del rimorchio deve essere indicata su entrambi i formulari o solo su quello riferito al rifiuto caricato sul rimorchio?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Oscar,
      nel caso di un trasporto di rifiuti con motrice e rimorchio che contiene due container di clienti diversi, è necessario indicare la targa del rimorchio su entrambi i formulari. Questo perché entrambi i formulari devono riportare tutte le informazioni relative al mezzo che effettua il trasporto, compreso il rimorchio, indipendentemente dalla posizione specifica dei rifiuti (motrice o rimorchio).

      In questo modo, le autorità di controllo possono verificare l’associazione tra i rifiuti trasportati, i formulari e l’intero veicolo (motrice + rimorchio) che compie il trasporto.

  16. Mauro ha detto:

    Buongiorno io ho delle macerie e possiedo un camion per il trasporto in discarica,devo avere il formulario?

  17. De Stefano ha detto:

    Ho svolto, nel novembre 2024, la funzione di Direttore dei lavori di manutenzione straordinaria denunciati al Comune con C.I.L.A.. E’ un mio diritto ricevere copia del F.I.R. alla fine dei lavori ovvero solo copia della pagina 1, anche se nel contratto che l’impresa ha con il committente è prevista la consegna solo dopo il saldo dei lavori ?

  18. noemi montedoro ha detto:

    Se disponiamo ancora di formulari cartacei (5) possiamo continuare ad usarli o dobbiamo passare da Febbraio a quelli elettronici?
    Grazie

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Noemi,

      a partire dal 13 febbraio 2026, entrerà comunque in vigore il Nuovo Modello del Formulario che può essere vidimato digitalmente:
      – Con proprio Gestionale tramite RENTRI
      – Con servizi del MASE tramite RENTRI

      Saluti

  19. LUCIDI SANTE ha detto:

    Buongiorno,
    noi da febbraio utilizzeremo il nuovo FIR cartaceo.
    Volevamo chiedere, dato che abbiamo 3 camion, come faremo ad avere per ogni camion dei FIR con numerazione progressiva propria? poiché,dato che dobbiamo distribuirli su ogni camion, questa progressione verrebbe poi a mancare
    grazie

  20. ANGELA ha detto:

    LAVORO IN UNA DITTA NEL REPARTO SPEDIZIONI. MI TORNA MOLTO DIFFICOLTOSO COMPILARE IL FORMULARIO CHE MI HANNO “AFFIBIATO” VISTO CHE MENTRE SONO INTENTA A COMPILARE IL FORMULARIO DEVO LASCIARE PER SERVIRE I TRASPORTATORI E LE TELEFONATE CHE ARRIVANO. VISTA L IMPORTANZA E I VARI FORNITORI DA INSERIRE, HO ANSIA CHE SE SBAGLIO, LA DITTA POSSA RICEVERE UNA MULTA, MI DOMANDO SE L UFFICIO SPEDIZIONI, IMPIEGATA SEMPLICE, CON SOTTO PERSONALE è L UFFICIO GIUSTO, O E’ UN ALTRO L UFFICIO COMPETENTE ALLA COMPILAZIONE.

  21. STEFANO IACOPINI ha detto:

    Buongiorno,
    Per numero Autorizzazione di recupero ho sempre riportato sui FIR e sul MUD il numero di registrazione della DETERMINAZIONE riportato sul titolo del foglio 1 e la relativa DATA. E’giusto cosi o dovre1 riportare il numero PROTOCOLLO presente sulla pagina 3 dove è scritto “documento di riferimento agli atti dell’ufficio fascicolo AUA n…. ditta ……
    grazie

  22. Maria Cristina ha detto:

    Aiutooo
    Se l’azienda edile è produttore e trasportatore in proprio dei materiali che produce dalle lavorazioni, sul registro di carico e scarico rentri quante registrazioni vanno fatte ? una per produttore e carico e scarico come trasportatore quindi 3, oppure soltanto le due come trasportatore ?

  23. Michele Tiberi ha detto:

    Buona sera
    Mi è stata commissionata una demolizione di una copertura di un capannone e quindi divento produttore del rifiuto e sono anche trasportatore.
    Domanda posso fatturare al committente anche se non è un soggetto attivo sul formulario?

  24. Angela ha detto:

    Buonasera.. avrei un domanda. Io sono iscritta al rentri come produttore di rifiuti.. il trasportatore quando viene a prelevare il rifiuto mi rilascia una copia del fir.. io annoto lo scarico entro 10 giorni dal prelievo del rifiuto… ma il trasportatore mi manda la copia del dir con indicato i peso a destino dopo più si 10 giorni in quanto mi riferisce che c’è tempo fino ai 90 giorni.. ma come faccio io a registrare il peso a destino se non possiedo la copia entro i dieci giorni ? Devo ogni volta rettificare l operazione si scarico? Non riesco a risolvere questo problema.. qualcuno può aiutarmi?

  25. cecilia ha detto:

    buongiorno ,
    per quanto riguarda gli autodemolitori che prendo da privati auto con codice 160104 sappiamo che è un rifiuto pericoloso …. ma come fa un privato cittadino a firmare un fir digiatle ? credo che dobbiamo proseguire con il fir cartaceo e trasmetterlo al rentri ??

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Cecilia,

      le consigliamo la lettura dell’articolo dedicato a xFIR.

      Come riportato in una delle FAQ RENTRI, i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI come i privati cittadini, in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi e non trasmettono al RENTRI i dati dei FIR.

      Saluti

  26. Martina ha detto:

    Buongiorno,
    lavoro presso un poliambulatorio infermieristico dotato di diversi servizi.
    Ci e’stata imposta la registrazione e la successiva firma del FIR con QR code al momento del ritiro dei rifiuti da parte della ditta dedicata.
    Poichè nessuno di noi può materialmente verificare nè il numero, nè il peso e nemmeno la provenienza dei bidoni, (poichè i servizi all’interno del poliambulatorio sono diversi),noi non siamo d’accordo su tale richiesta.
    Cosa comporta il firmare questo documento senza opportuna verifica? Chi dovrebbe essere incaricato a fare ciò?
    Grazie.

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Martina,

      la ringraziamo per il suo cortese commento.
      Le consigliamo la lettura della nostra guida dedicata al Formulario digitale (xFIR) dove troverà risposte dedicate alla sua domanda. In particolare troverà riferimenti sul produttore del rifiuto che guida la scelta tra formulario cartaceo e digitale alla filiera, seguendo i relativi obblighi imposti dalla normativa e sulle sanzioni previste. Sull’argomento della verifica delle attività le confermiamo che la responsabilità coinvolge tutti gli attori della filiera del rifiuto, a partire dal produttore.

      Auguriamo buon lavoro

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