pacchetto economia circolare

Pacchetto economia circolare: cosa cambia nel settore dei rifiuti?

Lo scorso agosto è stato approvato il Pacchetto Economia Circolare, quattro decreti legislativi che recepiscono Direttive europee modificando e rivedendo importanti aspetti nel settore dei rifiuti. Andiamo a scoprire cosa cambia.


Indice


Pacchetto economia circolare – Introduzione

Il 7 agosto 2020 il Consiglio dei Ministri ha varato quattro Decreti legislativi di recepimento delle Direttive europee del cosiddetto “Pacchetto economia circolare” riguardanti la gestione di diverse tipologie di rifiuti.

Questi quattro decreti introducono diverse novità, che riguardano la responsabilità estesa del produttore nella gestione della fase post-consumo e il Programma nazionale di gestione dei rifiuti per guidare la realizzazione di nuovi impianti. Inoltre vi sono nuovi obiettivi per il riciclo, misure per ridurre le discariche, promuovere il riutilizzo stimolando la simbiosi industriale e la promozione di incentivi economici per i produttori affinché immettano sul mercato beni eco-sostenibili.

La traduzione nell’ordinamento italiano delle quattro direttive del pacchetto economia circolare è avvenuto attraverso questi interventi:

  • D.lgs. 116/2020 – cosiddetto “Decreto Rifiuti” – che recepisce unitamente la Direttiva 2018/851 e la 2018/852.
  • D.lgs. 121/2020 che recepisce la Direttiva 2018/850 sulle discariche.
  • D.lgs. 118/2020 e D.lgs. 119/2020 che recepiscono la Direttiva 2018/849 su RAEE, rifiuti da pile e accumulatori e sui veicoli fuori uso.

Il Decreto rifiuti

Il 26 settembre 2020 entra in vigore il D.lgs. 116/2020 che attua due delle quattro direttive europee contenute nel Pacchetto Economia Circolare. Si tratta delle 851 e 852 sui rifiuti, imballaggi e rifiuti da imballaggi.

Con questo cosiddetto Decreto Rifiuti, viene incisivamente modificata la parte quarta del D.lgs. n.152/2006, il Testo Unico Ambientale. Alle nuove disposizioni saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono, trasportano e trattano i rifiuti.

Le novità riguardano alcuni punti fondamentali e specificatamente:

  • Nuova definizione di rifiuti urbani con assimilazione di nuove tipologie di rifiuti speciali;
  • Le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti speciali ma possono continuare a sceglierne uno privato.
  • Nuove modalità di scelta delle aziende tra gestore pubblico e privato.
  • Le aziende che scelgono l’operatore privato devono essere detassate per la quota di rifiuti avviati al recupero.

La nuova definizione di rifiuti urbani

La prima sostanziale trasformazione apportata dal Decreto 116/2020 riguarda il cambio dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. In soldoni viene modificata la definizione di rifiuto urbano, includendo rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione a quelli domestici. Questo punto è piuttosto importante al fine del conteggio generale del materiale riciclato perché il calcolo della percentuale di rifiuti, che secondo la Direttiva europea, l’Italia dovrà destinare al riciclo potrà essere calcolata conteggiando rifiuti prima non presi in considerazione e quindi aumentare.

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Questa nuova classificazione dei rifiuti può portare ad un aumento di diversi milioni di tonnellate di rifiuti urbani da trattare. Ma questo aumento si inserisce nel panorama di deficit impiantistico del nostro paese. O meglio, di una parte di esso. Diverse aree del nostro Paese infatti non soffrono questa carenza, altre vivono una quasi totale assenza di impianti, in particolare dei rifiuti organici. In generale però il parco impianti italiano non è tuttora affatto sufficiente. Soprattutto per quanto riguarda il trattamento di fanghi di depurazione e rifiuti da attività agroindustriali o che producono compost e biometano.

