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Stampa del Registro carico e scarico rifiuti. Quando stampare le registrazioni?

Quando è necessario effettuare la stampa del Registro di Carico e Scarico Rifiuti? La sua tenuta in modalità digitale è ammesso dalla Legge ma  la modalità di stampa e archiviazione sono state recentemente modificate dalla Legge. Andiamo a vedere come.


 

Registri di carico e scarico come registri contabili

Secondo quanto previsto dall’art. 190 comma 5 del D.Lgs 152/2006, i registri di carico e scarico devono essere vidimati e gestiti con le stesse procedure e modalità previste dalla normativa sui registri IVA. Perciò la Legge, allo stesso modo dei Registri IVA, equipara i registri di carico e scarico rifiuti ai libri e registri contabili disciplinati dalla normativa fiscale e civilistica.

Nel 2019 sono intervenute delle novità legislative sulle modalità di tenuta informatica dei registri contabili. Essendo quindi i registri di carico e scarico comparati per Legge ai registri contabili, si suppone queste novità possano riguardare anche loro.

Andiamo ora a conoscere le novità normative che riguardano la tenuta informatica del Registro di carico e scarico dei rifiuti.

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Entro quanto effettuare la stampa del registro carico e scarico rifiuti?

Procediamo per ordine. Sappiamo che sul Registro i movimenti di carico devono essere registrati entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva collocazione di un rifiuto nel deposito temporaneo. I movimenti di scarico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore. Per quanto riguarda intermediari e commercianti l’annotazione è da effettuare sempre entro 10 giorni dalla transazione. Per chi effettua operazioni di recupero o smaltimento la registrazione è invece da effettuare entro due giorni lavorativi dalla realizzazione dell’operazione stessa.

Ma nel caso il Registro di carico e scarico sia tenuto con modalità informatiche, entro quando bisogna stampare le registrazioni?

L’introduzione dell’art. 2215-bis del Codice Civile introdusse la possibilità di tenuta dei registri contabili con i cosiddetti sistemi meccanografici, ovvero anche informatici. La possibilità di tenuta dei registri contabili con strumenti meccanografici, in alternativa agli strumenti cartacei, prevedeva la possibilità di una separazione temporale tra il momento di memorizzazione della registrazione contabile e quello della stampa su supporto cartaceo.

L’art. 7 comma 4-ter del DL n. 357/1994 aveva sancito la temporanea regolarità della tenuta dei registri mediante sistemi meccanografici (quindi informatici) con l’obbligo però di effettuare la stampa entro il termine di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Le novità del Decreto Crescita

La novità legislativa è prevista nell’articolo 12-octies della Legge 58/2019 di conversione del Decreto Crescita, che modifica l’articolo 7, comma 4-quater del DL n. 357/1994. Con essa viene estesa a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici la possibilità di procedere alla stampa cartacea del loro contenuto soltanto all’atto del controllo e a seguito di specifica richiesta, in tal senso, da parte dell’organo procedente.

Un registro contabile tenuto in formato elettronico è quindi regolare anche in mancanza di trascrizione su supporto cartaceo, a condizione però che in caso di accesso, ispezione o verifica:

  • Risulti aggiornato su supporti elettronici;
  • Sia stampato su richiesta degli organi di controllo ed in loro presenza.

Entrambe le disposizioni fanno riferimento a “qualsiasi registro contabile“ ed inoltre l’art. 7 comma 4-quater del DL n. 357 del 1994 fa riferimento ai “sistemi elettronici” e non più ai “sistemi meccanografici“. Questa differenza terminologica sembra finalizzata ad aggiornare il lessico della Norma rispetto alle nuove tecnologie. Entrambi i termini sono comunque riferiti a metodi di tenute delle scritture contabili in modo differente rispetto a quello cartaceo.

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Le modalità di conservazione dei registri contabili elettronici

I registri contabili tenuti in forma elettronica sono quindi regolari anche in assenza di una stampa su supporto cartaceo. Non viene fatto però nessun riferimento sulla loro conservazione. In mancanza di modifiche alla disciplina della conservazione, il registro contabile tenuto con sistemi elettronici potrebbe continuare ad essere conservato sia su supporto cartaceo che in modalità elettronica.

Nel caso in cui la scelta della modalità di conservazione, fosse quella cartacea, si potrebbe agire secondo le modalità classiche che prevedono l’onere della stampa entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Resta da chiarire se la nuova disposizione produca i suoi effetti anche ai fini civilistici, in tal modo sarebbero da considerare adempiuti, per i registri contabili tenuti esclusivamente in modalità elettronica, gli obblighi di conservazione di cui all’art. 20 del Codice Civile.

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Stampa Registro di carico e scarico rifiuti

Quando effettuare la stampa del Registro di Carico e scarico rifiuti in caso di tenuta digitale?

Ipoteticamente fin quando non avvenisse un controllo, secondo quanto dice la Legge si potrebbe non stampare mai il registro. Quindi un’impresa potrebbe possedere registri vidimati vuoti in attesa di effettuare una stampa nel caso di un controllo. L’archiviazione digitale però non ha per ora alcun tipo di autenticazione a differenza del registro cartaceo vidimato. La registrazione su registro vidimato non essendo più modificabile conferisce ad essa un valore giuridico per ora non rintracciabile in un file digitale.

L’inalterabilità di una registrazione su Registro di Carico e Scarico digitale è realizzabile. Per ora non sottende però ad alcun tipo di procedura certificata, garantita invece dalla registrazione su fogli vidimati. Al fine di non incorrere in sanzioni per via di una diversa interpretazione della Legge da parte degli organi di controllo si consiglia pertanto di continuare ad effettuare le stampe secondo i termini previsti per i registri contabili ai quali sembra proprio il Registro di carico e scarico rifiuti possa essere a tutti gli effetti equiparato.

Inoltre il Ministero non si è ancora pronunciato. Siamo infatti in attesa della modifica o della sostituzione del REN, il Registro Elettronico Nazionale, col quale dovrebbe essere completamente digitalizzata la tracciabilità dei rifiuti.

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Vidimazione

I registri di carico e scarico prima di poter essere utilizzati devono essere registrati nel registro IVA. Prima di iniziare ad registrare le operazioni di carico e scarico è obbligatorio vidimare i registri presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, ovvero quella della Provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l’unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.Inoltre è obbligatorio compilare il frontespizio del registro prima della vidimazione.

Si segnala che la vidimazione ha un costo di € 25,00 e che all’atto della vidimazione è obbligatorio presentare il registro di carico e scarico unitamente al modello L2.

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