Registro carico e scarico. Quali sono i soggetti obbligati alla tenuta?

La Legge prevede soggetti obbligati alla compilazione del Registro Carico e Scarico Rifiuti. Andiamo a vedere in questo articolo quali sono le attività economiche obbligate alla compilazione e tenuta di questo documento e quelle esonerate.
Soggetti obbligati alla compilazione del Registro Carico e Scarico
Prima di tutto sappiamo che il Registro di Carico e Scarico è il documento su cui devono essere registrate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e avviati al trasporto da un’attività.
Un dubbio potrebbe riguardare quali attività sono obbligate per Legge a compilare e conservare questo documento. Importante è infatti, se si ha un’attività, sapere se si è obbligati a produrre e tenere questo documento. Con l’introduzione del nuovo sistema RENTRI, inoltre, ad alcuni soggetti obbligati si estende anche l’obbligo di iscrizione alla piattaforma per la gestione della propria documentistica rifiuti.
Qualora vi sia l’obbligo, non ottemperarlo comporta sanzioni.
Conseguentemente i soggetti ai sensi dell’art. 190, dell’art. 189 e dell’art. 184 del D.lgs 152/2006 obbligati a tenere il Registro di carico e scarico sono:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
- lavorazioni artigianali ed industriali;
- attività di recupero e smaltimento;
- imprese ed enti produttori di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque, abbattimento fumi e trattamenti delle acque reflue;
- attività di raccolta e trasporto a titolo professionale;
- attività di recupero e smaltimento rifiuti;
- chi effettua intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione;
- consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (art. 11, comma 7, D.Lgs. 152/2006);
- il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.Lgs. 182/2003).
Soggetti esonerati dell’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico
Al contrario dei soggetti obbligati ci sono attività economiche che la Legge esclude dall’obbligo di tenuta del Registro di Carico e Scarico. Si tratta di:
- imprenditori agricoli produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 2135;
- consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongono di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (art. 190, comma 8, D.Lgs 152/2006);
- produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di servizio, commerciali e sanitarie,
- produttori di rifiuti speciali non pericolosi di demolizione, costruzione e scavo.
- soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (barbieri, parrucchiere e tatuatori);
- produttori di rifiuti pericolosi non qualificabili come imprese o enti;
- soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 comma 5 D.lgs 152/06);
- produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.Lgs 152/2006).
Le semplificazioni per alcune attività
Al fine di giungere ad una semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali, per alcune attività economiche a ridotto impatto ambientale sono state recentemente normate delle esenzioni dall’obbligo di compilazione del Registro.
Per quanto riguarda le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile e i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (barbieri, parrucchiere e tatuatori) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03* (relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.
Nel caso di trasporto in conto proprio da parte dei suddetti soggetti, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e di compilazione del MUD si intende assolto attraverso la compilazione e conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporto. La conservazione dei formulari deve avvenire presso la sede dei suddetti soggetti o presso quella delle associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
Sanzioni
Come punto finale sono previste per Legge della sanzioni per chi non ottempera all’obbligo di tenuta oppure redige in maniera incompleta le registrazioni sul Registro di Carico e Scarico.
- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00. La sanzione è comunque ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano però frazioni di unità lavorative annue.
- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. In modo analogo al punto precedente, i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

Buon pomeriggio,
ho letto la seguente FAQ in coda ad uno dei vostri articoli:
“L’impresa che produce sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, deve iscriversi e mantenere il Registro solo per i rifiuti pericolosi? I produttori di rifiuti da attività di servizio, commerciali, sanitarie, edili, agricole dovranno registrare le operazioni di Carico e Scarico relative ai soli rifiuti pericolosi.”
Potreste indicarmi norma, art e comma di riferimento dove si evince tale informazione?
Quindi la mia azienda che gestisce 3 strutture alberghiere, che produce rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti pericolosi (quali ad esempio neon, imballaggi con residui di vernice ecc), anche se da gennaio affiderà i rifiuti non pericolosi ad una ditta privata e non più alla municipalizzata dando vita così ad N formulari aggiuntivi per ogni sede di produzione dei rifiuti, dovrà registrare sul registro di carico e scarico solo i rifiuti pericolosi?
Vi ringrazio per il chiarimento e l’indicazione della norma di riferimento
Buongiorno Federica,
trova il riferimento normativo richiesto qui: art. 190 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. art. 190 c.1 “Si, deve tenere registro per i soli pericolosi a meno che non rientri nel caso specifico di cui al c.7 dello stesso articolo: 7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.”
Buon lavoro
buongiorno.
I gestori di reti stradali (Province, ANAS; altri Concessionari) rientrano tra i soggetti con obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico (ed anche del RENTRI)?
Parliamo di attività di manutenzione delle strade extraurbane (ad esempio spazzamento, recupero materiali sulla sede stradale e pertinenze, materiali di risulta delle lavorazioni di pulizia fossi e cunette, manutenzione opere in verde cigli e scarpate stradali).
Buongiorno,
un’impresa edile che produce 1 o 2 volte l’anno rifiuti pericolosi,
ed è quindi obbligata a iscriversi al RENTRI, deve registrare nel registro di carico e scarico anche i rifiuti non pericolosi o solo quelli pericolosi?
Grazie.
Un saluto.