In questo quadro, negli ultimi anni sono aumentati i deficit regionali e l’esportazione di rifiuti all’esterno e i costi di smaltimento. La capacità impiantistica dovrebbe aumentare, e non di poco, per trattare i nuovi milioni di tonnellate di rifiuti in più, provenienti sia dai rifiuti che dovranno essere sottratti alle discariche che dai nuovi assimilati.

Gestore pubblico e gestore privato nella gestione di rifiuti speciali

Durante l’elaborazione del Pacchetto economia circolare era trapelata la voce secondo la quale il nuovo criterio di assimilazione avrebbe portato all’obbligo di avvalersi della gestione rifiuti da parte di un operatore pubblico. Questo è quello che avviene tendenzialmente negli altri grandi Paesi europei. Grandi multi-utility si spartiscono il mercato garantendo numerosi impianti moderni ed efficienti e una semplificazione nel controllo della tracciabilità. Se è vero che in un Paese come il nostro, permeato da gestioni quantomeno nebulose, ciò porterebbe ad un miglior controllo, dall’altro potrebbe distruggere un intero settore.

Non è andata però così. Il decreto riporta infatti che le aziende non sono obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti da loro prodotti, ma potranno ancora avvalersi di aziende private.

La scelta tra un operatore o un altro non ha però le stesse condizioni. Le utenze non domestiche che infatti sceglieranno un operatore pubblico saranno vincolate a questo operatore per 5 anni senza possibilità di passare ad un operatore non pubblico. L’eventuale passaggio ad una gestione tramite operatore privato potrà avvenire solo dopo questo termine. Questo vincolo non è invece previsto per chi si avvale di un operatore privato. L’unica cosa è che dovranno comprovare di aver avviato i rifiuti al recupero tramite un’attestazione rilasciata dal gestore scelto.

La detassazione della tariffa rifiuti

Il Decreto 116/2020 introduce la novità di uno sconto sulla tariffa rifiuti anche per chi si avvale di gestori privati. Infatti le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani secondo il nuovo criterio e che conferiscono i rifiuti a privati dimostrando di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività, possono avvalersi di una detassazione commisurata alla quantità di rifiuti avviati al recupero.

Per ciò che disciplina la tracciabilità dei rifiuti, in attesa dell’operatività del nuovo registro elettronico, il decreto fissa nuovi meccanismi di tracciabilità e stabilisce le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico. Riporta in maniera più estesa l’elenco dei soggetti obbligati ed esonerati, conferma le tempistiche delle annotazioni e riduce la conservazione dei registri da cinque a tre anni. Stessa tempistica viene riportata per la conservazione dei formulari con la regolamentazione della trasmissione della quarta copia via PEC.

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Rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore (EPR)

Un’altra grande novità introdotta dal D.lgs. 116/2020 del pacchetto economia circolare riguarda la riforma della Responsabilità estesa del produttore (EPR). Si tratta del principio secondo il quale il costo dell’inquinamento deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante. La Responsabilità estesa del produttore nasce per prevenire la produzione di rifiuti incentivando i produttori ad allungare il ciclo vita di prodotti e materiali.

Per i rifiuti da imballaggio, i produttori dovranno sostenere almeno l’80% dei costi di gestione e i consorzi afferenti al Conai saranno obbligati a coprirne il 100% entro il 2024. Inoltre la responsabilità sarà estesa a nuove categorie oltre a quelle degli imballaggi. Si dovranno prevedere nuovi regimi di Responsabilità estesa dei produttori di beni di consumo nei quali saranno compresi qualsiasi persona che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

Questo approccio ha la finalità di stimolare nuovi principi di progettazione dei beni e del loro uso incentivando i produttori a tenere conto della riciclabilità, della riutilizzabilità e della riparabilità. I produttori potranno finanziare ed eventualmente anche organizzare le filiere del recupero, per favorire la riduzione dei rifiuti ed il riciclo dei materiali.

