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Sistri e REN. Le novità sulla riforma del Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Dal 1 gennaio 2019 il Sistri (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) non è più operativo. E’ stato sostituito dal REN. Di cosa si tratta e quali novità ci aspettano in futuro?


Indice


Il Sistri

Nato per volontà del Ministero dell’Ambiente vide la luce allo scopo di monitorare e tracciare i rifiuti pericolosi. Era un momento di emergenza nazionale riguardante una preoccupante diffusione di trasporti e gestioni illecite di rifiuti.

Entrato in vigore il primo ottobre del 2013 e mai entrato definitivamente a regime, con l’articolo 6 del Decreto Legge 135/2018 è stato soppresso. I soggetti obbligati ad adottare il Sistri erano coloro che movimentavano rifiuti pericolosi e tutti i trasportatori autorizzati di rifiuti all’interno della Regione Campania. Per tutti gli altri l’adozione era facoltativa.

Nato anche per semplificare oltre che rendere trasparente la gestione dei rifiuti, in realtà pare non essere stato all’altezza delle aspettative. Il Sistri consisteva nel trasferire in formato digitale gli adempimenti documentali precedentemente gestiti in forma cartacea. Il sistema si basava sull’utilizzo di due apparecchiature elettroniche. Un trasponder, noto come “black box”, da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per tracciarne i movimenti e una token USB da 4 Gb. Viaggiava insieme al carico e munita di software per autenticazione forte e firma digitale, su di essa erano salvati tutti i dati relativi ai rifiuti .

Alla fine si è rivelata una soluzione non risolutiva. Nemmeno così tecnologicamente avanzata se si pensa che contemporaneamente si utilizzavano già App e GPS per i più banali spostamenti. Motivo per cui il sistema è stato smantellato.

Cos’è il REN

Vediamo le differenze tra Sistri e REN. Al posto del Sistri, l’art. 6 del Decreto Legge 135/2018 introduce un nuovo sistema istituendo il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente.

A decorrere dall’entrata in vigore sono tenuti ad iscriversi a questo Registro i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del Dlgs 152/2006. Si tratta degli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediario di rifiuti pericolosi, i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto.

L’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale. Questo al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, importi che saranno aggiornati ogni tre anni. Le modalità di organizzazione e funzionamento però non sono ancora del tutto chiare. Così come non lo sono i costi di iscrizione e il canone annuo da pagare. Si è in attesa di un nuovo decreto che faccia luce su modalità e tempi.

Sistri e REN – La disciplina transitoria in vigore

Al fine di evitare un vuoto normativo il legislatore ha previsto dal 1° gennaio 2019 una disciplina transitoria tra l’applicazione di Sistri e REN. Essa vale per i soggetti prima obbligati all’iscrizione al Sistri e garantisce la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010. Ciò significa provvedendo alla tenuta e alla compilazione dei Registri di Carico e Scarico, Formulari e alla trasmissione annuale del Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Adempimenti che possono essere effettuati in formato digitale in virtù dell’art. 194-bis.

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Gli obiettivi della nuova legislazione sui rifiuti

Una completa revisione della parte quarta del Testo Unico Ambientale è l’obiettivo della nuova legislazione allo studio. Ciò per giungere ad una semplificazione e un alleggerimento degli oneri per le imprese.

Questo grazie al pacchetto di provvedimenti europei da attuare in Italia, oggetto del Disegno di Legge  “Legge di delegazione europea 2018” (A.S. n. 944). Attualmente è all’esame del Senato e comprende quattro direttive da recepire entro il 5 luglio 2020. Ciò dovrebbe portare ad una riforma della Parte Quarta del DLgs 152/2006 noto anche come Testo Unico Ambientale. Tra le novità ci sarebbe la disciplina del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. Questo nella primavera 2020 avrebbe dovuto sostituire o aggiornare e regolare il REN.

Linee guida per la riforma della tracciabilità dei rifiuti

Nello Schema di Disegno di Legge, contiene all’articolo 16 delle linee guida per redigere una legislazione che preveda un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolva almeno alle seguenti funzioni:

  • Consentire, anche attraverso l’istituzione di un registro elettronico su base nazionale, la trasmissione da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all’origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero.
  • Garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, nonché per la trasmissione dei relativi dati al registro nazionale, anche per una maggiore efficacia delle attività di controllo.
  • Agevolare l’adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economia circolare e migliorare l’individuazione dei fabbisogni impiantistici legati alla gestione dei rifiuti.
  • Perseguire l’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità.
  • Garantire l’acquisizione sul registro elettronico nazionale dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti.
  • Procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, anche prevedendo una graduazione della responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni.

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