REN registro elettronico nazionale dei rifiuti

Dopo il SISTRI arriva il REN, registro elettronico nazionale dei rifiuti: cosa sappiamo?

Sta per arrivare il REN, Registro Elettronico Nazionale dei Rifiuti, scopriamo cosa riguarda.

Introduzione

Dopo l’abolizione del SISTRI, la normativa (art.6 della legge di conversione) stabilisce che al decorrere dell’entrata in vigore della stessa (13 febbraio 2019) si introduce un nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti: il REN. La gestione di quest’ultimo però, diventa prerogativa del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I soggetti tenuti ad iscriversi, secondo l’art.189 comma 3 del D.Lvo 3 aprile 2006, n.152, sono:

  • Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti a titolo professionale
  • Gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti di rifiuti pericolosi
  • Gli enti e le imprese che operano in qualità di intermediario di rifiuti pericolosi
  • Gli enti e le imprese che raccolgono i rifiuti pericolosi
  • Gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi
  • I produttori di rifiuti pericolosi
  • I consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuto
  • I consorzi istituiti per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto
  • Riguardo ai rifiuti non pericolosi: i soggetti previsti all’articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006

REN: Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale dei Rifiuti

L’iscrizione al REN, le modalità di funzionamento, gli adempimenti e l’organizzazione del Registro elettronico per tracciabilità dei rifiuti, saranno decisi secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori e verranno fissati con decreto del Ministero dell’Ambiente.

L’iscrizione, a decorrere dal 2020 e al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, con ammontare che verrà fissato dal Decreto, da aggiornare ogni tre anni.

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Sanzioni amministrative pecuniarie

Sono previste (per ora) nei seguenti casi:

  • Mancato obbligo di iscrizione
  • Mancato o parziale versamento del contributo annuale
  • Altre violazioni che saranno stabilite dall’emendamento del decreto del Ministero dell’Ambiente

L’importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, dal medesimo decreto.

Nel frattempo…

Dato che si trova ancora in fase embrionale, non abbiamo molto materiale da analizzare. Come detto prima, molte delle informazioni giungeranno attraverso il decreto del Ministero dell’Ambiente. Il Legislatore però non può lasciare vuoti normativi e ha previsto una disciplina transitoria, già applicabile dal 1° gennaio 2019, fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale.

Tale norma è applicabile per i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI e garantirà la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

In altre parole, sarà sufficiente mantenere la compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), adempimenti che possono essere effettuati in formato digitale in virtù dell’art. 194-bis.

Per concludere

La questione è semplice, il SISTRI  è stato sicuramente un tentativo virtuoso ma con innumerevoli difetti. Sul REN non sappiamo ancora molto, quindi non è nostra intenzione dare giudizi affrettati, attendiamo novità dal Ministero!

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