L’internalizzazione dei costi del fine vita è chiaro che saranno inclusi nel prezzo del prodotto. Quindi ricadranno sul consumatore, ma ciò in un contesto concorrenziale dal quale potranno nascere nuovi modi di fruizione del bene.

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I nuovi obiettivi di raccolta rifiuti del pacchetto economia circolare

Venendo al D.lgs. 121/2020, in vigore dal 29 settembre, del pacchetto economia circolare, esso introduce una nuova disciplina per quanto riguarda i conferimenti in discarica. Innanzitutto prevede la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l’obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035. Dal 2023 sarà obbligatoria la raccolta differenziata di quelli organici. Per i rifiuti da imballaggio il tasso di riciclo dovrà giungere entro il 2030 al 70% con obiettivi differenti a seconda dei singoli materiali.

È previsto il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclo o alla preparazione per il riutilizzo. Per di più saranno introdotti nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

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Novità del pacchetto economia circolare sui Raee

Il nuovo D.lgs. 118/2020 relativo a raee e ai rifiuti da pile e accumulatori è entrato in vigore il 27 settembre in attuazione della direttiva europea 2018/849. Con esso vengono apportate delle modifiche che riguardano il Ministero dell’Ambiente e non i produttori di rifiuti. Infatti è ridotto da tre a un anno il tempo con cui il Ministero deve inviare alla Commissione UE la relazione contenente le informazioni sulla quantità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e dei rifiuti da loro derivanti (RAEE) raccolti separatamente ed esportati. A ciò si aggiungono le informazioni relative alla raccolta ed al riciclo dei rifiuti da pile e accumulatori.

Novità del pacchetto economia circolare sui Veicoli fuori uso

Anche il nuovo D.lgs. 119/2020 in vigore dal 27 settembre 2020 reca l’attuazione della Direttiva europea 2018/849. Questo Decreto prevede però novità nella gestione dei veicoli fuori uso. Esso ha lo scopo di prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da essi derivati e favorire reimpiego, riciclo e altre forme di recupero.

Con particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del produttore sopra citato, viene promosso e semplificato il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambi. Vengono rafforzati i sistemi di tracciabilità e contabilità di questi veicoli e dei rifiuti da essi derivanti. Per ciò che concerne i centri di raccolta è previsto entro il 31 dicembre 2020 l’obbligo per questi di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura in ingresso.

Sono quindi individuate misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili. Sarà consentito lo smaltimento o il recupero energetico dei soli rifiuti non riciclabili. Infine, il veicolo fuori uso accettato dal concessionario, con i documenti necessari alla radiazione dal PRA, dev’essere gestito in modalità di deposito temporaneo quindi col limite fissato a 10 giorni.

Il Programma nazionale rifiuti

Tornando al D.lgs. 116/2020, questo prevede l’adozione di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Oltre a questo, entro 18 mesi il Decreto prevede la predisposizione e approvazione del “Programma nazionale rifiuti”. Il Ministero dell’Ambiente dovrà definire con il supporto tecnico dell’Ispra un programma, tra l’altro non previsto dalle direttive. Esso costituirà la strategia per definire la mappa di diffusione degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti urbani sul territorio nazionale.

L’obiettivo principale è risolvere non solo il problema della mancanza di impianti ma il disequilibrio tra Nord e Centro-Sud nella loro distribuzione. Con questo Programma si vuole quindi uniformare la diffusione degli impianti sull’intero territorio nazionale rendendo tra l’altro le Regioni autosufficienti nel trattamento dei propri rifiuti. Attualmente, infatti, 14 su 20 esportano i propri rifiuti al di fuori dei propri confini.

Questo programma fissa i criteri e le linee guida strategiche cui le Regioni si dovranno attenere per l’elaborazione dei propri Piani di gestione dei rifiuti. Inoltre determina “la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione” oltre a indicare i “criteri generali per l’individuazione di macro-aree, definite tramite accordi tra Regioni” che portino ad una distribuzione omogenea degli impianti su tutto il territorio nazionale.

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